Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Messaggi ME 2002 Messaggio 55 del 23 ottobre 2002
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 10815
Messaggio 55 del 23 ottobre 2002
Oggetto:
Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli: precisazioni.
1. PREMESSA
Da parte di alcune Sedi è stata rappresentata l’esigenza di chiarimenti in ordine a tre particolari problematiche che attengono al:
a) calcolo del reddito da allevamento;
b) competenza territoriale;
c) iscrizione figli studenti.
2. REDDITO DA ALLEVAMENTO.
In merito al primo punto, come è noto, nel modello CD1 al quadro B “allevamento” viene richiesto al dichiarante l’indicazione della specie animale, la quantità o peso, il corrispondente reddito e le modalità di conduzione.
Al fine di fornire utili chiarimenti agli interessati e agli Enti di Patronato occorre in premessa ricordare quanto previsto dall’articolo 7 comma 6 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e le disposizioni, a suo tempo fornite, con circolare SCAU n. 58 del 27 maggio 1991 per la determinazione reddito agrario per le imprese agricole di allevamento di animali.
A tal proposito si precisa che per le aziende allevatrici si delineano le seguenti due situazioni:
– aziende senza terra “allevatrici di animali “ per le quali la misura del reddito viene determinato utilizzando l’ultima colonna (denominata D) della tabella 3 del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 1990 e applicando l’imponibile di ciascuna specie al numero dei capi allevati;
– aziende che conducono terreni,allevano nel contempo animali e per le quali la determinazione della fascia di reddito convenzionale, posta a base della imposizione contributiva, viene calcolata sul reddito agrario dei terreni maggiorato di un reddito aggiuntivo determinato in relazione ai parametri evidenziati al quadro RD del “modello unico” (Ministero delle Finanze).
3 COMPETENZA TERRITORIALE
Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 233/90 ha sancito il principio che competente alla ricezione, all’ esame ed alla definizione della dichiarazione aziendale sia la sede della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte prevalente degli stessi.
Nell’ipotesi in cui i fondi insistano sul territorio di due o più comuni appartenenti a province diverse, la competenza in merito è attribuita alla Sede dove è ubicata la parte prevalente dei fondi.
In merito a quanto rappresentato da alcune Sedi circa la particolare situazione in cui l’azienda oltre a coltivare i fondi,conduca anche allevamenti di animali si osserva quanto di seguito.
Nella fattispecie a seguito dell’evoluzione del concetto di impresa diretto-coltivatrice può avere rilevanza la prevalenza dell’attività svolta attraverso la conduzione degli allevamenti rispetto alla coltivazione dei terreni.
A tal proposito, ne consegue che la competenza può essere demandata alle Sedi e/o Agenzie ove abitualmente si svolge la prevalente attività di allevamento.
A tal proposito si osserva preliminarmente che l’iscrizione come coltivatore diretto discende da una valutazione complessiva della presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
Tra questi assume particolare rilevanza il requisito dell’abitualità, cioè non deve essere un’attività svolta in maniera occasionale.
Va considerato inoltre che il nucleo coltivatore diretto si regge su vincoli di parentela ed affinità ed è avvalorato dall’apporto di tutte le unità presenti nei limiti della propria disponibilità.
Nell’ipotesi di un soggetto appartenente ad un nucleo che riveste anche la qualifica di “studente” occorre esaminare ,ai fini dell’iscrizione due ordini di situazioni.
Nell’ipotesi che gli impegni di studio non richiedano l’allontanamento dello studente dall’azienda familiare, verosimilmente, in presenza di tutti gli altri requisiti, siffatta situazione non contrasta con il requisito dell’abitualità. Ne consegue che si può ritenere legittima l’inclusione del soggetto-studente nel nucleo di appartenenza .
Viceversa nei casi di presenza in collegi, frequenza obbligatoria a livello universitario o a corsi di specializzazione, con prolungata permanenza in località diverse dalla localizzazione dell’azienda, la situazione contrasta con la possibilità dello studente di partecipare abitualmente all’attività del nucleo familiare con la conseguenza che non può essere riconosciuta l’appartenenza e l’iscrizione al nucleo diretto coltivatore.
Si annota, infine, che per la gestione è comunque prevista la possibilità di procedere ad iscrizioni a periodi chiusi ad esempio per il solo periodo di attività svolta durante i mesi estivi.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
Cesare Caramelli