Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Requisiti anagrafici e contributivi

(circ.60/2008)

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

  • a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
  • a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema delle quote” (vedi anche "DETERMINAZIONE DELLE QUOTE").

Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:

  • dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.

L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

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