Eureka Previdenza

Messaggio 343 del 28 aprile 2003

Oggetto: Provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata concessi dai Servizi ispettivi del Ministero del Lavoro.
Testo

Da parte delle Sedi pervengono richieste di chiarimenti riguardanti la possibilità di riconoscere il diritto alla indennità di maternità in presenza di provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro concessi da alcuni Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), b), c) del D. Lgs. 151/2001, anche quando il contratto di lavoro è venuto a scadere successivamente, o anche quando, all’atto della concessione del provvedimento di interdizione anticipata, il rapporto di lavoro è già cessato.

E’ stata altresì segnalata l’emanazione di provvedimenti di interdizione prorogata fino a 7 mesi dopo il parto (art. 6, comma 1 e art. 12, comma 2, del D. Lgs. 151/2001) nei confronti di lavoratrici con contratto a termine, la cui scadenza si colloca durante il periodo dei “normali” tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto.

In proposito si fa presente che, riguardo ai provvedimenti di interdizione anticipata disposti ai sensi dell’art. 5 della legge 1204/71 dopo l’estinzione del rapporto di lavoro, già con parere n. 2176/86 del 19.11.1986 il Consiglio di Stato si era espresso favorevolmente, riconoscendo il diritto alla indennità di maternità anche in assenza della attualità del rapporto di lavoro, purché ne ricorressero i presupposti e cioè - come precisato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 3283 del 21.2.1987 - non fossero trascorsi più di 60 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro, né - come precisato nella circolare n. 83 del 26.4.1988 - più di 60 gg. tra un provvedimento di proroga dell’interdizione anticipata ed il successivo.

Peraltro, quanto deciso dal Consiglio di Stato nel citato parere è riferito alle interdizioni anticipate concesse ai sensi della lett. a) dell’art. 5 della legge 1204/71 (ora lett. a) del comma 2 dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001), in quanto la questione di cui all’epoca il Ministero del Lavoro aveva investito il Consiglio di Stato, riguardava la legittimità della proroga dell’interdizione anticipata disposta appunto ai sensi della lett. a) del citato art. 5 in costanza di rapporto di lavoro, successivamente cessato.

A diverse considerazioni si deve pervenire nell’ipotesi di interdizioni anticipate disposte ai sensi delle lett. b) e c) dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 151/2001 e di interdizioni prorogate fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi degli artt. 6 e 12 del decreto stesso, quando nel frattempo cessa il rapporto di lavoro.

Infatti, le astensioni dal lavoro disposte ai sensi della anzidetta lettera a) (“nel caso di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”), riguardano esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice; invece, le interdizioni anticipate disposte ai sensi della lett. b) (“quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”), e lett. c) (“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12”), del medesimo comma 2 dell’art. 17 del T.U., nonché le interdizioni prorogate ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta.

Appare ovvio, pertanto, che qualora l’attività lavorativa in questione cessi, anche successivamente, vengono meno anche i presupposti per il rilascio dei provvedimenti dei Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro.

In tali ipotesi, codeste Sedi vorranno segnalare la circostanza relativa alla cessazione del rapporto di lavoro alla locale competente Direzione provinciale del lavoro ai fini di una eventuale revoca del provvedimento o di una modifica dei termini di durata del provvedimento stesso, come del resto operato da diverse Direzioni provinciali del lavoro, le quali, nel disporre le interdizioni (anticipate e/o prorogate) tengono espressamente e preventivamente in considerazione la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero revocano, a far data dalla acclarata cessazione, il provvedimento già emanato.

E’ ovvio che la revoca o la modifica del provvedimento non precludono, comunque, la possibilità di valutare le condizioni di lavoro o ambientali di un eventuale nuovo rapporto di lavoro, che potrebbero essere tali da giustificare l’emissione di un ulteriore provvedimento di interdizione anticipata o prolungata.

Si fa presente che sulla questione generale, anche ai fini di una uniformità operativa delle Direzioni provinciali è stato più volte interessato il Ministero del Lavoro, le cui indicazioni saranno rese note non appena perverranno allo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE f.f
PRAUSCELLO

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