Nell’ambito delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della posizione del minore “studente” ricorrendone i presupposti secondo quanto precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
Al riguardo si osserva che in linea di principio la posizione dei figli studenti, che nella generalità dei casi sono registrati nel nucleo come “unità a carico” ai fini della assistenza per malattia, non costituisce a priori un impedimento alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962. Ciò in quanto, se risulta accertata l’appartenenza al nucleo familiare, nonché il rapporto di collaborazione con il titolare, ovviamente documentati secondo le disposizioni contenute nelle circolari emanate in materia ed in conformità alle precisazioni fornite con la presente circolare, la domanda dell’interessato è suscettibile di accoglimento (circ.10/2004).
Nell’ambito delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della posizione del minore “studente” ricorrendone i presupposti secondo quanto precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
E’ appena il caso di ricordare che per quanto attiene alla durata del rapporto di collaborazione, come già precisato nella citata circolare n. 32/2002, può essere fornita prova anche testimoniale.