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Circolare 203 dell'8 ottobre 1988
OGGETTO: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il
nucleo familiare.
La legge 13 maggio 1988, n. 153 (1), ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, concernente,
all'art. 2, la normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo
familiare, la quale ha gia' formato oggetto delle circolari n. 21 del
3 febbraio 1988 (2), e n. 59 del 24 marzo 1988 (3).
Con la presente si illustrano le modifiche apportate
all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al
riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia.
PARTE PRIMA
Criteri generali
1. - NUCLEO FAMILIARE
1.1. - Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero.
Al comma 2, primo periodo, sono state soppresse le parole:
"ed e' concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la
residenza nel territorio nazionale".
Dopo il comma 6 e' stato aggiunto il seguente comma 6 bis:
"Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli Affari esteri".
Pertanto, possono far parte del nucleo familiare il coniuge
ed i figli ed equiparati, di cui all'art. 38 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, residenti all'estero sia di cittadino italiano sia di
cittadino straniero; in quest'ultimo caso deve pero' sussistere una
delle condizioni fissate dal predetto comma 6 bis.
Nella sostanza, con le modifiche sopra indicate, viene
confermata la normativa stabilita ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 T.U.
delle norme sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955,
n. 797, come da testo introdotto dall'art. 32 della legge 23 aprile
1981, n. 155 (4).
Conseguentemente, le istruzioni impartite con la circolare
n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del 19 maggio 1986 (5) - seppure con i
necessari adattamenti - mantengono la loro validita' anche dopo il 31
dicembre 1987, mentre vengono meno le difformi istruzioni impartite
in proposito con la circolare n. 59 del 24 marzo 1988 e con quella ai
datori di lavoro allegata alla precedente circolare n. 21 del 3
febbraio 1988.
1.2 - Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori
Allo stesso comma 6 e' stato aggiunto il seguente periodo:
"Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza
limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti".
La predetta disposizione consente di includere nel nucleo
familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti
(minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) del
richiedente stesso, che siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Naturalmente i fratelli, le sorelle ed i nipoti di
cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte del suo
nucleo familiare, se residenti all'estero, alle condizioni previste
per i figli ed equiparati dal comma 6 bis dell'art. 2 in discorso
come sopra illustrato.
2. - AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI
CONDIZIONI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'art.
2 in questione sono stati sostituiti dai seguenti: "I livelli di
reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni
per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a
causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di
reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al
comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o
divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile".
Pertanto, i livelli di reddito familiare sono aumentati di
dieci milioni se i nuclei familiari interessati comprendono soggetti
maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'.
La modifica apportata in merito dalla legge di conversione
riguarda i soggetti minorenni per i quali, ai fini del predetto
aumento di dieci milioni, e' piu' giustamente prevista una
particolare condizione di incapacita' anziche', come per i
maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro.
La condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile determina l'aumento
di due milioni dei livelli di reddito familiare. In pratica la legge
di conversione ha chiarito che la predetta condizione va in sostanza
riferita soltanto al richiedente l'assegno, come del resto era stato
gia' previsto nelle circolari sopra richiamate.
3. - INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
All'art. 2 in questione, in sede di conversione in legge,
e' stato, infine, aggiunto il seguente comma 8 bis:
"Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso
piu' di un assegno. Peri componenti il nucleo familiare cui l'assegno
e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno
o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante".
La norma ripropone in sostanza la disciplina
dell'incompatibilita' vigente nella precedente normativa tra
trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni
nella loro erogazione o comunque duplicazioni nei confronti dei
medesimi familiari in relazione ai quali possono spettare i
trattamenti stessi.
E' esclusa, pertanto, come nella precedente normativa, la
possibilita' di duplicare lo stesso trattamento di famiglia (nel
caso, assegno per il nucleo familiare) sia che esso possa spettare, a
diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da
lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita' di lavoro
dipendente) sia invece che possa spettare a soggetti diversi, cioe'
all'uno ed all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore
dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).
Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare,
relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di
famiglia eventualmente spettanti (nel caso, assegno per il nucleo
familiare ed assegni familiari o analogo trattamento) sia che essi
possano spettare, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio,
pensionato da lavoro autonomo che esplichi attivita' di lavoro
dipendente), sia invece che essi possano spettare a soggetti diversi,
cioe' all'uno ed all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore
dipendente, l'altro coltivatore diretto). In tali casi, comunque,
permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento di
famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i
familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti del
nucleo familiare ai fini della corresponsione del relativo assegno
(ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti).
Devono altresi' ritenersi tuttora operanti, unitamente i
relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (6) (parita' tra uomo e donna nella
percezione del trattamento di famiglia, in alternativa ovvero con
priorita' del genitore con il quale i figli convivono) e dall'art.
211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (7) (diritto del coniuge cui,
in caso di separazione legale o di divorzio, i figli sono affidati, a
percepire il trattamento di famiglia anche sulla posizione di
titolarita' del diritto dell'altro coniuge non affidatario dei
figli).
Va precisato infine che tutti gli anzidetti criteri
riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38
del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali
degli stessi che non siano tra loro coniugati, ad eccezione
ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della
legge n. 151/1975.
4. - REDDITO FAMILIARE
4.1 - Non computabilita' di taluni emolumenti
4.1.1. - Indennita' di accompagnamento
Con circolare n. 150 del 6 luglio 1988 (8), e' stato
precisato che le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere
risarcitorio) e le indennita' di accompagnamento (agli invalidi
civili totalmente inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18
(per la loro natura di rimborso forfettario di spese vive sostenute
dal beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del
reddito familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di
famiglia.
Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che debbono
del pari essere escluse dalla anzidetta determinazione anche le
analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali
ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi non deambulanti o bisognosi di assistenza
continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato
affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo
all'assegno di super invalidita'.
4.1.2 - Trattamenti di famiglia comunque denominati
Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 5 della
circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche' dell'allegato B della
precedente circolare n. 21 del 3 febbraio 1988), si chiarisce che i
redditi da lavoro debbono essere considerati al netto degli assegni
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione a norma di
quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 (9) oltreche',
ovviamente, dell'assegno per il nucleo familiare.
Pertanto dalla determinazione del reddito familiare vanno
esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per
legge.
4.1.3 - Indennita' di trasferta
In virtu' di quanto disposto dall'art. 48, quarto comma del
D.P,.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (gia' art. 48, terzo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in "Atti ufficiali" pag. 2416), le
indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il limite
previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale, non
costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito ai
fini dell'assegno per il nucleo familiare. Esse non vanno considerate
nemmeno tra i redditi esenti.
4.2 - Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro
dipendente
4.2.1. - Pensioni esenti dall'IRPEF
Ad integrazione di quanto indicato alla lettera c) del
paragrafo 6 della citata circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche'
dell'allegato B della precedente circolare n. 21 del 3 febbraio
1988), si chiarisce che, ai fini della commisurazione dei redditi da
lavoro dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare, sono da annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli
derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali ad esempio
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti.
Cio' in quanto detti trattamenti sono da considerarsi, ai
sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. n. 917/1986 (e
del precedente D.P.R. n. 597/1973), redditi da lavoro dipendente, pur
non essendo assoggettati all'IRPEF in virtu' di specifiche
disposizioni.
4.2.2. - Assegni periodici
A precisazione di quanto indicato alla lettera a) del
paragrafo 6 della citata circolare n. 59, si chiarisce che rientrano
tra i redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti per assegni
periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione
legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. Tali redditi, infatti, costituiscono per
il coniuge percettore, a norma dell'art. 47, primo comma, lett. i),
del citato D.P.R. n. 917/1986 (gia' art. 47, primo comma, lett. f,
del D.P.R. n. 597/1973), reddito assimilato a quello da lavoro
dipendente.
Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei
figli, detti assegni, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988,
n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50%.
PARTE SECONDA
Istruzioni operative
5. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI
DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL
CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE OVVERO
FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO SCIOLTO
PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI.
La corresponsione da parte dei datori di lavoro
dell'assegno per il nucleo familiare nei casi sopraindicati e'
subordinata ad autorizzazione, da rilasciare sul mod. ANF 43 di nuova
istituzione (all. n. 1). A tal fine dovra' essere presentata alla
competente Sede dell'INPS apposita domanda redatta sul mod. ANF 42,
anch'esso di nuova istituzione (all. n. 2).
La domanda di autorizzazione va anche presentata in tutti i
casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non
venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo
figli non riconosciuti dall'altro genitore).
Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente,
allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad
esempio: certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione
legale o di divorzio, certificato di morte dei genitori), onde
consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti.
Nel caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta'
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre
allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi 6 o
7.
Ovviamente, nell'ipotesi di pagamento diretto dell'assegno
per il nucleo familiare, le predette domande di assegno, da
presentare alla competente Sede dell'Istituto, saranno corredate
della documentazione come sopra precisato.
6. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO
Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti maggiorenni inabili. In particolare, alla
stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata,
la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle
competenti Commissioni sanitarie delle USL (10) o dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali attestante la totale inabilita'
(invalidita' al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata
dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilita'
a carico dell'INPS (11) o di rendita per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
In mancanza della predetta documentazione, dovra' essere
accertato dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato d'inabilita'
a proficuo lavoro. A tal fine dovra' essere presentata alla
competente Sede dell'istituto apposita domanda, compilata sul mod.
ANF 42, corredata dalla certificazione medica di parte, redatta su
mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'.
Effettuati i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa
riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso,
provvedera' (salvo che nell'ipotesi di pagamento diretto) a
rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al
datore di lavoro.
7. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA'
Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante per i
minorenni in questione l'esistenza di difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; in
particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata
gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa)
rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL (10) o
dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali da cui risulti
il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge 11 febbraio
1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di accompagnamento
concessa per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino
nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua ovvero
il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, per il conseguimento dell'assegno
concesso per i minori non deambulanti.
In mancanza della predetta documentazione, dovra' essere
accertato dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato di salute
come richiesto dalla legge.
A tal fine dovra' essere presentata alla competente Sede
dell'Istituto apposita domanda, compilata sul mod. ANF 42, corredata
della certificazione medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF,
attestante il predetto stato di salute.
Effettuati i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa
riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso,
provvedera' (salvo che nell'ipotesi di pagamento diretto) a
rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al
datore di lavoro.
8. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE
FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO
Anche in tali casi deve essere richiesto, a mezzo del mod.
ANF 42, il rilascio da parte della Sede, nella cui circoscrizione il
lavoratore presta la propria attivita' (12), di apposita
autorizzazione sul mod. ANF 43, da consegnare poi al datore di lavoro
(salvo ovviamente le ipotesi di pagamento diretto).
Al mod. ANF 42 deve essere, naturalmente, allegata la
documentazione ordinaria prescritta per le varie situazioni (v.
precedenti punti 5, 6 e 7). Laddove esistano specifici formulari, si
potra' ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio,
del mod. E 404, che sostituisce - nel quadro della normativa
comunitaria - la certificazione medica attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti interessati.
In tutti i casi, dovra' essere acclusa, in aggiunta al
certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici
italiani per i soggetti residenti in Italia, un'equivalente
documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
Per i congiunti residenti in uno degli Stati membri della
C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401.
Qualora vengano prodotte certificazioni particolari
rilasciate in base alla legislazione locale, esse dovranno essere
munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che
faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi locali o,
se del caso, della circostanza che esse rappresentino l'unico modo
possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni
di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana (13).
Si ritiene opportuno far presente che - tenuto conto degli
strumenti internazionali attualmente in vigore - devono essere
conteggiati fra i componenti del nucleo familiare i congiunti,
residenti all'estero, di cittadini stranieri appartenenti a Stati
membri delle Comunita' Europee nonche' ai seguenti Paesi: Austria,
Capo Verde, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San
Marino, Svizzera e Tunisia (14).
Per quanto concerne i pensionati, ai Paesi sopracitati
vanno aggiunti i seguenti: Australia (dal 1 settembre 1988), Canada
(e Quebec), Norvegia, Stati Uniti e Uruguay. Viceversa, non si devono
computare i familiari, residenti in Austria, dei cittadini austriaci,
atteso che nella relativa convenzione non esiste alcuna esplicita
disposizione riguardante i titolari di pensione (15).
Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari
residenti in Tunisia, si sottolinea che, dato il disposto dell'art.
24, paragrafo 1, della Convenzione, dovranno essere esclusi dal
novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il quarto (in
osservanza della disposizione anzidetta, non possono, infatti, essere
presi in considerazione piu' di quattro figli).
Tutto cio' premesso, diventa di fondamentale importanza nei
casi in esame l'acquisizione del certificato di cittadinanza dello
straniero che richieda l'assegno in parola per i congiunti residenti
all'estero.
Per la documentazione della situazione reddituale dei
cittadini stranieri residenti all'estero restano naturalmente
applicabili le istruzioni di cui al punto 2 della circolare n. 1107
C.I. - n. 1327 del 19 maggio 1986 (16).
9. - MODULO DI DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E RELATIVA
DICHIARAZIONE REDDITUALE (MOD. ANF 88/89).
Per le domande di assegno per il nucleo familiare e
relative dichiarazioni reddituali, che devono essere presentate dai
lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa
integrazione, disoccupati, etc.) e dai richiedenti la pensione
derivante da lavoro dipendente, ai fini della percezione dello stesso
assegno per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989, e' stato
istituito il modulo ANF 88/89 (All. n. 3). Tale modulo sostituisce
gli analoghi moduli A.F. 59 e RED/tf in uso per i predetti soggetti
fino al 30 giugno 1988; in tal modo si e' provveduto ad unificare in
un solo modulo la domanda di assegno per il nucleo familiare e la
relativa dichiarazione reddituale.
In merito alla compilazione del mod. ANF 88/89 si rinvia
alle note e alle avvertenze contenute nel retro del modulo stesso,
nonche' al paragrafo 4 della presente circolare.
10. - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO
ALL'AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI (MOD ANF-VAR 88/89).
Per la dichiarazione di variazione della composizione del
nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei
livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989 deve
essere utilizzato il modulo ANF-var 88/89 (all. n. 4), che
sostituisce il modulo RED/tf-var in uso per i percettori dello stesso
assegno fino al 30 giugno 1988.
In merito alla compilazione del mod. ANF-var 88/89 si
rinvia alle note contenute nel retro del modulo stesso, nonche' al
paragrafo 4 della presente circolare.
11. - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
Con messaggio T.P. n. 13119 del 14 giugno 1988 (all. n. 5),
le Sedi sono state invitate a comunicare ai datori di lavoro di
provvedere, sulla base della documentazione presentata dai
lavoratori, in particolare dei mod. ANF 88/89 e ANF-var 88/89 agli
adempimenti relativi alla corresponsione, agli aventi diritto,
dell'assegno per il nucleo familiare spettante a decorrere dal 1'
luglio 1988, attenendosi alle istruzioni gia' impartite con la
precedente circolare concernente l'istituzione dell'assegno per il
nucleo familiare.
Come precisato con Messaggio T.P. n. 47206 del 21 settembre
1988 (all. n. 6), i datori di lavoro, per il momento e in attesa di
apposite istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89 e ANF
var-88/89 presentati dai lavoratori.
12. - LAVORATORI DOMESTICI
Ai fini della definizione delle domande di assegno per il
nucleo familiare per il 2' semestre 1988 e della relativa
liquidazione, le Sedi invieranno agli interessati due copie del mod.
ANF 88/89 allo scopo di conoscere la composizione del nucleo
familiare e la relativa situazione reddituale concernente l'anno
1987.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per quanto
riguarda la maschera da utilizzare per l'acquisizione dei dati
relativi ai periodi successivi al 1987.
13. - LAVORATORI CHE PERCEPISCONO UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
NON AGRICOLA ORDINARIO O SPECIALE.
Sciogliendo la riserva contenuta al paragrafo 21.1 della
circolare n. 59 del 24 marzo 1988, si precisa che le domande dei
disoccupati contenenti richieste di assegno per il nucleo familiare
per i periodi successivi al 30 giugno 1988 dovranno essere presentate
utilizzando il mod. ANF 88/89 in duplice copia. Tali domande dovranno
essere istruite sulla base dei criteri stabiliti con la predetta e
con la presente circolare.
14. - PENSIONATI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI, DEI FONDI
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DELL'AGO E DEL FONDO DI
PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE IMPOSTE DI
CONSUMO
Ai fini dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere
l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione, si precisa che le
stesse dovranno essere definite come appresso specificato.
1 gennaio - 30 giugno 1988
Per la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato
e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1986 del
richiedente la pensione e dagli altri soggetti che compongono il
nucleo familiare alla data del 1' gennaio 1988 o alla successiva data
di decorrenza del relativo diritto.
Qualora dagli elementi in atti non risultino il reddito
conseguito nell'anno 1986 e la composizione del nucleo familiare al
1' gennaio 1988, le Sedi invieranno agli interessati due copie del
mod. Red/tf 1987 bis (all. 1 alla circolare n. 21 del 3 febbraio
1988), allo scopo di acquisire gli elementi che necessitano per la
definizione della pratica.
1 luglio 1988 - 30 giugno 1989
Per la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato
e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1987 dal
richiedente la pensione e dagli altri soggetti che compongono il
nucleo familiare alla data del 1' luglio 1988 o alla successiva data
di decorrenza del diritto.
A tal fine gli interessati presenteranno il Mod. ANF 88/89
in duplice copia.
Per la definizione delle domande relative ai suaccennati
periodi le Sedi si atterranno alle istruzioni impartite con circolari
n. 21 del 3 febbraio 1988 e n. 59 del 24 marzo 1988, nonche' con la
presente.
Per quanto riguarda i titolari di pensioni in essere si fa
riserva di successive istruzioni.
* * *
Per quanto non disciplinato dalla presente circolare e
dalle piu' volte citate circolari n. 21 e n. 59, si fa riserva di
fornire ulteriori istruzioni non appena gli Organi deliberanti si
saranno pronunciati su talune questioni interpretative e applicative
concernenti l'art. 2 in argomento.
Questa Sede Centrale ha predisposto sulla materia trattata
una circolare per i datori di lavoro (all. A).
Le Sedi sono autorizzate a provvedere alla riproduzione in
loco della suddetta circolare ed a distribuirla con ogni possibile
sollecitudine.
I dirigenti delle Sedi regionali, ove lo ritengano
opportuno per motivi di rapidita' di fornitura e di economia di
spesa, potranno accentrare le operazioni di riproduzione della
circolare presso una Sede o direttamente presso la Sede regionale.
Copia della presente circolare dovra' essere inviata con
immediatezza alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro
ed agli Enti di Patronato, ai fini di una piu' rapida divulgazione
della stessa.
Le Sedi, inoltre, provvederanno alla riproduzione in loco
dei moduli ANF 42 e ANF 43.
p. IL DIRETTORE GENERALE
-----------
(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1113.
(2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 183.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 910.
(4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
(5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431.
(6) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924.
(7) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 949.
(8) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1795.
(9) V. "Atti ufficiali" 1976, pag. 1443.
(10) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio
1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, in "Atti ufficiali" pag. 1763, la competenza in
materia e' attribuita alle "Commissioni mediche periferiche per
le pensioni di guerra e di invalidita' civile".
(11) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che al fine in
argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in
base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge
12 giugno 1984, n. 222, in "Atti ufficiali" pag. 1787
("Revisione della disciplina della inabilita' pensionabile") ne'
gli assegni di invalidita' concessi a norma della predetta
legge, ma soltanto le pensioni di inabilita' previste dalla
stessa legge per i casi di assoluta e permanente impossibilita'
di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (invalidita' al
100%).
(12) V. circolare n. 2057 Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno 1975,
punto II, in "Atti ufficiali" 1975, pag. 1319, per quanto
riguarda i Regolamenti C.E.E., nonche' le specifiche circolari
emanate per le singole convenzioni bilaterali (cfr. a titolo
esemplificativo, circolare n. 4002 C.I. del 29 febbraio 1984,
punto 21, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712 per la Convenzione
italo-austriaca, circolare n. 1802 C.I. del 13 gennaio 1986,
punto 10, in "Atti ufficiali" 1986, pag. 189, per la Convenzione
italo-monegasca e circolare n. 3200 C.I. del 1' settembre 1987,
cap. IV, punti 2 e 3, in "Atti ufficiali" 1987, pag. 2288, per
la Convenzione italo-tunisina).
(13) V. circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984, in "Atti ufficiali"
1984, pag. 3878.
(14) A questi Paesi sono da aggiungere Jersey e le isole del Canale,
alle quali continua ad applicarsi la vecchia convenzione
italo-britannica del 28 novembre 1951.
(15) V. punto 20 della circolare n. 4002 C.I. - n. 746 Rg. gia'
citata, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712.
(16) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431.
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Allegato 1
Mod. A.N.F. 43
DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di ..............
Su richiesta del Sig. ...............nato a .............
(.................) il ..................... residente a........
................................ (..........................)
Via.............................................................
si riconosce il diritto:
A) ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari,
con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata:
COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (1) DECORRENZA
1)......... ....... ............. ............ ..........
2)......... ....... ............. ............ ..........
3)......... ....... ............. ............ ..........
4)......... ....... ............. ............ ..........
B) all'aumento dei livelli reddituali in quanto i familiari indicati
ai nn. .... del punto A) ovvero il coniuge ......................
cognome
.............. sono stati riconosciuti inabili a proficuo lavoro.
nome
C) all'aumento dei livelli reddituali in quanto per i seguenti
familiari, minori di anni 18, e' stata riconosciuta l'esistenza di
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta':
1) .............................................................
2) .............................................................
Scade il ............... per..............................(2).
IL DIRIGENTE IL REPARTO
.......................
Data............ Timbro
della
Sede
----
(1) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica: A)
figlio di coniugi legalmente separati o divorziati; B) figlio
dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio sciolto per
divorzio; C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge)
riconosciuto anche dall'altro genitore; D) mancato rilascio della
prevista dichiarazione del coniuge del richiedente; E) fratello,
sorella o nipote del richiedente orfano di entrambi i genitori e
non avente diritto a pensione ai superstiti; F) figlio od
equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro; G)
familiare residente all'estero di cittadino straniero.
(2) Indicare cognome e nome del familiare per il quale si rende
necessaria una revisione (ad es. scadenza fissata dal medico
dell'INPS o scadenza dei termini dell'affidamento temporaneo).
-------------------------------------------------------------------
Allegato 2
Mod. A.N.F. 42
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD INCLUDERE DETERMINATI
FAMILIARI NEL NUCLEO FAMILIARE E/O DEL DIRITTO ALLO AUMENTO DEI
LIVELLI REDDITUALI IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE (1).
Spazio riservato all'INPS
Data di presentazione della domanda All'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
(timbro a calendario)
Sede di --------------- (2)
Il/la sottoscritto/a ..............................................
(cognome e nome)
nato/a a ...................................(......................)
il .......... di cittadinanza ................. (3) abitante nel
Comune di ..................................... (..................)
Via ......................................., n. ..................
occupato/a alle dipendenze della Ditta.............................
domiciliata nel Comune di................. (.......................)
Via..........................................n'...................
esercente attivita' di............................................
trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti norme di legge,
C H I E D E (4)
A) il riconoscimento del diritto ad includere nel proprio nucleo
familiare i seguenti familiari, con la decorrenza a fianco di
ciascuno indicata:
COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (5) DECORRENZA
1) ........ ....... .............. ............. ........
2) ........ ....... .............. ............. ........
3) ........ ....... .............. ............. ........
4) ........ ....... .............. ............. ........
B) Il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
in quanto i familiari indicati ai nn. ........ del punto
A) ovvero il coniuge ...........................................
(cognome e nome)
sono inabili ad un proficuo lavoro
C) il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
in quanto i seguenti familiari, minori di anni 18, hanno
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
delle loro eta':
COGNOME NOME DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA (6)
1) ......... ........ ............. .......................
2) ......... ........ ............. .......................
ALLEGA la documentazione prescritta per i singoli casi (1).
--------------------------------------------------------------------
NOTE
(1) La domanda deve essere presentata, corredata del certificato di
stato di famiglia (del richiedente e dei familiari eventualmente
non conviventi) nonche' dell'ulteriore prescritta documentazione,
nei seguenti casi:
A) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare figli ed equiparati (legittimi, legittimati,
adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, affidati dai competenti Organi a norma di
legge) che si trovino nelle seguenti condizioni:
- figli di coniugi legalmente separati o divorziati.
In tal caso occorre allegare copia della sentenza di
separazione o di divorzio nonche', se la richiesta viene
avanzata in relazione al rapporto di lavoro dell'altro
genitore: dichiarazione concernente i dati indispensabili
per l'individuazione del datore di lavoro del genitore non
affidatario, nonche' i dati anagrafici del genitore
predetto. Qualora l'inclusione nel nucleo riguardi figli od
equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro non
precedentemente affidati al richiedente ne' con lui
convivente: dichiarazione rilasciata dagli stessi o da chi
esercita la curatela, debitamente documentata, attestante la
volonta' di essere inclusi nel nucleo familiare del
richiedente.
- figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio
sciolto per divorzio.
In tal caso occorre allegare la documentazione attestante la
situazione e i dati anagrafici dell'ex coniuge.
- figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti
dall'altro genitore.
In tal caso occorre allegare la documentazione attestante
la situazione e i dati anagrafici dell'altro genitore.
La domanda va presentata comunque in tutti i casi in cui non
venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente,
eccetto i casi di vedovo/a non risposato/a o di genitore
naturale il cui figlio non sia stato riconosciuto dall'altro
genitore.
In tali casi occorre allegare una dichiarazione attestante la
circostanza per la quale l'altro genitore non puo' o non vuole
sottoscrivere la dichiarazione prescritta nonche' i dati
anagrafici dell'altro genitore.
B) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare fratelli, sorelle, nipoti del richiedente,
orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione
ai superstiti, minori di anni 18 o maggiorenni inabili a
proficuo lavoro (e in quest'ultimo caso, conseguente
riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli
reddituali).
In tal caso occorre allegare: certificato di morte dei
genitori, dei fratelli, sorelle, nipoti; dichiarazione di
responsabilita' - rilasciata, in caso di minorenni dall'
esercente la potesta' dei genitori, in caso di maggiorenni
inabili dai maggiorenni stessi o da chi esercita la curatela,
debitamente documentata - attestante che nessuno percepisce
per gli stessi alcun trattamento di famiglia, che gli stessi
sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla
pensione ai superstiti, nonche' l'attivita' svolta dai
genitori degli stesi, specificando, se trattavasi di
lavoratori dipendenti, se dipendenti da datori di lavoro
privati o da Enti pubblici (in tal caso indicando l'Ente).
Nel caso in cui i fratelli, sorelle, nipoti siano maggiorenni
inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con persistenti
difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti propri della
loro eta', occorre allegare anche la certificazione di cui ai
successivi punti C) e D).
C) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare figli ed equiparati maggiorenni inabili a
proficuo lavoro (e conseguente riconoscimento del diritto
all'aumento dei livelli reddituali) ovvero richiesta di
riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
in presenza di coniuge maggiorenne inabile a proficuo lavoro,
nei casi in cui non possa essere prodotta la certificazione di
totale inabilita' (o copia della stessa) rilasciata dalle
competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle
preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, ovvero la
copia autenticata del certificato di pensione di inabilita' a
carico dell'INPS o della rendita per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su
Mod. SS 3/AF.
D) Richiesta di riconoscimento del diritto all'aumento dei
livelli reddituali in presenza di coniuge, figli od
equiparati, fratelli, sorelle e nipoti orfani, minori di anni
18 i quali abbiano persistenti difficolta' a svolgere i
compiti o l e funzioni proprie della loro eta', nei casi in
cui non possa essere prodotta la certificazione delle
competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle
preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, attestante le
condizioni previste dalla L. 11.02.80, n. 18 per il
conseguimento dell'indennita' di accompagnamento, ovvero
dell'assegno di accompagnamento.
In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su
mod. SS 3/AF.
E) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare del cittadino straniero familiari residenti
all'estero.
In tal caso occorre allegare il certificato di cittadinanza,
nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli
uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari; tale
certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli Stati
membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli altri
Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge
locale, convalidate dal Consolato italiano competente.
Inoltre, ove si tratti di familiari maggiorenni inabili a
proficuo lavoro o minorenni con persistenti difficolta' a
svolgere le funzioni e i compiti propri della loro eta',
dovra' essere esibita la certificazione sanitaria di cui ai
precedenti punti C) e D); detta certificazione potra' essere
sostituita dal mod. E 404 per gli Stati membri della CEE e da
equivalente certificazione rilasciata da medici o Istituzioni
pubbliche straniere, convalidata dal Consolato italiano
competente, per gli altri Stati.
(2) La presente domanda deve essere indirizzata alla Sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione risiedono i familiari dei
quali si richiede l'inclusione nel proprio nucleo familiare o in
virtu' della cui condizione si chiede il riconoscimento del
diritto all'aumento dei livelli reddituali.
Nel caso in cui la domanda riguardi piu' persone residenti in
circoscrizioni di Sedi diverse, dovranno essere presentate
separate domande.
(3) In caso di cittadinanza diversa da quella italiana, indicare lo
Stato di cui si e' cittadini.
(4) Contrassegnare la casella con la lettera corrispondente al caso
che interessa.
(5) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica:
A) figlio di coniugi legalmente separati o divorziati;
B) figlio dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio
sciolto per divorzio;
C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge)
riconosciuto anche dall'altro genitore;
D) mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del
richiedente;
E) fratello, sorella o nipote del richiedente, orfano di entrambi
i genitori e non avente diritto a pensione ai superstiti;
F) figlio od equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo
lavoro;
G) familiare residente all'estero di cittadino straniero.
(6) Indicare se trattasi di figlio (od equiparato), fratello, sorella
o nipote, coniuge.
---------------------------------------------------------------------
Allegato 3
Mod. ANF-88/89 - Domanda di assegno per il nucleo familiare e
relativa dichiarazione reddituale (valida per il periodo 1' luglio
1988 - 30 giugno 1989) ... omissis ...
---------------------------------------------------------------------
Allegato 4
Mod. ANF-var 88/89 - Dichiarazione di variazione della composizione
del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento
dei livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
... omissis ...
---------------------------------------------------------------------
Allegato 5
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE Roma 14.6.1988
Direzione Generale
Servizio Gestioni Speciali
Rep. IV Oggetto: Assegno per il nucleo fam.re
per il periodo 1' luglio 1988/30
giugno 89.
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Si comunica che sono in corso di distribuzione i moduli
ANF-88/89 per la domanda di assegno per il nucleo familiare e
relativa dichiarazione reddituale (valida per il periodo 1' luglio
1988 - 30 giugno 1989), nonche' i moduli ANF-var 88/89 per la
dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o
delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali
ai fini della corresponsione dell'assegno in discorso per lo stesso
periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
Si invitano, pertanto, le Sedi, non appena in possesso dei
predetti moduli, a diffondere, tramite gli abituali canali di
informazione locali, ed a portare, comunque, a conoscenza dei datori
di lavoro (mediante apposita circolare fotoriprodotta) nonche' delle
relative Associazioni, dei Consulenti del lavoro, delle
Organizzazioni sindacali e degli Enti di Patronato, la seguente
comunicazione:
"Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30
giugno 1989.
L'INPS comunica che sono disponibili presso i propri uffici i moduli
(mod. ANF-88/89) che i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti
interessati (disoccupati, richiedenti la pensione, etc.) devono
presentare rispettivamente al datore di lavoro (in triplice copia) ed
alla competente Sede INPS (in duplice copia), ai fini della
percezione dell'assegno per il nucleo familiare relativamente al
periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. I predetti moduli contengono
sia la domanda dell'assegno che la dichiarazione dei redditi
conseguiti nell'anno 1987 dai componenti il nucleo familiare.
Sono altresi', disponibili i moduli (mod. ANF-var 88/89) per la
dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o
delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali
da utilizzare per lo stesso periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
I datori di lavoro, sulla base della predetta domanda e dell'altra
prescritta relativa documentazione, provvederanno a corrispondere,
agli aventi diritto, l'assegno per il nucleo familiare spettante a
decorrere dal 1' luglio 1988 e ad effettuare i conseguenti
adempimenti di conguaglio mediante denuncia di mod. DM 10/M,
attenendosi alle istruzioni impartite con la precedente circolare
concernente l'istituzione dell'assegno per il nucleo familiare."
