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L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Revisione delle tabelle
(circ.134/2011) (art.14 legge 222/1984)
La normativa vigente ha profondamente riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare elevando, tra l'altro, il limite d'età per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia.
Le tabelle dei coefficienti stabiliscono la somma che deve essere versata all'Istituto (valore capitale della pensione) quando la prestazione erogata e' soggetta a surrogazione.
Le tabelle attualmente in vigore (decreto ministeriale del 20 marzo 1987, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 4 luglio 1987), non tengono conto della successiva evoluzione - determinando, nelle richieste di rimborso al terzo responsabile, un non più adeguato calcolo delle somme, pertanto, si è reso necessario attivare le procedure per il loro aggiornamento.
La necessità di avere un insieme di tabelle così ampie, trova fondamento nel fatto che l'azione di surroga e' effettuata oltre che sui valori capitali determinati da rendite vitalizie, anche sui valori capitali correlati a rendite temporanee (lavoratori già in possesso dei soli requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia).
Si e', infatti, convenuto che il criterio che meglio risponde all'interpretazione letterale dell'enunciato legislativo sia quello di valutare l'onere che l'erogazione anticipata della prestazione comporta per l'Istituto, in termini di capitale di copertura della pensione, per una durata massima pari a quella necessaria per raggiungere i limiti di età fissati nella gestione per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Assume così notevole rilievo tecnico, per delimitare la durata della rendita, la presenza o meno dei requisiti di assicurazione e contribuzione fissati per la pensione di vecchiaia, nel presupposto che l'assicurato in possesso dei requisiti, all'età stabilita dalla legge fruirebbe comunque della prestazione. In termini attuariali l'onere soggetto a surroga, se correlato alla contribuzione accreditata, viene concepito come premio unico di un'assicurazione di rendita,temporanea o vitalizia a seconda che sussistano o meno i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per le prestazioni concesse dalla normativa al di fuori della base contributiva accreditata, invece, l'onere è determinato comunque per l'intera durata di vita del titolare, cioè in termini di rendita vitalizia (assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità).
Tale soluzione appare conforme al principio generale in tema di surrogazione in base al quale l'assicuratore (nella fattispecie l'Inps) non può recuperare più di quanto ha versato in conseguenza del sinistro e il terzo responsabile non può pagare più di quanto deve a titolo di risarcimento al danneggiato.
Sulla base del medesimo principio va affrontato e risolto il problema concernente il momento cui riferire il calcolo del valore capitale.
Con apposito messaggio, alla definizione e approvazione con decreto ministeriale, delle citate tabelle saranno fornite le opportune disposizioni operative.