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Messaggio 18056 del 25 luglio 1997
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
Oggetto:
CONTRIBUZIONE DA RISCATTO. EFFICACIA AI FINI PENSIONISTICI.
CON CIRCOLARE N.12 DEL 15 GENNAIO 1996, IN APPLICAZIONE DEL
CRITERIO STABILITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA
N.3667 DEL 1995, E' STATO PRECISATO CHE I CONTRIBUTI RISCAT-
TATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 50 E 51, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE
30 APRILE 1969, N. 153, RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE IL
PERIODO DI CORSO LEGALE DI LAUREA, I PERIODI DI LAVORO
PRESTATO FRA IL 1 LUGLIO 1920 E IL 31 AGOSTO 1950 CON
RETRIBUZIONI SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE E I PERIODI DI
LAVORO SUBORDINATO ALL'ESTERO, NONCHE' I CONTRIBUTI RISCAT-
TATI PER PERIODI DI ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO PER
GRAVIDANZA E PUERPERIO DAL 1 GENNAIO 1994 IN POI A NORMA
DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992,
N.503, ESPLICANO I LORO EFFETTI GIURIDICI E PATRIMONIALI, AL
PARI DI QUELLI RISCATTATI A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA
LEGGE 12 AGOSTO 1962, N.1338, COME SE FOSSERO STATI TEMPE-
STIVAMENTE ACQUISITI ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL LAVORA-
TORE.
DA PARTE DI ALCUNE STRUTTURE PERIFERICHE SONO STATI CHIESTI
CHIARIMENTI IN ORDINE AI CRITERI DA SEGUIRE PER LA DEFINI-
ZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE DA ASSICURATI CHE
POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE DETERMINANTE PER IL DIRITTO
A PENSIONE, ACCREDITATA SU DOMANDA DI RISCATTO DI PERIODI DI
LAVORO ALL'ESTERO PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DOMANDA DI
PENSIONE E DEFINITA IN BASE AI CRITERI VIGENTI ANTERIOMENTE
ALL'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE N.12.
AL RIGUARDO SI PRECISA CHE, TRATTANDOSI DI DOMANDE DI RI-
SCATTO GIA' DEFINITE SECONDO I CRITERI PREVIGENTI ALLA
DISCIPLINA ILLUSTRATA CON LA RICHIA-MATA CIRCOLARE N. 12,
DEBBONO RITENERSI TUTTORA VALIDI I CRITERI ENUNCIATI A
PROPOSITO DEI RISCATTI EFFETTUATI A NORMA DELL'AR-TICOLO 13
DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 AL PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE
N.53495PRS - N.329 C.V. DEL 5 MARZO 1973, SECONDO CUI IL
RIESAME DELLE PRATICHE DI RISCATTO GIA' DEFINITE IN BASE AI
CRITERI PREVIGENTI PUO' ESSERE EFFETTUATO SU RICHIESTA DEGLI
INTERESSATI.
LA RICHIESTA DI RIESAME COMPORTA LA RILIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE TENENDO CONTO, PER QUANTO RIGUARDA SIA LA DECORRENZA
CHE LA MISURA, DELLA CONTRIBUZIONE OGGETTO DI RISCATTO NELLA
SUA COLLOCAZIONE TEMPORALE.
IL RECUPERO DEL MAGGIOR ONERE DI RISCATTO DOVRA' ESSERE
EFFETTUATO SUGLI ARRETRATI DI PENSIONE. COME GIA' RIBADITO
CON LA CIRCOLARE N. 12 DEL 15 GENNAIO 1996, IL CAPITALE DI
COPERTURA DELLE PREGRESSE QUOTE DI PENSIONE SI IDENTIFICA CON
LE QUOTE DI PENSIONE CORRISPONDENTI AI PERIODI OGGETTO DI
RISCATTO E, QUINDI, NON CON L'INTERA PENSIONE, SE NON NEI
CASI IN CUI NON ESISTA ALTRA CONTRIBUZIONE OLTRE QUELLA
OGGETTO DI RISCATTO.
PERTANTO LE EVENTUALI QUOTE DI PENSIONE CORRISPONDENTI A
PERIODI DI CONTRIBUZIONE DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI RI-
SCATTO DEVONO ESSERE CORRISPOSTE AGLI INTERESSATI.
IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO