Home Pensioni Da contributi Pensione di Vecchiaia Iscritti dal 1° gennaio 1996 Normativa dal 1° gennaio 2012 Pensione nel FPLD Norme Circolari Inps CI 1990 Circolare 148 del 26 giugno 1990
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Circolare 148 del 26 giugno 1990
Oggetto: CONTRIBUTI FIGURATIVI CONNESSI CON LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE - NON AGRICOLA - CON REQUISITI RIDOTTI, PREVISTA DALL'ART. 7, P. 3, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
CON CIRCOLARE N. 139 DEL 20 GIUGNO 1988 SONO STATE IMPARTITE, AL PARAGRAFO
C), LE ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA ALL'ART. 7, P.
3 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160, CHE HA PREVISTO L'INTRODUZIONE DI UN
REQUISITO LAVORATIVO RIDOTTO - IN MANCANZA DEL REQUISITO ORDINARIO DI CONTRI-
BUZIONE - E DI PARTICOLARI CRITERI, RICORRENDO TALE IPOTESI, PER LA LIQUIDA-
ZIONE DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE.
CON SUCCESSIVO MESSAGGIO N. 01946 DEL 25.10.1988 E' STATO PRECISATO CHE
L'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI IN FAVORE DEI LAVORATORI NON AGRI-
COLI, CHE PERCEPISCANO LA SUDDETTA INDENNITA' CON REQUISITI RIDOTTI, SEGUE LA
DISCIPLINA GENERALE PREVISTA PER LA COPERTURA FIGURATIVA DEI PERIODI DI DISOC-
CUPAZIONE INDENNIZZATA.
CIO' VALE, IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEL
VALORE RETRIBUTIVO DA ACCREDITARE.
CONSIDERATO, PERALTRO, CHE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI
RIDOTTI, PER LA PECULIARE DISCIPLINA CHE LA REGOLA, E' PRIVA DI UNA PRECISA
COLLOCAZIONE NELL'AMBITO DELL'ANNO SOLARE DI COMPETENZA, ANCHE I CORRISPONDENTI
CONTRIBUTI FIGURATIVI RISULTANO PRIVI DI COLLOCAZIONE TEMPORALE.
TALE CIRCOSTANZA NON COMPORTA, DI NORMA, CONSEGUENZE PRATICHE, FATTA
ECCEZIONE PER LE IPOTESI IN CUI L'ANNO NEL CORSO DEL QUALE E' STATA PERCEPITA
L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN QUESTIONE RIENTRI NEL PERIODO AL QUALE
OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER DETERMINARE L'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO O LA
MISURA DI UNA PRESTAZIONE.
VERIFICANDOSI LA SUDDETTA IPOTESI E POSTO CHE NESSUNA INDICAZIONE PUO'
DESUMERSI DALLA NORMA DI LEGGE IN ESAME, SI PRECISA CHE, QUALORA LE SETTIMANE
SCOPERTE DI CONTRIBUZIONE SIANO ECCEDENTI RISPETTO A QUELLE DA ATTRIBUIRE
FIGURATIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DELLE SETTIMANE ALLE QUALI RIFERIRE I CON-
TRIBUTI FIGURATIVI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SECONDO IL CRITERIO DEL MAGGIOR
FAVORE PER L'INTERESSATO.
IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARITA' DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INDEN-
NITA' DI DISOCCUPAZIONE IN DISCORSO E, IN PARTICOLARE, DEL RIFERIMENTO AL
NUMERO DI GIORNATE LAVORATIVE COMPIUTE NELL'ANNO PER L'ACCERTAMENTO DEL REQUI-
SITO CONTRIBUTIVO E PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE INDENNI-
ZZABILI, SI PRECISA ALTRESI' CHE IL NUMERO DELLE SETTIMANE DA ATTRIBUIRE
FIGURATIVAMENTE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE INDENNIZZATE PER
6 - ANZICHE' PER 7 - E ARROTONDANDO PER ECCESSO. (1)
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
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(1) IL CRITERIO DELLA DIVISIONE PER 7 DELLE GIORNATE INDENNIZZATE RESTA
OVVIAMENTE IN VIGORE PER LA COPERTURA FIGURATIVA DEI PERIODI DI PERCEZIONE
DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI.