La pensione supplementare di invalidità
La pensione supplementare di invalidità è stata istituita dall'art. 5 della legge 1338/62.
A seguito della nuova disciplina sull'invalidità dettata dalla legge 222/84 l'Istituto ha ritenuto (vedi circ.262 del 3 dicembre 1984) che tale prestazione non potesse essere più compresa tra quelle conseguibili a carico dell'AGO.
Ripetute pronunce della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione hanno negato che dalla legge 222/84 potesse derivare l'abrogazione dell'istituto della pensione supplementare di invalidità.
Essendo la sopra riportata giurisprudenza consolidata l'istituto ha rispristinato la possibilità di concedere la pensione supplementare di invalidità (circolare 256 del 3/10/95).
Il concetto di invalidità cui occorre far riferimento ai fini del diritto alla prestazione è quello collegato alla capacità lavorativa, previsto dall'art.1 della legge 222/1984.
Requisiti per il diritto
I requisiti per il diritto sono:
- titolarità di una pensione liquidata in una gestione sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per l'assegno ordinario di invalidità autonomo;
- essere riconosciuto invalido secondo il concetto di invalidità introdotto dall'art. 1 della legge222/84.
Decorrenza
La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché sussistano i requisiti sanitari. In caso di presentazione della domanda prima che sia stata attribuita la pensione a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa, la decorrenza non potrà essere anteriore a quella dell'altra pensione.
Importo
L'importo della pensione supplementare è determinato secondo le norme comuni di calcolo della pensione.
La pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo.
Vedi la sezione dedicata all'importo della pensione supplementare.
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