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Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Criterio ordinatorio e attività di monitoraggio
(msg.522/2014)
Il citato art. 11, comma 2, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati alla salvaguardia in parola, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire della data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’accesso alla salvaguardia.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui all'art. 11, comma 2, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.