Supplementi di pensione per contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
L'articolo 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n.155, dispone, come e' noto, che i supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si calcolano con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni. Analoga disposizione e' contenuta, per i supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 9, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n.233.
Una volta determinato l'importo del supplemento, esso dovrà essere sommato alla pensione autonoma della quale diventa parte integrante dalla data di decorrenza del supplemento stesso. Al riguardo sembra opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che il meccanismo di liquidazione del supplemento prevede che si debba tener conto integralmente delle retribuzioni e dei periodi ad esso relativi, senza sogggiacere ad eventuali limiti massimi raggiunti dalla pensione alla quale il supplemento accede. Pertanto, l'importo del supplemento va sommato alla pensione in essere, anche se quest'ultima sia stata liquidata con il massimo dell'anzianità contributiva (e quindi con 40 anni di contribuzione o oltre).
I supplementi per contributi successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno 18 anni. Nel caso che il titolare della pensione alla data del 31 dicembre 1995 possa far valere un'anzianita' contributiva complessiva inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema contributivo. Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in parte anteriormente e in parte successivamente al 1 gennaio 1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato con il sistema retributivo, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianita' contributive acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi deve essere effettuato con il sistema contributivo.
Per i supplementi con decorrenza fino al 12/95 dovrà effettuarsi il doppio calcolo: quello retributivo e quello contributivo (vecchio) e mettere in pagamento quello di importo più favorevole.