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Totalizzazione
Esercizio del diritto e compatibilità con la ricongiunzione
(circ.23/2004)
La totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 3, comma 1) è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di totalizzazione degli stessi (articolo 3, comma 2)
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.
Mancato pagamento integrale delle rate di ricongiunzione (articolo 3, comma 3)
Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data di pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.