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Messaggio 4486 del 22 febbraio 2008
Oggetto: Articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Applicazione dei requisiti per la pensione di anzianità previgenti al 1° gennaio 2008 nei confronti dei soggetti autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 20 luglio 2007.
Come noto la disposizione citata in oggetto ha previsto che ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 20 luglio 2007 si applichino ai fini del diritto e dell’accesso alla pensione di anzianità le regole previgenti al 1° gennaio 2008, ancorché presentino domanda di pensione di anzianità, ovvero maturino i requisiti per il diritto a tale trattamento dopo il 31 dicembre 2007.
Sono pervenute molte richieste di chiarimento in merito alla riconducibilità nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n, 243, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, dei lavoratori che sono stati autorizzati:
ai versamenti volontari ad integrazione di periodi di part-time ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996;
nei periodi di sospensione dal lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio aspettative non retribuite).
Relativamente al caso sub 1) erano già stati forniti chiarimenti con il messaggio n. 30054 del 10 novembre 2006, nel quale, su conforme parere del Coordinamento Generale Legale, era stato affermato che l’autorizzazione ai versamenti volontari rilasciata ai lavoratori part-time ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996 non può essere equiparata all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ai sensi del predetto articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996 non si applica la salvaguardia prevista dalla norma in oggetto.
Si coglie, innanzitutto, l’occasione per precisare che lo spostamento del termine previsto dal novellato articolo 1, comma 8, della citata legge n. 243 del 2004 dal 1° marzo 2004 al 20 luglio 2007 non ha effetti sull’interpretazione fornita con il predetto messaggio n. 30054 del 2006 i cui contenuti, per la parte che qui rileva, si intendono integralmente confermati.
Peraltro, in analogia con quanto già disposto con lo stesso messaggio n. 30054, si precisa che la salvaguardia in esame non è applicabile a tutti i lavoratori in “part-time” autorizzati ai versamenti volontari con la finalità di coprire eventuali periodi scoperti da contribuzione nel corso della loro attività lavorativa, ancorché autorizzati precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 564 del 1996. Ci si riferisce, in particolare, ai lavoratori impegnati nel cosiddetto “part-time” ciclico (ora “part-time verticale”).
Le medesime osservazioni vanno estese anche ai casi sub 2). Pertanto, l’autorizzazione a coprire volontariamente i periodi privi di contribuzione per effetto di una sospensione dell’attività lavorativa non rientra tra quelle che dà diritto all’applicazione della salvaguardia di cui al novellato articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori