Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Pensione di Vecchiaia Iscritti dal 1° gennaio 1996 Normativa dal 1° gennaio 2008 Pensione nel FPLD
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate nel FPLD - Requisiti anagrafici e contributivi
(circ.60/2008)
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:
- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il c.d. “sistema delle quote” già illustrato al paragrafo 1.1 (vedi anche "DETERMINAZIONE DELLE QUOTE")
Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate nel FPLD
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate nel FPLD - Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31/12/2010
(circ.60/2008)
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.
Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:
PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO |
LAVORATORI DIPENDENTI |
---|---|
31 marzo |
1° luglio |
30 giugno |
1° ottobre |
30 settembre |
1° gennaio dell’anno successivo |
31 dicembre |
1° aprile dell’anno successivo |
Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:
DATA ENTRO LA QUALE E' PERFEZIONATO IL REQUISITO |
LAVORATORI DIPENDENTI |
---|---|
30 giugno |
1° gennaio dell' anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni. |
31 dicembre |
1° luglio dell' anno successivo |
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate nel FPLD - Decorrenza con requisiti perfezionati dall'1/01/2011 al il 31/12/2011
(circ.60/2008)
L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.
REQUISITI MATURATI DAL |
DECORRENZA |
---|---|
1° GENNAIO 2011 | trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. |
Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.
Destinatari
Destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:
- I lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004.
- I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).
- Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
- I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).
Eccezioni
Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
- lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett. b).
Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
- ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Preliminarmente si precisa che, considerato che la cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, si deve ritenere che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.
“Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5”(articolo 12, comma 6).