Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Destinatari della norma
(circ.7/2018) (circ.34/2020)
Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori:
- iscritti all’assicurazione generale obbligatoria,
- alle forme esclusive e sostitutive della medesima
Il comma 250-bis dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 ha ampliato la platea dei destinatari del trattamento pensionistico in argomento, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano contratto patologie asbesto–correlate accertate e riconosciute ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992.
In particolare gli interessati devono essere in possesso dei requisiti sanitari di cui al paragrafo successivo, oltreché di quelli amministrativi già indicati nella circolare n. 7 del 2018.
A tal riguardo si rammenta che, per conseguire la pensione di inabilità in parola, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente:
- i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori:
- iscritti all’assicurazione generale obbligatoria,
- alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati.
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