Durata del rapporto di lavoro e ammontare della retribuzione (msg.23295/2006)
Ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall’art. 13 della Legge 1338/62 la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:
- un documento provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);
- un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli “altri mezzi di prova” possono essere utilizzati per provare l’effettiva durata del rapporto);
Il ricorso ad “altri mezzi di prova” - ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza - deve essere escluso nell’ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali di cui all’oggetto non potranno essere utilizzate per retrodatare l’inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l’esistenza del rapporto indica in modo non equivoco le data di inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l’efficacia probatoria.
Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla Circolare n. 183/1990, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell’arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l’esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.