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Messaggio 28208 del 9 ottobre 1995
Oggetto:
Requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Da parte di alcuni Enti di Patronato e' stato segnalato che codesta Sede non riterrebbe applicabile agli operai agricoli a tempo determinato la disposizione dell'articolo 2, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, secondo cui per i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa.
Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite da ultimo con circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 2.1.3, secondo le quali ai fini dell'applicazione della normativa in parola assume rilievo esclusivamente la durata inferiore all'anno del periodo di occupazione.
Ne consegue che la norma di che trattasi trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato che possano far valere le condizioni richieste dalla legge, a nulla rilevando la circostanza che negli anni in cui risultano occupati per periodi di durata inferiore all'anno gli interessati siano iscritti negli elenchi per l'intero anno.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI