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Circolare 9 dell'8 gennaio 1986
Allegati 2
Oggetto: I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha
convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30
ottobre 1984.
II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e
lavoro.
I - A) ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863. GENERALITA'
La legge 19 dicembre 1984, n. 863 (1) ha convertito con
modificazioni il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, concernente misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, il cui
art. 1, che specificatamente interessa l'istituto delle integrazioni
salariali, e' stato illustrato nella circolare n. 7267 G.S./252 del
22 novembre 1984 (2).
Il 2' comma di detto articolo ha stabilito in particolare
che ai fini del calcolo del trattamento di integrazione salariale di
cui alla legge in esame, nella determinazione iniziale del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario non
si deve tenere conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula
del contratto di solidarieta' e che l'ammontare del trattamento
straordinario deve essere ridotto in corrispondenza di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
merito alla problematica sottopostagli anche da questa Direzione
generale circa i criteri applicativi dell'art. 1 della legge n. 863
in argomento, ha fornito le direttive contenute nella circolare n.
96/85 di cui si allega il testo (all. n. 1).
B) ISTRUZIONI APPLICATIVE ED OPERATIVE
Si riportano di seguito i criteri applicativi ed operativi
in ordine alla normativa di cui all'art. 1 della legge n. 863/84
concernente i contratti di solidarieta' ed il relativo trattamento di
integrazione salariale, conseguenti anche ai chiarimenti forniti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1) Per la determinazione della misura dell'integrazione da
riconoscere ai lavoratori in caso di riduzione di orario per effetto
del contratto di solidarieta' e' da escludere che possa ritenersi
applicabile il limite massimo vigente per gli interventi
straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980 (3).
Le Sedi, pertanto, non dovranno tenere piu' conto del
limite stesso precedentemente considerato dall' Istituto applicabile
nella misura oraria, ammettendo a rimborso anche le quote eccedenti
che non siano state eventualmente corrisposte ai lavoratori
interessati in sede di esecuzione dei decreti ministeriali nel
frattempo emanati.
2) In base al secondo comma dell'art. 1 della legge 863/84
sono esclusi dalla integrabilita' gli eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Tale
esclusione non opera, peraltro, rispetto agli incrementi, secondo la
normale dinamica di istituti contrattuali, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto posticipato
quali ad esempio terzi elementi, premi di produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote
accantonate.
3) E' da ritenere che i contratti collettivi aziendali, nel
momento in cui stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al
fine di evitare, del tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo
piu' razionale impiego, debbano prevedere i parametri di
riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi compresi quelli
indiretti e differiti, in relazione alla suddetta riduzione di
orario.
Pertanto relativamente agli istituti contrattuali (ferie,
festivita', gratifica natalizia, 14' mensilita') che potrebbero
essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento specifico
spettante al lavoratore, occorre verificare, sulla base del contratto
di solidarieta' stipulato, la riduzione degli oneri a carico del
datore di lavoro prevista in corrispondenza alla riduzione
dell'orario di lavoro. Potra', difatti, ritenersi ammissibile
l'intervento della CIG anche in relazione ai suddetti istituti per la
parte non piu' a carico del datore di lavoro.
Relativamente alle ferie si precisa che occorre distinguere
fra quelle maturate in periodi anteriori al contratto di solidarieta'
e quelle relative a periodi successivi all'applicazione del contratto
stesso. Per quanto attiene le prime dovra' escludersi qualsiasi onere
a carico della CIG per le giornate corrispondenti. Sara' invece da
ammettere il trattamento integrativo (art. 1 ex lege n. 863/84) per i
periodi di ferie maturate in costanza del contratto di solidarieta'
ed usufruiti nell'ambito della validita' del decreto concessivo del
trattamento stesso.
4) Poiche' alle integrazioni salariali in argomento si
applica per specifica disposizione della legge n. 863/84 la normativa
di cui alla legge 1115/68 (4) e successive modifiche, le aziende
dovranno versare il contributo addizionale di cui all'art. 12 della
L. 164/75 (5) calcolato sull'importo delle prestazioni, ove nel testo
del decreto l'azienda non risulti esplicitamente esonerata dal
versamento di tale contributo.
5) L'azienda che corrisponde il trattamento di integrazione
salariale in discorso e' tenuta ad erogare gli assegni familiari e le
eventuali relative maggiorazioni oltre che per le giornate di lavoro
effettivamente prestate, anche per quelle di integrazione.
6) L'uso del contratto di solidarieta' non e' incompatibile
con il ricorso alla CIG sia per gli stessi lavoratori interessati al
contratto di solidarieta' che per altre unita' produttive per le
quali il contratto non abbia efficacia.
Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei contratti
di solidarieta' si verifichi il ricorso alla CIG ordinaria in base
alle motivazioni proprie che legittimano l'intervento in questione,
il limite massimo delle ore integrabili ai sensi della specifica
normativa sara' determinato ovviamente dal nuovo orario concordato
nel contratto di solidarieta'.
In tale ipotesi per le ore non lavorate a seguito del
contratto di solidarieta' la misura dell'integrazione spettante al
lavoratore e' pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre
per le riduzioni dell'orario di lavoro fissato a seguito del
contratto stesso e conseguenti alle motivazioni dell'intervento
ordinario della CIG tale misura e' pari all' 80% della relativa
retribuzione.
7) In caso di malattia dovra' escludersi l'intervento
straordinario della CIG in quanto la situazione e' assimilabile a
quella dei lavoratori ad orario ridotto in quanto l'intervento stesso
e' previsto per i soli lavoratori sospesi (vedi punto C) della circ.
n. 50943 G.S. dell' 8 febbraio 1973 in "Atti ufficiali" pag. 447).
Conseguentemente, ai lavoratori aventi diritto, spetta, in
misura intera, l'indennita' di malattia, da determinare avendo
riguardo alla sola retribuzione effettiva percepita nel periodo
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente
l'evento (anche se inferiore a quella risultante dall'applicazione
dei minimali di retribuzione), con esclusione, quindi, delle somme
corrisposte a titolo di trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si precisa inoltre che i dipendenti in contratto di
solidarieta', interessati all'intervento della CIG devono
considerarsi ad orario ridotto giornaliero. In relazione a quanto
precede, eventuali diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa nell'arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai
fini del calcolo della retribuzione media giornaliera (retribuzione
effettiva percepita nel periodo di interesse, divisa per il numero
delle giornate lavorate, o comunque retribuite, ridimensionate, in
caso di settimana corta, con il coefficiente 0,20); devono, pertanto,
intendersi come retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito
della particolare distribuzione dell'orario ridotto settimanale, non
sia stata prestata di fatto attivita'.
8) Per quanto attiene le prestazioni economiche di
maternita', si richiamano i principi vigenti per la malattia tenendo
presente l'esclusione, ai sensi dell'art. 16, comma 2', della L. n.
1204/71 (6), degli elementi di retribuzione da considerare per
l'individuazione dell'indennita' di astensione facoltativa, dei ratei
giornalieri riferiti alle mensilita' aggiuntive, ai premi, ecc..
Da ultimo, per quanto superfluo, si evidenzia che,
relativamente alle lavoratrici in questione, non deve trovare
applicazione il particolare sistema di calcolo della retribuzione
media globale giornaliera previsto, per le operaie non agricole ad
orario ridotto, dalla lettera b) del sopra citato art. 16, sistema
correlato dalla norma medesima a specifiche situazioni, non
ravvisabili nei casi di specie.
9) Il datore di lavoro esporra' l'importo relativo alle
integrazioni salariali ex lege 863/84 anticipate, come di norma, ai
lavoratori nel quadro D del mod. DM 10/M nei righi riservati agli
interventi straordinari della CIG; riportera' gli estremi del modulo
anzidetto sull'elenco dei lavoratori beneficiari (all. n. 2) che
potra' essere inviato anche separatamente rispetto al mod. DM 10/M;
indichera' nel quadro G del mod. DM 10/M la sola data del mod. I.G.i
15/str. che risulta riportata nel mod. I.G.i 6/str/bis.
Sull'elenco dei beneficiari, che dovra' essere compilato
secondo il fac-simile allegato alla presente circolare, il datore di
lavoro, in osservanza del disposto di cui al 2' comma dell'art. 1
della legge n. 863/84 in precedenza illustrato, dovra' sottoscrivere
una dichiarazione di responsabilita' secondo la quale il trattamento
retributivo perso sul quale e' stato determinato l'ammontare
dell'integrazione salariale, e' stato calcolato al netto degli
aumenti retributivi da escludere in base al citato 2' comma dell'art.
1.
Pertanto il datore di lavoro dovra' indicare sull'elenco
dei beneficiari nella colonna 7 il 50% del trattamento retributivo
orario perso a seguito della riduzione di orario con esclusione degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Gli eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale devono essere esposti
nella colonna 9 ed il relativo ammontare deve essere portato in
detrazione all'importo delle integrazioni di cui alla precedente
colonna 8. Il risultato di tale differenza va indicato nella colonna
10. Peraltro nella colonna 9 non devono essere indicati gli
incrementi retributivi secondo la normale dinamica di istituti
contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
863/84, e cioe' al 6 gennaio 1985, anche se abbiano effetto
posticipato, quali ad esempio i terzi elementi, i premi di produzione
aziendale connessi a parametri obiettivi prestabiliti di
produttivita' e quote accantonate.
Insieme all'elenco di cui trattasi il datore di lavoro
dovra' trasmettere, in occasione della prima operazione di conguaglio
delle integrazioni salariali autorizzate dal decreto ministeriale,
copia del contratto di solidarieta' stipulato.
Le Sedi provvederanno a conservare in una particolare
evidenza gli elenchi sopradetti per le successive rilevazioni che si
rendessero necessarie oltreche' per gli opportuni controlli sulle
operazioni eseguite dai datori di lavoro.
A tal fine una copia dei predetti elenchi sara' inviata
agli Ispettorati del lavoro dando loro ogni opportuna indicazione.
10) A norma dell'art. 1, 4' comma, del D.L. in esame, per i
periodi per i quali e' corrisposta l'integrazione salariale di cui al
1' comma del medesimo articolo devono essere accreditati contributi
figurativi commisurati al trattamento retributivo perso a seguito
della riduzione di orario.
A tal fine i datori di lavoro dovranno provvedere alla
compilazione dei modd. I.G.i 1 bis, nella versione allegata alla
circolare n. 13112 O. del 10 ottobre 1984 (7), apponendo, nella parte
anteriore dei modelli stessi, la annotazione "Contratto di
solidarieta'" e tenendo altresi' presente, per la compilazione della
parte retrostante, le precisazioni che seguono.
- La retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione
salariale corrisponde, nella fattispecie, alla retribuzione persa in
dipendenza della riduzione di orario (calcolata al netto degli
aumenti retributivi di cui all'art. 1, 2' comma, della legge di
conversione) ed e' pari, pertanto, al prodotto del numero complessivo
di ore perse nel periodo di riferimento per la retribuzione oraria
integrabile, senza la riduzione al 50%. (La retribuzione figurativa
accreditabile corrisponde, in pratica, al doppio dell'importo esposto
alla colonna 8 dell'elenco dei beneficiari di cui all'allegato
fac-simile secondo le istruzioni contenute sul retro del modello
stesso).
- In corrispondenza della voce "quote di gratificazioni annuali
o periodiche ..." devono essere indicate le somme relative agli
istituti contrattuali quali ferie, festivita', gratificazioni annuali
o periodiche, per la parte che eventualmente non sia piu' a carico
del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto
di cui all'art. 1 della legge in oggetto.
Anche tali somme, calcolate al netto degli aumenti
retributivi di cui al citato art. 1, 2' comma, risultano pari al
doppio dei ratei delle competenze ultramensili posti a carico della
Cassa integrazione ed esposti alla colonna 8 del modello contenente
l'elenco dei beneficiari.
I suddetti modelli I.G.i 1/bis al termine di anno solare,
ovvero al termine della vigenza del contratto di solidarieta' che
scada nel corso dell'anno, dovranno essere presentati alle Sedi in
allegato ai modelli 0.3 e 0.3 CIG e saranno assoggettati agli
adempimenti previsti per le generalita' dei modelli I.G.i 1/bis,
nonche' agli opportuni riscontri con i dati esposti dal datore di
lavoro sull'elenco dei beneficiari di cui al fac-simile allegato alla
presente circolare, tenendo, altresi', conto delle indicazioni che
relativamente ai dati stessi emergano nel corso delle rilevazioni o
in seguito alle eventuali comunicazioni degli Ispettorati del Lavoro
di cui al precedente punto 9).
* * * * *
Come evidenziato al punto 6), l'adozione del contratto di
solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla CIG, anche per
i medesimi lavoratori interessati al contratto suddetto.
Verificandosi l'ipotesi della concomitanza tra i due
istituti, i datori di lavoro, per i periodi di Cassa integrazione non
dipendente dal contratto di solidarieta', in aggiunta al mod. I.G.i
1/bis relativo al contratto medesimo, dovranno provvedere all'invio
di un ulteriore modello I.G.i 1/bis con le consuete modalita',
tenendo presente, ovviamente, che la retribuzione presa a base per
il calcolo dell'integrazione salariale suddetta e' quella determinata
dall'applicazione del contratto di solidarieta', secondo le
II - LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49 - PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI
OCCUPAZIONE.
La legge 27 febbraio 1985, n. 49 ha previsto provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti per la salvaguardia
dei livelli di occupazione.
Tra le provvidenze introdotte detta legge da' la
possibilita' di fruire di contributi a fondo perduto a cooperative
appartenenti al settore di produzione e lavoro che siano costituite
da lavoratori ammessi al trattamento della CIG dipendenti da imprese
per le quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla legge
12 agosto 1977, n. 675 (8), dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e dal
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile
1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure
concorsuali oppure licenziati per cessazione dell'attivita'
dell'impresa o per riduzione di personale, che realizzino in tutto o
in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle
imprese stesse.
Il 7' comma dell'art. 17 della legge in esame stabilisce
che i lavoratori soci delle cooperative anzidette che abbiano
ottenuto il contributo a fondo perduto, non potranno per un triennio
usufruire della previdenza della CIG ordinaria o speciale.
Al fine, pertanto, di evitare illegittime percezioni della
integrazione salariale le Sedi dovranno farsi rilasciare all'atto
della richiesta di intervento ordinario della CIG da parte delle
cooperative di produzione e lavoro una dichiarazione di
responsabilita' rilasciata dalle stesse dalla quale risulti che non
hanno presentato domanda ne' ottenuto il contributo a fondo perduto
di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
Per quanto attiene le modalita' per individuare i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione
salariale che siano associati in cooperative di produzione o lavoro
che hanno ottenuto il contributo anzidetto si fa riserva di
successive istruzioni.
* * * * *
Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei datori di
lavoro interessati le precisazioni sopra illustrate con ogni
tempestivita.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3525.
(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2194.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(6) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
(7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3078.
(8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale
Div. XI Roma, 25 luglio 1985
Circolare n. 96/85
Alle Direzioni Generali - Div. I
Ai Consiglieri Ministeriali
Alla Segreteria Tecnica della Commissione
centrale per l'impiego
Al Centro di economia del lavoro
Alle divisioni della Dir. Gen. della prev. e
assist. sociale
Al Capo Servizio per gli Ispettorati del
lavoro
Al Capo Servizio per gli ULMO
All'Ispettorato medico centrale del lavoro
All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli
Ispettorati del lavoro
All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli ULMO
Alla Ragioneria Centrale
Agli Uffici regionali e provinciali del
lavoro
Agli Ispettorati regionali e provinciali del
lavoro
All'Ufficio speciale collocamento lavoratori
dello Spettacolo
Ai Centri di emigrazione
Alla Segreteria del Consiglio di
Amministrazione
LORO SEDI
All'INPS Direzione Generale
ROMA EUR
e, per conoscenza,
Al Gabinetto dell'On. Ministro
Alla Segreteria particolare dell'On.
Ministro
Alle Segreterie particolari degli On.li
Sottosegretari di Stato
SEDE
Oggetto: Articolo 1, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Contratti di solidarieta'.
L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali, intende agevolare, attraverso l'introduzione della
nuova figura del contratto di solidarieta', il mantenimento dei posti
di lavoro.
E' evidente che la normativa di cui trattasi deve essere
interpretata tenendo ben presente che la sua finalita' e' quella di
contrastare le riduzioni dei livelli occupazionali e contenere il
fenomeno della disoccupazione, nella linea tracciata dai protocolli
d'intesa governo-parti sociali del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio
1984.
In questa sede ci si limita a diramare - anche a seguito di
quesiti specifici posti ed al fine di dare uniformita' all'azione
amministrativa - istruzioni in ordine agli aspetti di maggior rilievo
sui contratti previsti dall'articolo 1 della legge 863/1984.
L'articolo sopra citato appresta uno strumento per
agevolare nelle imprese con eccedenza di personale ed in alternativa,
totale o parziale alla Cassa integrazione a zero ore o ai
licenziamenti collettivi - la stipula di contratti collettivi aventi
ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro e quindi, in
corrispondenza ad essi, la redistribuzione del lavoro nell'ambito
dell'organizzazione produttiva.
I contratti collettivi contemplati dalla legge sono quelli
aziendali e stipulati con i sindacati aderenti alle Confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Essi possono
riguardare tutta la organizzazione produttiva o singole unita'
produttive, tutte le categorie e qualifiche di lavoratori o parte di
essi.
Essi sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori che
rientrano nel loro campo di applicazione; non e' quindi in alcun modo
necessario a tal fine una sottoscrizione da parte dei singoli
lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
In linea generale si deve considerare che l'uso del
contratto di solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla
Cassa integrazione guadagni, trattandosi di istituti che hanno una
differente funzione immediata. In altri termini non si potra'
escludere, da un lato, che l'azienda per alcune unita' produttive
faccia ricorso alla Cassa integrazione e per altre a contratti di
solidarieta', e, dall'altro, che l'azienda si trovi costretta a
chiedere l'intervento della Cassa integrazione per gli stessi
lavoratori interessati dal contratto di solidarieta'.
Passando all'esame di merito delle singole norme di cui
all'articolo 1, in relazione anche ai quesiti posti e' da ritenere
che i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono
una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, del tutto o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
anche attraverso un piu' razionale impiego, debbano prevedere i
parametri di riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi
compresi quelli indiretti e differiti, in relazione alla suddetta
riduzione di orario.
Circa la disposizione contenuta nel secondo comma,
introdotta in sede di conversione, la quale stabilisce che
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia ridotto "in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale", si conferma che
esso deve essere interpretato secondo quanto gia' chiarito con la
circ. n. 86122 del 16 gennaio 1985 di questo Ministero, in cui si
precisa che tale riduzione non opera "a fronte di incrementi, secondo
la normale dinamica di istituti contrattuali esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto posticipato,
quali ad esempio terzi elementi, premi di produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote
accantonate "e come pertanto in questo caso" la quota percentuale di
intervento a carico della Cassa integrazione guadagni rimanga
invariata".
Per quel che riguarda il parere dell'Ufficio regionale
sulla sussistenza della finalizzazione della riduzione di orario al
riassorbimento totale o parziale della eccedenza di personale, la
domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale
dovra' essere corredata da un elenco nominativo dei lavoratori cui si
applica la riduzione di orario e dovranno essere seguite le stesse
procedure previste attualmente in materia di CIG straordinaria.
Anche a prescindere dalla fissazione del termine, peraltro
non perentorio, di trenta giorni, sussiste comunque la necessita' di
rendere il parere in termini brevi; saranno gli stessi Uffici
regionali che dovranno decidere se chiedere o meno un accertamento di
carattere tecnico all'Ispettorato del lavoro; il tutto, peraltro, da
effettuarsi - e' il caso di insistervi - con sollecitudine.
Dal quarto comma risulta chiaro che, ai fini pensionistici,
il periodo di vigenza di contratti di solidarieta' viene
integralmente recuperato dai lavoratori interessati attraverso un
contributo figurativo a carico della Cassa integrazione guadagni
commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della
riduzione di orario.
Quanto, infine, alla determinazione della misura della
integrazione da riconoscere ai lavoratori in caso di riduzione di
orario per effetto del contratto di solidarieta', e' da escludere che
in proposito possa ritenersi applicabile il limite massimo vigente
per gli interventi straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980.
Infatti le norme contenute nel secondo comma regolano
compiutamente i criteri di determinazione dell'ammontare del
trattamento di integrazione salariale spettante nell'ipotesi della
riduzione di orario stabilita nel contratto di solidarieta',
cosicche' non configurandosi in materia alcuna carenza di previsione
normativa non e' dato fare ricorso all'applicazione della legge n.
427/1980 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in esame.
IL MINISTRO
f.to De Michelis
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ALLEGATO 2
Elenco di lavoratori dipendenti dalla ditta per i quali si applica un
contratto collettivo aziendale di solidarieta', stipulato ai sensi
del primo comma dell'art. 1 del D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito
nella legge 19.12.84, n. 863 - ... omissis ...