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Messaggio 22911 del 20 settembre 2007
OGGETTO: art. 32, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle norme a tutela e sostegno della maternità/paternità) – Riconoscimento della qualità di “genitore solo” anche in caso di grave infermità dell’altro genitore.
E’ noto che l’art. 32 T.U. riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo che, complessivamente, non può eccedere i 10 mesi (o 11 mesi nell’ipotesi di cui al comma 2); in particolare, entro il suddetto limite, ciascuno dei genitori può astenersi dal lavoro per un periodo massimo pari a 6 mesi (o 7 mesi per il padre nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. b) elevabile a 10 mesi nel caso in cui “vi sia un solo genitore” (comma 1, lett. c).
Nell’esaminare le ipotesi in presenza delle quali il diritto al congedo parentale può essere interamente fruito da un solo genitore, l’unico in grado di prendersi cura del figlio, l’Istituto ha individuato, nelle circolari n.109/2000 e n.8/2003, le seguenti ipotesi: morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori e affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale.
Ferme restando le istruzioni già fornite nelle menzionate circolari, alle quali si rinvia per gli aspetti non espressamente considerati nel presente messaggio, tenuto conto delle istanze pervenute all’Istituto circa ulteriori ipotesi in cui, pur essendo il figlio sotto la potestà di entrambi i genitori vi sia, di fatto, uno solo in grado di prendersene effettivamente cura, si ritiene opportuno riconoscere al genitore avente diritto la condizione di genitore “solo” anche nel caso in cui l’altro sia colpito da grave infermità, trattandosi di situazione che,ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole. Si rammenta, tra l’altro, che la grave infermità della madre rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 28 del T.U. in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità.
Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che, anche in presenza dell’ipotesi in oggetto, l’altro genitore possa fruire del maggior periodo di congedo parentale entro il limite massimo complessivamente riconosciuto ad entrambi i genitori pari a 10 mesi (o 11 mesi nel caso di padre “genitore solo” che abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a tre mesi – v. circ. 8/2003, punto 1), fino al compimento degli 8 anni di età del bambino. Peraltro, considerato che l’infermità grave del genitore può già sussistere al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) oppure insorgere successivamente all’evento medesimo, il diritto al periodo di congedo fruibile dal “genitore solo” potrebbe essere pari, rispettivamente, a 10 mesi o all’eventuale periodo residuo. In tale ultima ipotesi, infatti, devono essere considerati nel computo dei 10 mesi anche eventuali periodi complessivamente fruiti, al titolo in questione, da entrambi i genitori (v. anche circolare 109/2003, punto 1.3).
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui la grave infermità sia temporanea. In tale ipotesi, peraltro, vale quanto a suo tempo precisato nella circolare 8/2003 (punto 1) in merito all’ipotesi di riconoscimento tardivo del figlio; in particolare, il venir meno della grave infermità “interrompe la maggior fruizione del periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato “solo” ed è ovvio che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante all’altro”.
Sotto il profilo documentale – fermo restando che anche ai fini dell’art. 28 T.U. comma 1 la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la “grave infermità”, né la necessaria ospedalizzazione del genitore infermo – il genitore che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale allegherà in busta chiusa, unitamente alla domanda, specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro. La certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal Centro Medico Legale di Sede, che valuterà ai fini di interesse la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino. Si rammenta che le Sedi non possono in ogni caso accettare l’autocertificazione attestante la grave infermità considerato che, ai sensi dell’art. 49, DPR. 445/2000, i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Si rammenta infine che, in ogni caso, tutte le circostanze che incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere portate a conoscenza sia dell’Inps sia del datore di lavoro.
IL COORDINATORE GENERALE IL DIRETTORE CENTRALE
PICCIONI GOLINO