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Circolare 68 del 20 marzo 2001
Oggetto:
Importo aggiuntivo di lire 300.000.
SOMMARIO: La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Vengono fornite le istruzioni relative alle modalità di accertamento dei requisiti reddituali.
1 – Importo aggiuntivo E’ stato introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.
Il comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede infatti che, a decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l’importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto:
a.non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
b.non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Il comma 8 prevede che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
Il comma 9 prevede che qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il Casellario centrale dei pensionati provvede a individuare l’Ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo in esame, che provvederà negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dal comma 7.
Il comma 10 prevede che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
2 –Limiti di reddito previsti La norma in esame prevede, ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo, l’accertamento di due requisiti: l’importo complessivo delle pensioni del titolare e i redditi assoggettabili all’IRPEF del titolare e del coniuge.
2.1 – Importo delle pensioni E’ prevista la corresponsione dell’importo aggiuntivo in misura intera a condizione che l’importo annuo complessivo delle pensioni non superi il trattamento minimo (pari per l’anno 2001 a lire 9.605.700). Nel caso in cui l’importo complessivo annuo delle pensioni sia superiore, per l’anno 2001, a lire 9.605.700 ma non a lire 9.905.700, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
2.2 – Reddito personale e reddito coniugale Ai fini dell’attribuzione dell’aumento in misura intera o in misura ridotta è necessario che
•nel caso di pensionato non coniugato, il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF non superi l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo, pari per l’anno 2001 a lire 14.408.550; •nel caso di pensionato coniugato, il reddito complessivo personale non superi l’importo di lire 14.408.550 e il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l’importo complessivo di tre volte il trattamento minimo, pari per l’anno 2001 a lire 28.817.100.
Nel caso in cui anche uno solo di tali limiti venga superato, non spetta l’importo aggiuntivo. 2.3 – Tipologia dei redditi a norma fa riferimento al reddito assoggettabile all’IRPEF per il titolare e per il coniuge.
Le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono pertanto con quelle previste per l’integrazione al minimo. 3 – Acquisizione dei dati reddituali Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 78 del 28 febbraio 2001, ha stabilito le modalità per l’invio ai pensionati delle richieste di dichiarazioni reddituali relative anche ai redditi preventivi dell’anno 2001, al fine di poter disporre delle informazioni necessarie per l’attribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità dell’anno 2001, dell’importo aggiuntivo di lire 300.000.
Le Sedi, ogni qualvolta sono in possesso dei dati relativi ai redditi assoggettabili all’IRPEF del pensionato e del coniuge, dovranno provvedere alla loro acquisizione: ciò eviterà l’emissione della richiesta di dichiarazione. Ai fini predetti è necessario memorizzare i redditi del coniuge relativi all’anno 2001, anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994.
Le procedure di ricostituzione e di liquidazione delle pensioni sono aggiornate per consentire tale acquisizione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO