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Circolare 67 del 24 marzo 2000
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Oggetto:
Giudici onorari aggregati. Trattamenti pensionistici.
SOMMARIO: I trattamenti pensionistici sono cumulabili con le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, spetta al giudice onorario aggregato un’indennità fissa ed un’indennità variabile sulla base dei provvedimenti adottati. A norma del successivo comma 3 del citato articolo 8, come modificato dall’articolo 1, comma 12, del decreto legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, la predetta indennità fissa "è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili".
La problematica afferente la cumulabilità o meno delle pensioni con le indennità percepite per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato è stata sottoposta all’esame del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Con nota n. 7/60385/L.662/96 del 15 marzo 2000 il predetto Dicastero ha precisato che "Dalla lettura sistematica del contesto normativo sopra menzionato, si evince, a parere dello scrivente, la chiara intenzione del legislatore di offrire a particolari categorie di professionisti efficaci incentivi per svolgere l’attività di giudici aggregati.
Non risulterebbe, pertanto, ragionevole ipotizzare che, per raggiungere tale scopo, sia stata prevista un’indennità - di consistenza oltretutto non particolarmente rilevante – per poi applicare un regime di incumulabilità, seppure parziale, con i redditi pensionistici.
Anche prescindendo, peraltro, da tali considerazioni, la formulazione del suddetto comma 3, ancorché priva di un esplicito riferimento al concetto di <cumulabilità>, delinea certamente, in forza della specificità dell’ambito di applicazione, una disciplina in grado di regolare in modo completo i rapporti esistenti tra pensione e indennità corrisposta ai giudici aggregati, laddove riduce del 50%, come sopra detto, l’indennità fissa, in presenza di altri redditi da lavoro o pensione.
Ciò premesso, lo scrivente Ministero è dell’avviso che nella fattispecie considerata, non debba essere applicato il regime generale del cumulo pensione-redditi."
Pertanto, avuto riguardo al parere espresso dal predetto Dicastero, i trattamenti pensionistici debbono ritenersi cumulabili con le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO