Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Pensione di Vecchiaia Iscritti al 31 dicembre 1995 Vecchiaia retributiva nel FPLD Requisiti contributivi - Eccezioni - Autorizzati VV 31121992
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 9581
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 -Requisiti contributivi - Eccezioni
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 31/12/1992
(circ.65/1995)
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga e necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non e' invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti degli assicurati ammessi ai versamenti volontari con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1961 restano confermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge n.218, a condizione che abbiano versato almeno un contributo volontario nel periodo compreso tra il 3 maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del periodo di validita' delle disposizioni di cui all'articolo 25.