* * * * * *
Si precisa, inoltre, che, quanto prima, verranno forniti
ulteriori chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione dell'art. 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
IL DIRETTORE GENERALE
--------------------------------------------------------------------
Allegato 6
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
--------
Ser. Gestioni Spec. - Rep. V
Ai Dirigenti centrali e periferici
MESSAGGIO N. 47206 del 21 settembre 1988
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare - Periodo 1' luglio 1988 -
30 giugno 1989.
Pervengono a questi uffici richieste di chiarimenti in
merito all'invio all'Istituto, da parte dei datori di lavoro, dei
modd. ANF 88/89 e ANF-VAR 88/89, presentati dai lavoratori per la
corresponsione dell'assegno per nucleo familiare relativamente al
periodo 1' luglio 1988-30 giugno 1989.
Si precisa al riguardo che i predetti documenti, per il
momento, devono essere conservati dai datori di lavoro in attesa di
apposite istruzioni che verranno fornite non appena possibile.
p. IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
Orsini
---------------------------------------------------------------------
Allegato A
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI
Ai datori di lavoro
della Provincia di
Oggetto: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il
nucleo familiare.
La legge 13 maggio 1988, n. 153, ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, concernente,
all'art. 2, la normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo
familiare, la quale ha gia' formato oggetto di precedente circolare.
Con la presente si illustrano le modifiche apportate
all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al
riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia.
PARTE PRIMA
Criteri generali
1. NUCLEO FAMILIARE
1.1 Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero
E' stata soppressa, per i componenti del nucleo familiare,
la condizione della residenza nel territorio italiano, salvo che per
i familiari di cittadino straniero, i quali possono far parte del
nucleo familiare, se residenti all'estero, solo nel caso in cui dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia.
Nella sostanza, viene confermata la normativa
precedentemente in vigore in materia di assegni familiari, in
relazione alla disciplina introdotta dall'art. 32 della legge 23
aprile 1981, n. 155.
Conseguentemente, vengono meno le difformi istruzioni
impartite, concernenti l'esclusione dal nucleo familiare dei
residenti all'estero.
1.2 Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i
genitori
Possono far parte del nucleo familiare del richiedente i
fratelli, sorelle e nipoti del richiedente stesso, sempreche' gli
stessi (minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) siano
orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
Naturalmente i fratelli, le sorelle ed i nipoti di
cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte del suo
nucleo familiare, se residenti all'estero, alle condizioni di
reciprocita' sopra illustrate.
2. AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI
DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
I livelli di reddito familiare sono aumentati di dieci
milioni se i nuclei familiari interessati comprendono soggetti
maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'.
La modifica apportata in merito dalla legge di conversione
riguarda i soggetti minorenni per i quali, ai fini del predetto
aumento di dieci milioni, e' piu' giustamente prevista una
particolare condizione di incapacita' anziche', come per i
maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro.
3. INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'art. 2 in questione, nel testo modificato dalla L.
1988/153, stabilisce che:
"Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un
assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o
diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante."
La norma ripropone in sostanza la disciplina della
incompatibilita' vigente nella precedente normativa tra trattamenti
di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni nella loro
erogazione o comunque duplicazioni nei confronti dei medesimi
familiari in relazione ai quali possono spettare i trattamenti
stessi.
E' esclusa, pertanto, come nella precedente normativa, la
possibilita' di duplicare lo stesso trattamento di famiglia (nel
caso, assegno per il nucleo familiare) sia che lo stesso venga
richiesto, a diverso titolo, dallo stesso soggetto (ad esempio,
pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita'
di lavoro dipendente) sia invece che venga richiesto da soggetti
diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno
lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).
Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare,
relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di
famiglia eventualmente spettanti (nel caso, assegno per il nucleo
familiare ed assegni familiari o analogo trattamento) sia che essi
vengano richiesti, a diverso titolo, dallo stesso soggetto (ad
esempio, pensionato da lavoro autonomo che esplichi attivita' di
lavoro dipendente), sia invece che essi vengano richiesti da soggetti
diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno
lavoratore dipendente, l'altro coltivatore diretto). In tali casi,
comunque, permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento
di famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i
familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti del
nucleo familiare ai fini della corresponsione del relativo assegno
(ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti).
Devono altresi' ritenersi tuttora operanti, unitamente ai
relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parita' tra uomo e donna nella
percezione del trattamento di famiglia, in alternativa ovvero con
priorita' del genitore con il quale i figli convivono) e dall'art.
211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (diritto del coniuge cui, in
percepire il trattamento di famiglia anche sulla posizione di
titolarita' del diritto dell'altro coniuge non affidatario dei
figli).
Va precisato infine che tutti gli anzidetti criteri,
riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38
del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali
degli stessi che non siano tra loro coniugati, ad eccezione
ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della
legge n. 151/1975.
4. REDDITO FAMILIARE
4.1 Non computabilita' di taluni emolumenti
4.1.1 Indennita' di accompagnamento
Con precedente circolare in materia e' stato precisato che
le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere risarcitorio) e
le indennita' di accompagnamento (agli invalidi civili totalmente
inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (per la loro
natura di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal
beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del reddito
familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che debbono
del pari essere escluse dalla anzidetta determinazione anche le
analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali
ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi non deambulanti o bisognosi di assistenza
continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato
affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo
all'assegno di super invalidita'.
4.1.2 Trattamenti di famiglia comunque denominati
I redditi da lavoro debbono essere considerati al netto,
oltreche' dell'assegno per il nucleo familiare, anche degli assegni
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Dalla
determinazione del reddito familiare vanno, quindi, esclusi i
trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge.
4.1.3 Indennita' di trasferta
Le indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il
limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale non
costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito, ne'
considerate tra i redditi esenti.
4.2 Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro
dipendente.
4.2.1 Pensioni esenti dall'IRPEF
Ai fini della commisurazione dei redditi da lavoro
dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare, sono da annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli
derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali ad esempio
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti.
4.2.2 Assegni periodici
Rientrano tra i redditi la lavoro dipendente i redditi
percepiti per assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in
conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei
figli, detti assegni costituiscono reddito nella misura del 50%.
PARTE SECONDA
Istruzioni operative
5. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI
DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL
PROPRIO CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE
OVVERO FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO
SCIOLTO PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI
La corresponsione da parte dei datori di lavoro
dell'assegno per il nucleo familiare nei casi sopraindicati e'
subordinata all'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF 43, dalla
competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere presentata
apposita domanda redatta sul mod. ANF 42.
La anzidetta autorizzazione va comunque presentata anche
nei casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non
venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo
ovviamente che questi sia vedovo o vedova o genitore naturale di
figli non riconosciuti dall'altro genitore).
Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente,
allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad
esempio: certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione
legale o di divorzio, certificato di morte dei genitori), onde
consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti.
Nel caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta'
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre
allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi 6 o
7.
6. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO
Il datore di lavoro puo' procedere alla erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti maggiorenni inabili. In particolare, alla
stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata,
la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle
competenti Commissioni sanitarie delle USL (1) o dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali, attestante la totale inabilita'
(invalidita' al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata
dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilita'
a carico dell'INPS (2) o di rendita per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
In mancanza della predetta documentazione, la domanda
dovra' essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF
43, dalla competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere
presentata alla stessa Sede apposita richiesta, compilata sul mod.
ANF 42, corredata della certificazione medica di parte, redatta su
mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'.
7. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA'
Il datore di lavoro puo' procedere all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante per i
minorenni in questione l'esistenza di difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. In
particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata
gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della
stessa), rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL
(1) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, da cui
risulti il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge
11febbraio 1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di
accompagnamento concessa per gli invalidi civili totalmente inabili
che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di
un'assistenza continua ovvero il riconoscimento delle condizioni
previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per il
conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti.
In mancanza della predetta documentazione, la domanda
dovra' essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF
43, dalla competente Sede dell'INPS.
A tal fine dovra' essere presentata alla stessa Sede apposita
richiesta, compilata sul mod. ANF 42, corredata della certificazione
medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF, attestante lo stato di
salute come richiesto dalla legge.
8. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FAMILIARI
RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO
La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai
cittadini stranieri, nel cui nucleo familiare siano compresi
familiari residenti all'estero (3), e' subordinata
all'autorizzazione, rilasciata su mod. ANF 43 dalla Sede dell'INPS
nella cui circoscrizione il lavoratore presta la propria attivita'. A
tal fine dovra' essere presentata apposita domanda redatta sul mod.
ANF 42.
Al mod. ANF 42 deve essere, naturalmente, allegata la
documentazione ordinaria prescritta per le varie situazioni (v.
precedenti punti 5, 6 e 7) nonche' il certificato di cittadinanza del
richiedente. Laddove esistano specifici formulari, si potra'
ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio, del mod.
E 404, che sostituisce - nel quadro della normativa comunitaria - la
certificazione medica attestante lo stato di inabilita' dei soggetti
interessati.
In tutti i casi, dovra' essere acclusa, in aggiunta al
certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici
italiani per i soggetti residenti in Italia, un'equivalente
documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
Per i congiunti residenti in uno degli Stati membri della
C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401.
Qualora vengano prodotte certificazioni particolari
rilasciate in base alla legislazione locale, esse dovranno essere
munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che
faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi locali o,
se del caso, della circostanza, che esse rappresentino l'unico modo
possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni
di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana.
Per la documentazione della situazione reddituale dei
cittadini stranieri residenti all'estero restano applicabili le
vigenti istruzioni.
* * * * *
I datori di lavoro, per il momento ed in attesa di apposite
istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89 e ANF-var 88/89,
presentati dai lavoratori per la corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare relativamente al periodo 1' luglio 1988/30 giugno
1989.
IL DIRIGENTE LA SEDE
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(1) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio
1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, la competenza in materia e' attribuita
alle"Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
di invalidita' civile".
(2) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che al fine in
argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in
base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 12
giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della
invalidita' pensionabile"), ne' gli assegni di invalidita'
concessi a norma della predetta legge, ma soltanto le pensioni di
inabilita' previste dalla stessa legge per i casi di assoluta e
permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa (invalidita' al 100%). La denominazione della pensione
in godimento e' rilevabile dal frontespizio del certificato di
pensione su cui essa viene prestampata con dicitura in chiaro.
(3) Tenuto conto degli strumenti internazionali attualmente in
vigore, devono essere conteggiati fra i componenti del nucleo
familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini
stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunita' Europee
nonche' ai seguenti Paesi: Austria, Capo Verde, Jersey e le isole
del Canale, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San
Marino, Svizzera e Tunisia.
Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari
residenti in Tunisia, si sottolinea che dovranno essere esclusi
dal novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il
quarto (infatti, in base all'apposita convenzione, non possono,
essere presi in considerazione piu' di quattro figli).