Nella fattispecie ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi e della ripartizione delle giornate, nella previsione della citata legge 1047/1957, l’attribuzione, nell’ambito del nucleo, seguiva un principio di priorità graduale con riferimento alla contribuzione accertata complessivamente per ciascun nucleo in relazione al fabbisogno, determinando tre ordini di situazioni:
- attribuzione piena di giornate;
- attribuzione parziale di giornate;
- non attribuzione di giornate;
Tutto ciò in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata legge 1047/1957:
- art.3 , terzo comma : "Rimane fermo l’obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall’art.2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l’indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico";
- art.5: " I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art.3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:
- le prime 104 giornate al capofamiglia e le altre in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli e al capo-famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capofamiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilità secondo l’anzianità;
- le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capofamiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti eguali fra di loro, ma non oltre il limite minimo di 156 giornate annue ciascuno.
Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti eguali al capofamiglia e agli altri componenti.
Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno di 156 giornate ed oltre l’accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l’ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili provvedendosi all’attribuzione nel modo indicato nel primo comma in numero inferiore ai quozienti sopraindicati…omissis….Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati a norma dell’art. 3 della presente legge sulla famiglia quale risulta al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono…omissis"