Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Pensione di Vecchiaia Iscritti dal 1° gennaio 1996 Normativa dal 1° gennaio 2008 Pensione liquidata in una gestione dei lavoratori autonomi GS Contributiva requisiti anagrafici e contributivi dallo 01012008
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 8194
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Requisiti anagrafici e contributivi
(circ.60/2008)
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:
- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema delle quote” (vedi anche "DETERMINAZIONE DELLE QUOTE").
Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.