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Cumulo ex dlgs 184/1997
Trattamenti di famiglia
(circ.116/2011)
Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in totalizzazione.
Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.