Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Monitoraggio
(circ.7/2018) (circ.34/2020)
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Istituto provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità sulla base dei criteri sopra indicati.
Ciò allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie. I possibili esiti sono i seguenti:
- riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
- riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
- il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.
Avverso le comunicazioni inviate dall’INPS all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede INPS che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
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