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Contributo di perequazione
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Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
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Decorrenza
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Disposizioni eccezionali
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La pensione anticipata
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NASpI e pensione anticipata
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Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
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Penalizzazione
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Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
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Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
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Risposte a quesiti
Legge 1047 del 26 ottobre 1957
Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Vigente al: 23-6-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e
superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame,' nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Art. 2.
Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori
diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, ((...)).
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Art. 4.
Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso
l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Art. 5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui
alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Art. 6.
E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza
previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto. (1) ((6))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 gennaio 1963, n. 9 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che
"A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' concesso un
contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che
"A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni"."
Art. 7.
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata
da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
Art. 8.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato esecutivo dell'istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre
rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un
suo rappresentante.
I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Art. 9.
Spetta al Comitato:
1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla
Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in
sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;
3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della
Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;
5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle
norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere silla misura dei contributi da applicarsi
dall'esercizio 1966-67 in avanti.
Art. 10.
Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio
sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Art. 12.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo
quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per lo adeguamento delle pensioni sara' determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione, nonche' alla entita' del concorso dello Stato.
Qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non sia emanato per
la determinazione della misura del contributo previsto dai comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo e' dovuto sino a quando non sara' entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata, con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.
Art. 13.
I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale
carico del concedente.
I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per
meta' a carico del concedente e per l'altra meta' a carico del mezzadro o colono.
L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui
al secondo comma del precedente art. 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.
I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche
per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.
Art. 14.
A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di
cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Art. 17.
Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti
di eta' per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' per gli uomini ed al sessantesimo anno di eta' per le donne.
Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione
stabiliti dall'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.
Art. 18.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)).
Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di
riversibilita' sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 33
(in G.U. 1a s.s. 26.02.1975 n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa".
Art. 19.
((Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o
coloni in virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n.
603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa con servano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione
obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1 luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato)).
Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati
validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione obbligatoria.
I contributi di cui al secondo comma sono accreditati
nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. ((L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara' conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione)).
I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla
data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.
Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto
del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.
Art. 20.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei
confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, gia' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.
Art. 21.
Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario
1957-58, si provvedera' a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.
Art. 22.
In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui
requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1 gennaio 1958 e il 1 gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:
===================================================================== | Eta | Contributi giornalieri
|--------------------------|-------------------------- ANNO | | | Numero | Uomini | Donne |-------------------------- | | | Uomini | Donne
-------------|-------------|------------|---------------|---------- 1958.........| 65 ed oltre |65 ed oltre | 104 | 104 1959.........| 65 | 65 | 208 | 208 1960.........| 65 | 65 | 312 | 312 1961.........| 65 | 65 | 416 | 416 1962.........| 65 | 65 | 520 | 520 1963.........| 65 | 65 | 624 | 624 1964.........| 65 | 64 | 728 | 728 1965.........| 65 | 63 | 832 | 832 1966.........| 65 | 62 | 936 | 936 1967.........| 65 | 61 | 1.040 | 1.040 1968.........| 65 | 60 | 1.144 | 1.110 1969.........| 65 | 60 | 1.248 | 1.179 1970.........| 65 | 60 | 1.352 | 1.249 1971.........| 65 | 60 | 1.456 | 1.318
((1))
La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre
1967, e' inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unita' attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 gennaio 1963, n.9 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che
"A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto:
Numero anni coperti di contribuzione.
Uomini
Anno Donne
1962.................................... 5
1963.................................... 6
1964.................................... 7
1965.................................... 8
1966.................................... 9
1967................................... 10
1968................................... 11
1969................................... 12
1970................................... 13
1971 14"
Art. 23.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonche' norme intese a:
1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti
sulle assicurazioni sociali;
2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI -
COLOMBO - GONELLA -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA