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Legge 326 del 24 novembre 2003
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Vigente al: 31-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole da: "nonche' degli
investimenti"a"e organizzative"sono soppresse; e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "le stesse percentuali si applicano
all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese,
come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non
inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri
strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni
informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia";
al comma 3, dopo 1e parole: "Ai fini di cui al comma 1,
l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata",
sono inserite le seguenti: "con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis";
il comma 5 e' soppresso.
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: "ricercatori", sono
inserite le seguenti: ", che in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti
all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati
per almeno due anni continuativi", e la parola: "iniziano"e'
sostituita dalla seguente: "vengono"; nel secondo periodo, dopo le
parole: "nei due periodi di imposta successivi", sono aggiunte le
seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia".
All'articolo 4:
al comma 5, nel secondo periodo, le parole: "dalla
istituzione"sono sostituite dalle seguenti: "dalla sua istituzione";
al comma 6, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo".
All'articolo 5:
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati
i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collego dei revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP
spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi
periodi sono deliberate a norma del codice civile";
al comma 7, lettera a), dopo le parole: "Poste italiane spa o
societa'"la lettera: "d"e' sostituita dalla parola: "da";
al comma 7, lettera b), dopo le parole:'"raccolta di fondi a
vista", e' aggiunto il seguente periodo: "La raccolta di fondi e'
effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali";
al comma 27, nel primo periodo, le parole: "il settimo periodo e'
sostituito"sono sostituite dalle seguenti: "i periodi quinto, sesto,
settimo ed ottavo sono sostituiti".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Registro italiano dighe). - 1. All'articolo 6
della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione
all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere".
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID".
All'articolo 6:
ovunque ricorrano, le espressioni: "d. lgs."e"art."sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "decreto
legislativo"e"articolo";
al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: "decreti di natura
non regolamentare,"sono inserite le seguenti: "da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita'
produttive,".
All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", la
liquidita' e l'esigibilita'"sono sostituite dalle seguenti: "e la
liquidita'"; e, nel secondo periodo, dopo le parole:
"L'attestazione"sono inserite le seguenti: ", che non e' utilizzabile
ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione,".
All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: "art."e'
sostituita dalla parola: "articolo".
All'articolo 12:
ovunque ricorrano, le espressioni: "D.P.R."e"art."sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "decreto del Presidente della
Repubblica"e"articolo";
al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni", la parola: "della"e' sostituita
dalla seguente: "dalla";
dopo il comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari
esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"".
All'articolo 13:
ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo";
al comma 1, dopo le parole: "del Ministro delle attivita'
produttive", sono inserite le seguenti: "e del Ministro delle
politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del
terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai
soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068, e successive modificazioni";
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come
definite dalla disciplina comunitaria";
al comma 10, dopo le parole: "componenti di ciascun organo
resti"la parola: "riservato"e' sostituita dalla seguente:
"riservata";
al comma 11, le parole: "trova applicazione"sono sostituite dalle
seguenti: "si applica";
al comma 15, le parole: "dal comma 12"sono sostituite dalle
seguenti: "dal comma 14";
dopo il comma 20, e' inserito il seguente:
"20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro";
al comma 22, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti";
al comma 23, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi, operanti nel
settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni";
al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: "Mediocredito
centrale spa", le parole: "dall'articolo"sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo"; nel secondo periodo, sono
aggiunte, in une, le seguenti parole: "e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma,
il seguente periodo: "Le operazioni di garanzia effettuate dalla
societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie
attribuite";
al comma 26, e' soppresso l'ultimo periodo;
il comma 27 e' sostituito dal seguente:
"27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono discipli
nate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
ai commi 29 e 30 le parole: "decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385"sono sostituite dalle seguenti: "testo unico bancario";
al comma 30, le parole: "nei commi"sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli"e le parole: "il Capo V, sezione II,"dalle seguenti:
"da 33 a 37";
al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: "-", sono sostituiti
dalle seguenti lettere: "a)","b)"e"c)";
al comma 36, i numeri: "1)","2)","3)"e"4)"sono sostituiti
rispettivamente, dalle seguenti lettere: "a)","b)","c)"e"d)"; le
parole: "nei numeri 1) e 2)"sono sostituite dalle seguenti: "nelle
lettere a) e b)"; le parole: "nel numero 1) del presente comma"sono
sostituite dalle seguenti: "nella lettera a)"e dopo le parole:
"articolo 2615, secondo comma", sono inserite le seguenti: "del
codice civile";
al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: "di
credito cooperativo";
al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e seguenti del codice
civile;"sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al
libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data
dal 1 ° gennaio 2004,";
al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le
seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del testo unico bancario";
al comma 60, dopo le parole: "in ogni caso"e' inserita la
seguente: "per";
al comma 61, le parole da: "dalla seguente: "confidi", da
intendersi"fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269"";
dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:
"61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa
alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte
di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese
agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari
finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia
della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50
per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale
e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di
fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
All'articolo 14:
ovunque ricorra, la parola: "epigrafe"e' sostituita dalla
seguente: "rubrica"; al comma 1, lettera b), il capoverso 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali
concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed
integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre
disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche
normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164";
al comma 1, lettera d), i numeri: "1)","2)"e"3)"sono sostituiti,
rispettivamente, dalle lettere: "a)","b)"e"c)";
al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
"h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni"".
All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate
recate dal
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 17..
al comma 3, dopo le parole: "articolo 11-ter,", le parole: "comma
7"sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che
gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh
forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore".
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento
e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare
riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed
il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente
pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 19:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo";
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: "autoambulanze", sono
inserite le seguenti: "e di beni mobili iscritti' in pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del
fuoco volontari".
All'articolo 21:
al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei decreti"e' inserita
la seguente: "di";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli
a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato
nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia
rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali
cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi
della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
All'articolo 23:
al comma 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle
finanze", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte
delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza
della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva,
comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive"".
All'articolo 26:
ovunque ricorrano, le parole: "23 dicembre 2001"sono sostituite
dalle seguenti: "23 novembre 2001";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Nei
casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora
l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento
dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato
rinnovato"";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono
inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni".";
al comma 4, le parole: "del 8 per cento"sono sostituite dalle
seguenti: "dell' 8 per cento";
al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: "Il medesimo
divieto"sono inserite le seguenti: "di cui al terzo periodo del comma
17"e, dopo le parole: "disagio economico di cui", le parole:
"all'articolo 3,"sono sostituite dalla seguente: "al";
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni
immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente decreto";
nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, e' aggiunto
il seguente: "Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente
comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo,
si applicano a tutte le societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni";
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((. . .))
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 27:
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da
valutarsi da parte del Ministero interessato";
il comma 5 e' soppresso;
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490
del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del
medesimo testo unico";
al comma 9, dopo le parole: "schede descrittive"sono inserite le
seguenti: ", nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti
elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre
amministrazioni interessate"e dopo le parole: "Agenzia del
demanio"sono inserite le seguenti: "e con la Direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa";
al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata
comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla
ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica";
al comma 11, dopo le parole: "Le schede descrittive", sono
inserite le seguenti: "degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica positiva";
((. . .))
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: "legge 23 dicembre 2001"sono sostituite
dalle seguenti: "legge 23 novembre 2001";
al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: "ai
conduttori"sono sostituite dalle seguenti: "agli affittuari"; e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Agli affittuari coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione
per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo
secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che
esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei
terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato
dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001)
D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni
fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001
le disposizioni' previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali
operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I
decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto
previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"sono
inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni"e, dopo le
parole: "l'irregolarita'", sono inserite le seguenti: "dell'affitto
o";
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i .conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in
vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5";
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di",
sono inserite le seguenti: "affitto o";
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di
cessione"sono inserite le seguenti: "agli affittuari o"".
