Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Condizioni e requisiti del cumulo

(circ.71/2017)

Il comma 2 dell’articolo 18 l. 115/15 prevede che “ Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purchè la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano”.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 sopra riportato, il cumulo può essere esercitato, ricorrendo le condizioni di seguito indicate, purchè la durata “totale” dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad “almento cinquantadue settimane”.

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Condizioni e requisiti del cumulo

(circ.71/2017)

Il comma 2 dell’articolo 18 l. 115/15 prevede che “ Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purchè la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano”.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 sopra riportato, il cumulo può essere esercitato, ricorrendo le condizioni di seguito indicate, purchè la durata “totale” dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad “almento cinquantadue settimane”.

Verifica del requisito

Nelle ipotesi in cui l’assicurato abbia contribuzione in più gestioni, il suddetto requisito andrà verificato tenendo conto della contribuzione non sovrapposta temporalmente posseduta in tutte le gestioni in cui l’assicurato è iscritto.

Il requisito minimo delle “cinquantadue settimane” dovrà essere convertito nell’unità temporale (es. giornate, mesi) prevista, nello specifico, dalla gestione a carico della quale sarà conseguito il trattamento pensionistico richiesto.

In base alla disciplina suddetta, inoltre, condizioni necessarie per l’esercizio del cumulo in parola sono:

  • che i periodi contributivi posseduti presso le organizzazioni internazionali, come già detto al par.1.2 non siano sovrapposti a quelli posseduti in Italia;
  • siano necessari per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica richiesta dall’interessato in Italia.

Pertanto, come chiarito al comma 3 dell’articolo 18 della legge n.115/15, “nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano”.

Valutazione della necessità di cumulo

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia in possesso di periodi assicurativi in più gestioni in Italia, la valutazione in merito alla “necessità”, ai fini pensionistici, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali andrà operata in astratto considerando tutti gli istituti di cumulo previsti dalla legislazione nazionale, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’interessato ne abbia fatto esplicita richiesta.

Resta ferma, invece, la rilevanza della domanda dell'assicurato in merito alla tipologia (vecchiaia, invalidità, superstiti) di prestazione richiesta.

Ne discende che la facoltà di cumulo in parola è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1 commi da 238 a 248 della legge n 228 del 2012 o di quello dell’articolo 1 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.184 o della totalizzazione di cui al D.lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006 potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni cui è iscritto in Italia.

Titolari di un trattamento pensionistico

Il diritto al cumulo ex articolo 18 legge n. 115/2015 è, altresì, precluso a coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali come individuate ai par. 1.1 e 1.2 della presente circolare. (superato dalla circ. 50/2022 , vedi sotto)

La titolarità di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali non costituisce causa ostativa per la facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali circ. 50/2022.

Cumulo in caso di diritto a pensione maturato presso gli organismi internazionali

Non impedisce, invece, l’esercizio del cumulo in parola l’aver maturato presso gli organismi internazionali un autonomo diritto a pensione; ciò in ragione della specialità del regime previdenziale dell’organizzazione internazionale.

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