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Decreto Legge 102 del 31 agosto 2013
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita'
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici. (13G00145)
Vigente al: 29-12-2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA'
IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA
LOCALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in
materia di imposta municipale propria, nei termini previsti dal
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche
attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la
riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;
Ritenuta, ancora, la straordinaria necessita' ed urgenza di
differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e
per altri adempimenti degli enti locali, nonche' di adottare misure
per salvaguardare le esigenze di liquidita' e per completare il
processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali
enti;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali e di trattamenti pensionistici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno,
del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2.
(Altre disposizioni in materia di IMU)
1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. ((Per il medesimo anno
l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno)).
2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati."
b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unita' immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione
principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)). A decorrere dal 1°
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture ((...)) 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in
materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1º luglio)).
((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di
variazione relative all'imposta municipale propria, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le
modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente
comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di
variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma
2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda)).
Art. 2-bis.
(( (Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in
comodato a parenti). ))
((1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, i comuni possono equiparare
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta
imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo
puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune
definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione
dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al
quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito
dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma
1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)).
Art. 3.
(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)
1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario ((, della Regione siciliana e della regione Sardegna)) il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate ((dagli articoli 1 e 2 del
presente decreto)), e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di
2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a
decorrere dall'anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze.
((2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di
finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta
municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2
del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214)).
Art. 4.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato)
1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole "e' ridotta al 19 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "e' ridotta al 15 per cento".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di TARES)
1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il
termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di
previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei
seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga",
sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e
qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita'
svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti ((comprensivo delle
operazioni di riciclo, ove possibile));
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per
unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa
e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi', dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da
quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 201 del 2011 ((, che tengano conto altresi' della
capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di
rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo
183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni)).
((2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
"19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni
rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La
relativa copertura puo' essere disposta attraverso la ripartizione
dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso
apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite
del 7 per cento del costo complessivo del servizio")).
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ((, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i produttori dei medesimi)).
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di
pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
((4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013
risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale
ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai
contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base
all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui
al presente articolo.
4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: "dall'autorita' competente" sono sostituite
dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorita'
competente a norma delle leggi vigenti in materia".
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3
del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento
da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente
decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo'
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei
criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di
prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque
salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, nonche' la predisposizione e l'invio ai
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il
comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno
2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non
coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita'
generale del comune stesso)).
Art. 6.
(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore
immobiliare)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo
restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo'
altresi' fornire alle banche italiane e alle succursali di banche
estere comunitarie ed extracomunitarie ((,)) operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria ((,)) provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella
convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare
prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale ((,
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o
C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie, per
i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per
le famiglie numerose)). A tal fine le predette banche possono
contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
((l'Associazione)) Bancaria Italiana. ((Nella suddetta convenzione
sono altresi' definite le modalita' con cui i minori differenziali
sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul
costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari)). Ai finanziamenti di cui
alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalita',
si applica il regime fiscale di cui al comma 24."((;))
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente: "8-ter. Fermo
restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. puo' acquistare obbligazioni bancarie garantite
emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali."
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della
Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 ((la cui destinazione abbia
particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose)).
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23
dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle
giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli
minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere
dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi' consentito anche ai
giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un
rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione
del Fondo e' incrementata di ((10 milioni di euro)) per ciascuno
degli anni 2014 e 2015.".
4. Al Fondo ((nazionale per il sostegno all'accesso)) alle
abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n.
431 ((, recante)) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo", e' assegnata una dotazione di
((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con
una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa ((che abbiano avviato, entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
bandi o altre procedure amministrative)) per l'erogazione di
contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al
primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. ((Con il medesimo decreto sono stabiliti i
criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che
definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per
la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di
accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici
territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata
dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei
provvedimenti di sfratto)).
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "sei anni".
Art. 7.
(Ulteriore anticipo di liquidita' ai comuni)
1. Nelle more ((dell'emanazione)) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5
settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione ((siciliana e della regione)) Sardegna un
importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto
spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, e' quello riportato
nell'allegato 1 ((annesso al presente decreto)).
Art. 8.
(Diferimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti
locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' ((differito)) al 30
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),
((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente
differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche agli enti in dissesto)).
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune ((, che deve avvenire entro il 9
dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)).
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione
di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Art. 9.
(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» e' sostituita
dalla seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato della programmazione, adottato e
aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto
del principio contabile dell'annualita', riunisce il bilancio annuale
ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del
bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014,
riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' in
contabilita' finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione
crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2011, l'articolo 12 e' abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2014.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la
sperimentazione puo' essere estesa agli enti che, entro il 30
settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno
di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al
riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data
del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto
2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in
sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del
personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni puo' essere effettuata con
riferimento all'esercizio 2011.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi
2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e'
ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi
finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e,
comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si
applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si
provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di
cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla
sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le province ed i comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i
comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le
percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le
province ed i comuni";
c) al comma 6, le parole "di cui al periodo precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato al
50 per cento.
8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:
"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della
spesa sostenuta nel 2009.".
9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 450, e' inserito il seguente: "450-bis. Le regioni a statuto
ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo
36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli
obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento
all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato
sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".
