- Dettagli
- Visite: 5065
Decreto 7 febbraio 2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19,
legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79141). (14A04208)
(GU n.129 del 6-6-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28
giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99 che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che vengano
costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 14 dell'art. 3 della medesima legge
28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa
al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in
riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano
operanti consolidati sistemi di bilateralita', le predette
organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti
normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;
Visto, in particolare, il comma 19, nella parte in cui prevede, per
i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali
comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano
stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un Fondo
di cui al comma 4 ovvero al comma 14, l'istituzione di un fondo di
solidarieta' residuale cui contribuiscono i datori di lavoro dei
settori identificati;
Visto, in particolare, il comma 4, dell'art. 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2014 si provvede mediante l'attivazione del Fondo di
solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti del citato art.
3;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3, della legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerata l'avvertita necessita' di assicurare una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti
nella normativa in materia d'integrazione salariale per i quali non
sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14
ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di
settore;
Ritenuto, pertanto, di costituire il Fondo residuale di cui al
citato art. 3, comma 19 per i settori, tipologie di datori di lavoro
e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al
comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo
di settore per la tipologia dei datori di lavoro;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' residuale
allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ai
lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non
rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia
d'integrazione salariale, purche' con piu' di quindici dipendenti,
per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4
ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92
ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di
settore. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Inps provvede ad individuare i soggetti tenuti al
versamento del contributo al Fondo.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185, lett. d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, qualora gli accordi di cui al comma 4
dell'art. 3 citato avvengano in relazione a settori, tipologie di
datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal Fondo
istituito con il presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti
alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al
presente decreto, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato
amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla
tecnostruttura dell'Inps, puo' proporre il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 3, commi
29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 2
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
3. Le funzioni di membro del comitato amministratore sono
incompatibili con quelle connesse a cariche coperte nell'ambito delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non
da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
5. Il comitato amministratore, da nominarsi con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potra' operare a
decorrere dal 1° gennaio 2014. Il comitato amministratore rimane in
carica per quattro anni. Ciascun componente non puo' durare in carica
per piu' di due mandati.
6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.
10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel
termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione
della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro
tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla.
11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione
diviene esecutiva.
Art. 3
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
Art. 4
Prestazioni
1. Il Fondo riconosce, nell'ambito delle finalita' di cui al
precedente art. 1, in relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria,
con esclusione della cessazione, anche parziale di attivita', la
prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione
salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti
dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione
rimane nelle disponibilita' del Fondo.
2. Agli interventi e ai trattamenti di cui al comma 1, concessi nei
casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su istanza
delle imprese che aderiscono al Fondo, si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria, compresi i relativi massimali.
3. Per le prestazioni di cui al presente articolo, e' dovuto a
carico del Fondo, alla gestione d'iscrizione del lavoratore
interessato, il versamento della contribuzione correlata alla
prestazione.
4. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Ciascun intervento e' corrisposto fino ad un periodo massimo di
tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere
prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove
mesi, da computarsi in un biennio mobile. Le prestazioni possono
essere riconosciute solo nel rispetto di quanto previsto al
successivo art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto.
6. Le prestazioni possono essere riconosciute esclusivamente in
favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che
abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre
precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni
dell'orario di lavoro.
Art. 5
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui al precedente art. 4, e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile
imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo
a carico dei lavoratori;
b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che
ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per
le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%
per le imprese che occupano piu' di 50 dipendenti.
2. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono
tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1°
gennaio 2014. Il contributo e' mensilmente dovuto solo dalle aziende
con una media occupazionale di piu' di quindici dipendenti nel
semestre precedente.
Art. 6
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Nel caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 4, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato amministratore determina
la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni
singola impresa in rapporto ai contributi dovuti dall'impresa
richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni gia'
autorizzate e le contribuzioni correlate.
3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del
bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei
saldi di bilancio:
a. in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla
prima seduta del comitato amministratore;
b. ogni tre anni;
c. in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione.
Art. 7
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1410