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Benefici per i lavoratori non vedenti
Quando attribuire la maggiorazione
(circ.173/1991)
La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola. Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione, in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato nei diversi trattamenti previdenziali.
Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianità in discorso in sede di determinazione della riserva matematica, secondo i criteri dell'art. 13 della legge 1338/62, nelle varie ipotesi in cui e' previsto il ricorso a tali modalità di calcolo.