9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione
approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile
dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31
luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o
il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
((3))
9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno
2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a
decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118". ((3))
9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
regioni interessate, per le medesime finalita', nonche' per il
mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa,
utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi
anni, ivi comprese le residue disponibilita' derivanti
dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di
proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio
vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita' interno".
-----------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267.
9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui di cui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota pari
almeno al 10 per cento l'anno."."
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E
DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Art. 10.
(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)
1. Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1, comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni
di euro ((da destinare)) al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo
conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalita' alle
Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni.
2. Le risorse del Fondo di cui ((al secondo periodo del comma 68
dell'articolo 1)) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti
dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, ((comma
249, della legge)) 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo
sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da
riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al
medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma
68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 e' emanato
entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini
stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici
contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67
corrisposte nell'anno precedente.
Art. 11.
( ((Modifica)) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, e relative norme attuative).
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le
seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti
condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la
quale comunque non puo' essere anteriore al 1° gennaio 2009 e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo
riferito a qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi
che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno
2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro
per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni
di euro per l'anno ((2018 e di 12)) milioni di euro per l'anno 2019.
Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 ((del 24 luglio 2012)), e successivamente integrate dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile
2013, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio
2013)), con particolare riguardo alla circostanza che la data di
cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro,
ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di
disposizioni normative o regolamentari ((, e alle procedure)) di
presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali
del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse
all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro ((, e altresi' provvede a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di
rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le
relative motivazioni)). Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito
dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di
salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano maturato
i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle
ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di
euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per
l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni
di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019".
Art. 11-bis.
(( (Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, in materia di trattamenti pensionistici). ))
((1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e'
aggiunta la seguente:
"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano
essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e
contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento
pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014".
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di
2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro
per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni
di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2
milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al
primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di
cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di
euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9
milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017
e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"
sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di
euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018")).
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E
DI
ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire due milioni e
500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro 630 per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a ((euro
530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e,
a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente))".
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530)) a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. A
decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle
disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92)).
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
"10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre
articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una
dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la
liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013
e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di
7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per
l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al
successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione
complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere
destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non
erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per
il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data
successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.".
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su
richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalita' di
accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell' Addendum di cui
al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e
secondo un atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente
stipulato.
3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le modalita' di
cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso
di interesse da applicare all'erogazione e' pari al rendimento di
mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di
emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente
decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto
legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di
cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo
degli interessi per un'annualita', sara' effettuato il 1° febbraio
2015. ((2))
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero
delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle
somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza
Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", ((pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,)) puo' essere erogata, su
richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35
del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita'
di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata,
comprensivo degli interessi per un'annualita', ((e' effettuato)) il
1° febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal
comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a
quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro
e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo
pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti
direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma
2, del decreto - legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del
decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni
((dalla legge)) 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni
interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidita' cosi' come individuate dall'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non
ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo
3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo
quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera
b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel
piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria ((ai fini di cui al comma 6)) deve
essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013
((ed e' verificata)) dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali in tempo utile a consentire ((la stipulazione)) dei
contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalita' di
cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini
dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita', il pagamento
della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualita',
((e' effettuato)) il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10
dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,
per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28
febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento ((di
cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e,
in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita'
per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e
agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non
hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul
predetto Fondo per l'anno 2013)).
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che " All'articolo 13: al comma 3, secondo
periodo, le parole: «sara' effettuato» sono sostituite dalle
seguenti: «e' effettuato»;".
Art. 14.
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita'
amministrativo-contabile)
1. In considerazione della particolare opportunita' di addivenire
in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali
accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su
fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata
in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data
dell'evento dannoso nonche' a quelli inerenti danni erariali
verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che la richiesta di definizione sia presentata
conformemente a quanto disposto nel comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di
discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta
di definizione e la somma ivi indicata non puo' essere inferiore al
25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in
tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel
termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del
giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle
parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella
richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro
il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il
pagamento non avvenga nel predetto termine. ((1))
2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei
giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile formulata ai
sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea
prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un
apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento
al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore
della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di
una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella
sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di
accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura
pari a quella versata.
2-ter. Le parti che abbiano gia' presentato istanza di definizione
agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono modificarla in conformita' alle disposizioni di cui al comma
2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti,
le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei
commi 1 e 2 abbiano gia' trovato accoglimento, possono depositare
presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame
unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di
cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del
danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione
d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel
termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del
giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti,
determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla
L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che
"All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre 2013 e il
termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in
camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni".
Art. 15.
(Disposizioni finali di copertura)
1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del
presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo
concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita'.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione
dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa,
e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata
l'anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione
dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno
2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016,
ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in
termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
riduzione delle disponibilita' di competenza e di cassa, delle spese
per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto
indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate
e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di
ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con
invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al
presente decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64
milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle
disponibilita' gia' trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di
anticipazione, a valere sul predetto Fondo;
c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad
esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e
innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria";
d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter,
comma 2, del decreto - legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto
derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' dei conti bancari di gestione
riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la
suddetta somma a riduzione delle disponibilita' dei predetti conti,
assicurando l'assenza di incrementi tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di
euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
((4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3.
Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il
raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle
medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce
l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP,
dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale
compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per
effetto dell'aumento degli acconti.))
5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri