La pensione supplementare
Casi particolari
La pensione supplementare spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione dall'INADEL, ai dipendenti degli enti locali, dall' ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall'Istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni.
La pensione supplementare non spetta ai titolari di pensione ENPALS, poiché le norme che regolano i rapporti tra INPS e ENPALS prevedono la corresponsione di un unico trattamento con obbligo di unificazione delle relative posizioni contributive.
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