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Coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo
Coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo
Coefficiente di trasformazione dal 2023
Coefficiente di trasformazione dal 2023
Vedi tabella del Decreto Interministeriale
Vedi Decreto interministeriale
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.
Coefficiente di trasformazione dal 2021
Coefficiente di trasformazione dal 2021
Età di uscita |
Divisori |
Valori |
---|---|---|
57 |
23,892 |
4,186% |
58 |
23,314 |
4,289% |
59 |
22,734 |
4,399% |
60 |
22,149 |
4,515% |
61 |
21,558 |
4,639% |
62 |
20,965 |
4,770% |
63 |
20,366 |
4,910% |
64 |
19,763 |
5,060% |
65 |
19,157 |
5,220% |
66 |
18,549 |
5,391% |
67 |
17,938 |
5,575% |
68 |
17,324 |
5,772% |
69 |
16,707 |
5,985% |
70 |
16,090 |
6,215% |
71 |
15,465 |
6,466% |
Vedi Decreto interministeriale
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.
Coefficiente di trasformazione dal 2019
Coefficiente di trasformazione dal 2019
Età di uscita |
Divisori |
Valori |
---|---|---|
57 |
23,812 |
4,200% |
58 |
23,236 |
4,304% |
59 |
22,654 |
4,414% |
60 |
22,067 |
4,532% |
61 |
21,475 |
4,657% |
62 |
20,878 |
4,790% |
63 |
20,276 |
4,932% |
64 |
19,672 |
5,083% |
65 |
19,064 |
5,245% |
66 |
18,455 |
5,419% |
67 |
17,844 |
5,604% |
68 |
17,231 |
5,804% |
69 |
16,609 |
6,021% |
70 |
15,982 |
6,257% |
71 |
15,353 |
6,513% |
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.
Coefficienti di trasformazione triennio 2016-2018
Coefficienti di trasformazione triennio 2016-2018
Età di uscita |
Divisori |
Valori |
---|---|---|
57 |
23,55 |
4,246% |
58 |
22,969 |
4,354% |
59 |
22,382 |
4,447% |
60 |
21,789 |
4,589% |
61 |
21,192 |
4,719% |
62 |
20,593 |
4,856% |
63 |
19,991 |
5,002% |
64 |
19,385 |
5,159% |
65 |
18,777 |
5,326% |
66 |
18,163 |
5,506% |
67 |
17,544 |
5,700% |
68 |
16,922 |
5,910% |
69 |
16,301 |
6,135% |
70 |
15,678 |
6,378% |
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.
Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013
Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013
Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla Tabella A contenuta nell’allegato 2 della legge 247 del 2007, con effetto dal 1º gennaio 2010, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 | ||
---|---|---|
Età | Divisori | Valori |
57 | 23,236 | 4,304% |
58 | 22,647 | 4,416% |
59 | 22,053 | 4,535% |
60 | 21,457 | 4,661% |
61 | 20,852 | 4,796% |
62 | 20,242 | 4,940% |
63 | 19,629 | 5,094% |
64 | 19,014 | 5,259% |
65 | 18,398 | 5,435% |
66 | 17,782 | 5,624% |
67 | 17,163 | 5,826% |
68 | 16,541 | 6,046% |
69 | 15,917 | 6,283% |
70 | 15,288 | 6,541% |
tasso di sconto = 1,5% |
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.
Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010
Calcolo contributivo. Nuovi coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010
L’art. 1, comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato i coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni contributive a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La Tabella A, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata pertanto sostituita dalla Tabella A contenuta nell’allegato 2 della legge 247 del 2007, con effetto dal 1º gennaio 2010.
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010 | ||
---|---|---|
Età | Divisori | Valori |
57 | 22,627 | 4,419% |
58 | 22,035 | 4,538% |
59 | 21,441 | 4,664% |
60 | 20,843 | 4,798% |
61 | 20,241 | 4,940% |
62 | 19,635 | 5,093% |
63 | 19,024 | 5,257% |
64 | 18,409 | 5,432% |
65 | 17,792 | 5,620% |
tasso di sconto = 1,5% |
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.
Coefficienti validi fino al 31 dicembre 2009
Coefficienti validi fino al 31 dicembre 2009
Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335
TABELLA A (valida fino al 31 dicembre 2009) | ||
---|---|---|
Divisori | Età | Valori |
21,1869 | 57 | 4,720% |
20,5769 | 58 | 4,860% |
19,9769 | 59 | 5,006% |
19,3669 | 60 | 5,163% |
18,7469 | 61 | 5,334% |
18,1369 | 62 | 5,514% |
17,5269 | 63 | 5,706% |
16,9169 | 64 | 5,911% |
16,2969 | 65 | 6,136% |
Tasso di sconto = 1,5% |
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
Per il calcolo dell'AOI e della pensione di inabilità, quando inferiore, si assume il valore relativo a 57 anni.