All'articolo 29:
al comma 1:
nel primo periodo, le parole: "l'alienazione di tali immobili e'
considerata urgente"sono sostituite dalle seguenti: "in funzione del
patto di stabilita' e crescita, si provvede alla alienazione di tali
immobili";
nel secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze"sono sostituite dalle seguenti: "con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con i Ministeri interessati"; e dopo le parole:
"nell'articolo 27"sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
nel terzo periodo, la parola: "gratuito"e' sostituita dalle
seguenti: ", ovvero l'uso pubblico";
dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: "Una quota,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di
cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al
citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di
immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte
delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento delle
dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di
interventi infrastrutturali del Corpo";
nel sesto periodo, la parola: "previsionale"e' sostituita dalla
seguente: "previsionali";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste
dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente
decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le
opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione
indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini
dell'accertamento di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del
citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione
ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attivita'
direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto
attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella
sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".
All'articolo 30:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai fini
della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione
del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al
primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, vengono promosse le societa' di trasformazione
urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito
di intervento immobili di proprieta' dello Stato, anche con la
partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni., delle province, e
delle societa' interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel
caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la
costituzione"ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per
cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due
periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello
svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo,
nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare l'opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di
approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio
2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in
ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello
relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti
possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data"".
All'articolo 31:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2003,"e,
nel secondo periodo, la parola: "stato"e' sostituita dalla seguente:
"stata";
al comma 2, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo".
All'articolo 32:
ovunque ricorrano, le parole:
"d.P.R.","art.","d.lgs","mc","G.U."sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "decreto del Presidente della
Repubblica","articolo","decreto legislativo","metri cubi","Gazzetta
Ufficiale";
al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono"sono
inserite le seguenti: "di cui al presente articolo";
al comma 7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo le parole:
"e' adottato"sono inserite le seguenti: "su proposta del Ministro
dell'interno"e sono soppresse le parole: "Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi
tenuti all'adozione di strumenti urbanistici";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio"";
al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole: "delle
infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
per i beni e le attivita' culturali"; le parole: "sentita la
Conferenza unificata"sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la
Conferenza unificata"; dopo le parole: "sono individuati gli ambiti
di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione
urbanistica, ambientale e culturale"sono inserite le seguenti: ",
attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di
riqualificazione gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori
pubblici dell' 8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui
all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267";
al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del
presente articolo";
al comma 10, le parole: "sentita la Conferenza unificata"sono
sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata";
al comma 11, nel secondo periodo, la parola: "peri"e' sostituita
dalla seguente: "per"; dopo le parole: "attivita' culturali", sono
inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio"; le parole: "sentita la Conferenza
unificata"sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la
Conferenza unificata"e le parole: "e' assegnata alle regioni per
l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione
paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree
comprese nel programma"sono sostituite dalle seguenti: "e' assegnata
alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per
l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione
paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le
aree vincolate da ricomprendere nel programma";
al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "Fondo di
rotazione"sono inserite le seguenti: ", denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive,"; le parole: "ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,"sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,";
al comma 13, le parole: "di cui alla legge 21 giugno 1985, n.
298"sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298";
al comma 14, dopo le parole: "demanio statale", sono inserite le
seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico";
al comma 16, e' aggiunto, in fzne, il seguente periodo: "Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole
degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del
diritto
al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio";
al comma 19, dopo le parole: "Tabella B"sono inserite le seguenti:
"allegata al presente decreto";
dopo il comma 19, e' inserito il seguente:
"19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime";
al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti", sono inserite le
seguenti: "e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano";
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a
condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i
3.000 metri cubi";
al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma 27"sono inserite
le seguenti: "del presente articolo";
al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: "del
piano regionale di cui", la parola: "la"e' sostituita dalla seguente:
"al";
al comma 29, ultimo periodo, le parole: "articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni"sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
al comma 30, le parole: "di cui al comma 28"sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 29";
ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: "tabella C
allegata"e: "tabella D allegata", sono inserite le seguenti: "al
presente decreto"e al predetto comma 34, nel secondo periodo, la
parola: "alla"e' sostituita dalla seguente: "alle";
al comma 35, lettera a), le parole: "articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni"sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 47, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445";
al comma 36, la parola: "produce"e' sostituita dalla seguente:
"producono";
al comma 37, la parola: "equivale"e' sostituita dalla seguente:
"equivalgono";
al comma 38, dopo le parole: "nell'allegato 1", sono aggiunte le
seguenti: "al presente decreto";
al comma 40, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al
precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre
l'orario di lavoro ordinario
al comma 41, le parole: "trenta per cento"sono sostituite dalle
seguenti: "50 per cento";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 2, . lettera c),
l'espressione: "D.M."e' sostituita dalle parole: "decreto
ministeriale";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 4, la parola:
"abilitativi"e' sostituita dalla seguente: "abilitativo";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 5, nel primo periodo, le
parole: "dello Stato o"sono soppresse; nel secondo periodo le parole:
"dallo Stato o"sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole: "del
costo della vita, cosi' come definito dall'ISTAT"sono sostituite
dalle seguenti: "dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati";
dopo il comma 43, e' inserito il seguente:
"43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate
ai sensi delle predette leggi";
i commi 48 e 49 sono soppressi;
dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di
dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto
alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi
di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti
all'intervenuto trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti"". al comma 50, dopo le
parole: "si provvede"sono inserite le seguenti: ", nei limiti
stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82
milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per
ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche
di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante
parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede".
Dopo l'articolo 32, e' inserito il seguente:
"ART. 32-bis. - (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. A1 fine di contribuire
alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e
di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle
disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. - (Concordato preventivo). - 1. In attesa dell'avvio a
regime del concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma
sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma
restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito
del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo
reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o
compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere
raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in
corso al 1 ° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi
ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di
sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di
presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'
definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore
a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato
secondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di
accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo
periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano
altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi
secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma
4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui
e' stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento",
sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione
dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello
scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.
Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si
considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del
medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale , sono stabilite le modalita' di presentazione della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5".
All'articolo 34:
al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in
base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo
2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il
termine per la proposizione del ricorso avverso atti
dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della
legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le
parole: "16 ottobre 2003"sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004"";
al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000"sono sostitute dalle
seguenti: "31 dicembre 2002"e le parole: "cinquanta per cento"sono
sostitute dalle seguenti: "10 per cento";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate";
al comma 6, le parole: "o regolate contabilmente"sono soppresse;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a
condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il
ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme
incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle
penalita' ridotte avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 35:
al comma 1, lettere a) e b), l'espressione: "lett."e' sostituita
dalla parola: "lettera";
al comma 1, lettera c), le parole: "nell'ottavo e nel nono
comma"sono sostituite dalle seguenti: "nel settimo e nell'ottavo
comma"e, dopo la parola: "concernente", e' inserita la seguente:
"disposizioni";
al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: "l'ottavo comma e'
sostituito"sono sostituite dalle seguenti: "il settimo comma e'
sostituito"e l'espressione: "artt."e' sostituita dalla parola:
"articoli";
al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), e' inserito il
seguente:
"1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"";
al comma 1, lettera d), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i commi nono e decimo sono abrogati".
L'articolo 36 e' soppresso.
All'articolo 38:
ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo";
al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "somma
depositata", il segno di interpunzione: ";"e' soppresso.
All'articolo 39:
al comma 1, il numero: "99"e' sostituito dal seguente: "98";
al comma 6, dopo le parole: ""la durata della partita""sono
inserite le seguenti: "; le parole: "non e' inferiore a dieci
secondi"sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e
tredici secondi"";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma
7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile 2004
relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma
7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato
rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo
precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato
il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo
precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione
della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.
773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo
di cinque anni";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali"";
dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato";
il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al
31 maggio 2004, il nulla osta di' cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui
al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° giugno al
31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio";
dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
"13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il
31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al
comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. A1 fine di razionalizzare e semplificare i compiti
amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del
monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio,
il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di
giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,
assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle
attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e
al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive
modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con
la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto
fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle
attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via
telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate
modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del
monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le
attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e
comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una
autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale
Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo
stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di
specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in
caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali,
ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni'
organizzate dalle stesse";
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili,"sono inserite le
seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine".
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire
l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le
violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione
dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti
cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni
irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle
collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante
trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite le
seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto".
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei
mesi"sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e
provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita'
di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre
la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi
debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a
tre"sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto
superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione
e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare
riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del
responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"".
All'articolo 40:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: "accantonati a
riserva", sono inserite le seguenti: ", ivi intendendosi incluse le
distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con
utili,";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso
antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1°
settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata
dell'esercizio sociale".
All'articolo 41, l'espressione: "art.", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla parola: "articolo".
Dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente:
"ART. 41-bis. - (Altre disposizioni in materia tributaria). - 1.
All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni
estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto
tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con
l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il
percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le
informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando,
anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente
all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche alle imprese di' assicurazione operanti nel territorio dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di
cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve
matematiche ivi specificate relativo ai contrattai di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono
direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero
possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio
dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli
obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme dovute".
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24
ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori
autorizzati e"sono inserite le seguenti: "il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il";
b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti: "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al
comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la
sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza
medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo
29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio
con uno o piu' decreti dirigenziali, sulla base di elenchi
predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la
societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso
sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla
richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle
modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal
consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio
anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per
cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato
entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti
si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma
1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi
riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
distribuiti in costanza di partecipazione nonche' sulla differenza
tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo
di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto
e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31
dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31 dicembre
2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in
vigore alla predetta data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo".
All'articolo 42:
l'espressione: "art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
parola: "articolo";
al comma 1, nel terzo periodo, le parole da: "in base"fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in base ad apposite
convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da
questi enti";
al comma 4, nel primo periodo, le parole: "di cui al comma 1"sono
sostituite dalle seguenti: "di invalidita' civile, cecita' e
sordomutismo"; e, nel terzo periodo, la parola: "definite"e'
sostituita dalla seguente: "definiti";
al comma 7, capoverso 2, l'espressione: "ASL"e' sostituita dalle
parole: "delle aziende sanitarie locali";
al comma 10, nel primo periodo, le parole: "2 milioni euro sono
sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro"e, nel secondo periodo,
la parola: "corrispondete"e' sostituita dalla seguente:
"corrispondente";
al comma 11, alinea, le parole: "di attuazione del codice di
procedura civile"sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie";
al comma 11, capoverso"ART. 152", e' inserita la seguente rubrica:
"(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi
per prestazioni previdenziali)"; le parole: "del decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113"sono sostituite dalle seguenti: "del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115"e le parole: "citato decreto legislativo n.
113 del 2002"sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".
All'articolo 43:
al comma 1, l'espressione: "DPR"e' sostituita dalle parole:
"decreto del Presidente della Repubblica";
al comma 4, le parole: "a detto importo"sono sostituite dalle
seguenti: "all'importo di cui al comma 3".
All'articolo 44:
ovunque ricorrano, le espressioni: "c.p.c."e"art."sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "del codice di procedura
civile"e"articolo";
al comma 1, le parole: "ai commi 5 e 6"sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n.
64, e successive modificazioni, e al comma 6";
al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: "versamento dei
contributi previdenziali"la parola: "dell'"e' sostituita dalla
seguente: "dall'"e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti
periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti
attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore
ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le
modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla predetta gestione separata";
al comma 3, alinea, le parole da: "successivamente"fino alla fine
dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: "e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ";
al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) al
comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Prima di
tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata
ne' alla notifica di atto di precetto"e, nell'alinea della lettera
b), la parola: "sostituire"e' soppressa;
al comma 5, nel primo periodo, la parola: "contenute"e' sostituita
dalla seguente: "contenuti"e, nel quarto periodo, l'espressione:
"leg.vo"e' sostituita dalla parola: "legislativo";
al comma 6, le . parole: "2° comma"sono sostituite dalle seguenti:
"secondo comma", e le parole: "cosi' come modificato dall'art. 1
della legge 19 luglio 1994, n. 451"sono sostituite dalle seguenti: "e
successive modificazioni";
al comma 7, l'espressione: "e/o"e' sostituita dalla parola: "o";
al comma 8, nel primo periodo, le parole: "e di quelle esercenti
attivita' commerciali di cui all'art. 2"sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 1";
al comma 9, dopo 1a parola: "(INPDAP)", sono inserite le seguenti:
"con riferimento"e, ovunque ricorrano, le parole: "all'articolo 7-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,"sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni";
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano
anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE)
n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico
superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita'
privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione
figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare,
e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno
2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno
2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005"sono sostituite dalle
seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate
nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005,
2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo
2004".
All'articolo 45:
nella rubrica, le parole: "legge 335/95"sono sostituite dalle
seguenti: "legge 8 agosto 1995, n. 335";
al comma 1, dopo la parola: "contributiva"e' inserita la seguente:
"pensionistica".
All'articolo 47:
al comma 3, nel primo periodo, le parole: "all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257"sono sostituite dalle seguenti:
"al comma 1"e le parole: "iscritti all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL"sono soppresse
e, nel secondo periodo, le parole: "approvato con D.P.R."sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della
Repubblica";
al comma 5, le parole: "al comma 3"sono sostituite dalle seguenti:
"al comma 1";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche
in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di
mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora
siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto
ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva,
hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti
dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i
benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito
dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e
6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il
beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente
previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora
dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
All'articolo 48:
le espressioni: "%"e"art.", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle parole: "per cento"e"articolo";
al comma 5, alinea, l'espressione: "d.P.R."e' sostituita dalle
parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica";
al comma 5, lettera a), la parola: "farmacologia"e' sostituita
dalla seguente: "farmacologica";
al comma 5, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze";
al comma 5, lettera c), dopo le parole: "criteri di costo"sono
inserite le seguenti: "e di", e l'espressione: "G.U."e' sostituita
dalle parole: "Gazzetta Ufficiale n. 207";
al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le parole:
"articolo 4, comma 3", sono inserite le seguenti: "del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla"e la
parola: "della"e' soppressa;
al comma 5, lettera l), dopo le parole: "delle terapie"le parole:
"e delle"sono sostituite dalle seguenti: "contro le";
al comma 6, le parole: "del comma 5"sono soppresse;
al comma 15, le parole: "articoli 8 e seguenti"sono sostituite
dalle seguenti: "articoli 8 e 9";
al comma 20, le parole: "un migliore"sono sostituite dalle
seguenti: "una migliore";
ai commi 23 e 31, la parola: "abrogate"e' sostituita dalla
seguente: "soppresse";
al comma 32, le parole: "art. 9, comma 5, della legge 8 agosto
2002, n. 178"sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405";
al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001".
L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"ART. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa
nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni
sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica
nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di
misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con
il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i
parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero
dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva
consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti
gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo
stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda
magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle
prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli
di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura
ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalia regione
ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli
accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i
ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il
cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la
consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi
operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi
regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici
universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private,
dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di
seguito denominati, ai fini del presente articolo,"strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione
del software certificato che deve essere installato dalle strutture
di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici
rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati
predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7,
secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno
progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica
alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e
funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. A1 relativo onere, valutato in 4 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della TC; sono comunque rilevati i' dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della
ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del
nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e'
previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del
titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga
pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il
software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano
rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione,
relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie,
pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente
ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica,
nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento
dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme
spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni
2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende
rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli
realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli
anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di
cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: "e di 330 milioni"sono sostituite dalle
seguenti: "e 330 milioni";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a
completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale
degli interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato".
Dopo l'articolo 52, e' inserito i1 seguente:
"ART. 52-bis. - (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441). - 1. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge - 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, le parole: "e' prorogato di due anni"sono sostituite
dalle seguenti: "e' prorogato di tre anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'allegato 1:
nel titolo, le parole: "articolo 7, comma 2,"sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 32";
nel paragrafo: "Procedura per la sanatoria edilizia", secondo
periodo, alla lettera a), le parole: "tabella A"sono sostituite dalle
seguenti: "tabella C" e, alla lettera b), le parole: "tabella B" sono
sostituite dalle seguenti: "tabella D".