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Circolare 248 del 27 novembre 1990
Oggetto:
ABBANDONO DELLA FAMIGLIA. VALUTAZIONE REDDITI
Con circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 avente ad oggetto
"Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e
coordinameto dei criteri normativi" al punto 2.2, lett. b, e' stato
confermato che l'abbandono della famiglia da parte di uno dei
coniugi determina l'esclusione del reddito relativo dal computo dei
redditi familiari e la esclusione del coniuge medesimo dal numero
dei componenti il nucleo familiare.
Lo stato di abbandono della famiglia ai fini indicati va
comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un
documento dell'Autorita' Giudiziaria (ad esempio, provvedimento
giudiziale di accertamento dello stato di abbandono) o di altra
Pubblica Autorita'.
Cio' premesso, si esprime l'avviso che il principio
anzidetto debba trovare applicazione anche ai fini dell'integrazione
al minimo dell'assegno di invalidita', del riconoscinemto del
diritto alla pensione sociale, nonche' dell'attribuzione della
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e dell'aumento
della pensione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544.
Pertanto, in caso di comprovata situazione di abbandono, la
situazione del coniuge abbandonato dovra' essere equiparata a quella
del soggetto legalmente separato.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA