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Legge 250 del 13 marzo 1958
Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne.
Vigente al: 7-12-2013
TITOLO I
Estensione ed oggetto dell'assicurazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente
attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o
compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel
settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni
e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.
Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli
assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
per proprio conto, senza essere associate in cooperative o
compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia
autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che
esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti
non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono
pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai
sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato
con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non
lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi
d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.
Art. 2.
Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo
precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno
l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli
elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla
Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima
alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le
domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione
provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia
all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi.
Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie
presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le
variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori
autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro
attivita' lavorativa.
E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con
procedura d'urgenza.
TITOLO II
Commissioni provinciali, compartimentali e centrali
Art. 3.
Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una
Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque
interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o
da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del
lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei
lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu'
rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati
dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Presso ogni Compartimento marittimo e' istituita una Commissione
compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi
presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo
delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da
un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati
dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da
due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni
provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della
sede compartimentale e durano in carica per un biennio.
Art. 4.
Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della
propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle
cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i
requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo
della presente legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione,
trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli
elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso
termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata,
trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le
cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti
interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli
elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso,
direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole
anche per i pescatori autonomi.
La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di
raccomandata postale.
Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione,
entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi,
alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione
interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone
l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione
interessati.
Art. 5.
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali
e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle
compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6,
entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea
d) dell'art. 4.
Art. 6.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori
cosi' composta:
1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle
organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative, e due
rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute;
5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per ciascun componente e' nominato un supplente.
I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.
Art. 7.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni
delle Commissioni provinciali e compartimentali;
b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto
riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la
modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della
presente legge.
Art. 8.
Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui
all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui
all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza
interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO III
Prestazioni
Art. 9.
Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca
previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente
legge, sono:
a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda
l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la
tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n.
1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari
nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e
compagnie;
c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n.
1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro;
d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e
successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le
malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza:
generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale;
ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono
erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e
le modalita' stabilite per gli operai dell'industria.
Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore
non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti
quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento
di almeno un contributo mensile.
TITOLO IV
Contributi
Art. 10.
Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario
convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n.
20 giornate al mese. ((2))
La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate
lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della
marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i
pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la
Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono
stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del
concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4)
che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo
10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e' elevato a lire 500
giornaliere".
Art. 11
Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia,
tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con
le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori
autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad
eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate
nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in
favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le
malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei
pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della
legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per
l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore
della presente legge sono attribuite per intero al fondo per
l'adeguamento delle pensioni. (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1,
numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera
b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di
lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A
partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei
contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967,
n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono
rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a
L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180
settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000
annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
Art. 12.
I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle
compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente
e' versato all'istituto nazionale della previdenza sociale in rate
semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio
sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 4, alinea
b) e c), della presente legge.
Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei
pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un
fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca".
Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si
provvedera' a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 13.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i
contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base
alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio
finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO V
Disposizioni transitorie
Art. 14.
Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge
le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la
pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue
contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella
piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti
alla presentazione della domanda di pensione.
Art. 15.
Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata
in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di
quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il
periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo
anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per
l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato
il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono
avvalersi della facolta' di riscatto.
Art. 16.
Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono
chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di
entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di
essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti
al compimento del sessantesimo anno di eta', versando il solo
contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita'
e la vecchiaia.
Art. 17.
((Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere
presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il
31 dicembre 1960)).
Art. 18.
Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3,
ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e
conseguentemente a decidere sulla validita' dei documenti che ai
sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a
presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali
pescatori di mestiere.
Art. 19.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA