Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Requisiti sanitari
(circ.7/2018) (circ.34/2020)
La novità introdotta dal comma 250-bis è rappresentata dalla rilevanza assunta da tutte le patologie asbesto–correlate ai fini della sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità in argomento.
Pertanto, la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL territorialmente competente.
Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.
La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250:
- mesotelioma pleurico (c45.0),
- mesotelioma pericardico (c45.2),
- mesotelioma peritoneale (c45.1),
- mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7),
- carcinoma polmonare (c34) ed
- asbestosi (j61).
L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.
Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto. Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento dell’origine professionale ovvero della causa di servizio, come da certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
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