Eureka Previdenza

Riscatto del corso legale di laurea

Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

(circ.98/2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2022, n. 99, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cfr. l’art. 16), che, nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, all’articolo 1 istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).


Salvo quanto diversamente disposto, all’attuazione della legge in argomento si è provveduto con più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell’Istruzione e del merito (cfr. articolo 14 comma 6)[1].

La legge stabilisce standard minimi e principi fondamentali (cfr. gli articolo 5 e articolo 7) e, in alcuni casi, prevede la possibilità di intervento della potestà normativa regionale. Le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, provvedono alle finalità della legge in oggetto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (cfr. l’articolo 15).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano i lineamenti generali della citata normativa, relativa all’Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento al riscatto ai fini pensionistici dei relativi percorsi di formazione.


Lineamenti generali

2.1 Identità degli ITS Academy

Gli ITS Academy, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 99/2022, hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico–professionali allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Salvo alcune possibilità di deroga previste dalla legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica. Le aree tecnologiche sono individuate, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, con decreto del Ministro dell’Istruzione adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In relazione ai percorsi formativi, il citato decreto deve, tra l’altro, definire le figure professionali nazionali di riferimento in relazione a ciascuna area tecnologica (le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, in sede di programmazione dell’offerta formativa delle singole Regioni) e i diplomiche sono rilasciati al termine dei percorsi formativi (cfr. l’art. 3, comma 2, lettere a) e c)[2].

Fino all’adozione del citato decreto, il comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 99/2022 stabilisce che ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008.

2.2 Accreditamento e revoca degli ITS Academy

Gli ITS Academy devono essere riconosciuti e accreditati per poter accedere al Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore (cfr. l’art. 7, comma 1)[3]. La legge n. 99/2022 attribuisce alle Regioni il compito di accreditare gli ITS Academy, ma dispone al comma 6 dell’articolo 7 che fino all’adozione da parte delle medesime di una propria disciplina per il riconoscimento e l’accreditamento degli ITS Academy, nonché per la revoca, l’accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell’Istruzione.

La revoca dell’accreditamento comporta la perdita dell’abilitazione al rilascio dei diplomi (cfr. l’art. 7, comma 4); tuttavia, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione (cfr. l’art. 7, comma 5).

2.3 Accreditamento temporaneo e fase transitoria

L’articolo 14, comma 1, della legge n. 99/2022, prevede che: “Per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023”.

Le fondazioni ITS Academy di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 facevano già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1[4], della medesima legge o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a fare riferimento a tali aree per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima (cfr. l’art. 14, comma 2).

Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo 14[5].


3. Percorsi formativi e titoli

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 99/2022, possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore[6].

I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:

  • diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (cfr. l’art. 5, commi 1, lettera a), e 2);
  • diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (cfr. l’art. 5, commi 1, lettera b), e 2).

Come già osservato al precedente paragrafo 2.1, è previsto che con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, vengano definite le aree tecnologiche degli ITS Academy, le figure professionali e i diplomi che sono rilasciati al termine dei percorsi formativi (cfr. l’art. 3, commi 1 e 2, in combinato disposto con l’art. 5, comma 3, lettera a)[7]. Nelle more dell’adozione di tale decreto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 99/2002, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.


4. Riscatto

Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 “ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all’articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici”.

L’interpretazione letterale della disposizione sembrerebbe estendere la disciplina del riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ai soli corsi di cui all’articolo 5 della legge n. 99/2022. In tale prospettiva, sarebbero ammessi al beneficio del riscatto solo i corsi attivati, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 99/2022, a seguito dei quali siano conseguiti i titoli individuati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, della legge n. 99/2022.

Si osserva tuttavia che, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14[8].

Si ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto di cui all’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022, possa riconoscersi al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, secondo quanto previsto dalla legge n. 99/2022, oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3 della legge n. 99/2022 o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.

Il procedimento richiede l’effettuazione di valutazioni tecniche - rispetto ai corsi, ai requisiti per accedervi, alle condizioni e alla sussistenza dell’accreditamento, alla natura e agli ambiti tecnici dei titoli - non rientranti nella competenza dell’INPS, ma comunque relative a profili costituenti presupposti, talora impliciti, di legittimità della concessione del riscatto. Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, con riguardo alle figure professionali e alle aree tecnologiche, specificate e definite in conformità dell’articolo 3 della legge n. 99/2022 o, comunque, che sia un diploma equivalente ed equipollentea uno dei diplomi definiti in conformità al combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3 della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.

Con il rilascio di detta attestazione l’ITS certifica che ricorrono tutte le condizioni e i presupposti previsti della citata legge n. 99/2022 perché il corso e il titolo siano riconducibili o comunque equivalenti ed equipollenti a quelli che la legge medesima qualifica come ammessi a riscatto. L’attestazione deve essere rilasciata sulla base del fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).

In considerazione del rinvio operato alle disposizioni sul riscatto dei corsi di studio di cui al decreto legislativo n. 184/1997, devono intendersi richiamati tutti gli adempimenti istruttori e le acquisizioni documentali già previste dalle indicazioni diramate in materia dall’Istituto.

In merito alla periodizzazione, l’ITS deve specificare la durata normativamente prevista, la durata effettiva con i riferimenti temporali di inizio e conclusione del percorso di studio, i periodi in corso e quelli fuori corso, di ripetente o altrimenti denominati (ciò in quanto, come di consueto, non sono ammessi a riscatto i periodi che non rientrino nel corso legale di studio).

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, i corsi si articolano in semestri e che ai sensi della lettera b) del comma 4 del citato articolo 5 “le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell’anno accademico”; pertanto, anche allo specifico riguardo, valgono le indicazioni già fornite dall’Istituto.

Resta fermo che, in ogni caso, il riscatto può essere concesso, per il corso legale e nel limite dello standard minimo indicato nell’articolo 5, ossia quattro semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera a), o sei semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera b).

Per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.


5. Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della legge n. 99/2022, resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall’articolo 69 della legge n. 144/1999. Pertanto, i corsi frequentati e i titoli conseguiti in conformità di tale normativa non sono suscettibili di riscatto.

Riscatto del corso legale di laurea

Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

(circ. 95/2020)

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4).

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.


2. RISCATTO DEI CORSI ATTIVATI A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 212
In attuazione della legge n. 508/1999, il regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha previsto che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è stata già precisata con messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e con la nota operativa ex Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, che qui si richiamano, e ciò nella prevalente considerazione dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.

Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).

3. RISCATTO DEI TITOLI CONSEGUITI IN BASE ALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 508/1999
A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.

Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.

Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1).

Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:

possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;

conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.

A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.

Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.

La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa.

Contribuzione da riscatto

Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

(circ.6/2020)

Vedi pagina dedicata

Riscatto del corso legale di laurea

Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo

(msg.4560/2021)

Con il presente messaggio, a fronte delle richieste presentate da alcune Strutture territoriali, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Enti di patronato, si forniscono chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.

Come chiarito con le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 – preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

Con il presente messaggio si confermano le disposizioni sopra richiamate. Al contempo, tuttavia, è opportuno tenere conto della situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni di cui alle citate circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021. Dall’esame delle casistiche rappresentate risulta evidente come le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Per tale ragione, in via d’eccezione, si dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

  • perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
  • esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.

In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano le Strutture territoriali a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel presente messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.

Contribuzione da riscatto

Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti

(circ.6/2020)

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