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Contributo di perequazione
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Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
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Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
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Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2012
Pensione liquidata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Requisiti anagrafici
(circ.35/2012)
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
- per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Periodo | Requisito |
---|---|
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 63 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 63 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 64 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 66 anni e 1 mese* |
dal 1° gennaio 2018 | 66 anni e 7 mesi* |
dal 1° gennaio 2019 | 67 anni* |
dal 1° gennaio 2021 | 67 anni* |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
- per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Periodo | Requisito |
---|---|
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 | 66 anni e 7 mesi* |
dal 1° gennaio 2019 | 67 anni* |
dal 1° gennaio 2021 | 67 anni* |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
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- L' ’importo della pensione deve risultare essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.
- 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.