Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Requisiti amministrativi
(circ.7/2018)
Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250. Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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