Home Pensioni Da contributi Una tantum ai superstiti Norme Messaggi ME 2006 Messaggio 5486 del 21 febbraio 2006
- Dettagli
- Visite: 3238
Messaggio 5486 del 21 febbraio 2006
Oggetto: trasmissione risposta a quesito
Testo
La sede di Isernia ha trasmesso il seguente quesito alla DC Prestazioni a Sostegno del Reddito:
L’Ispettorato del Lavoro,nel comunicare l’esito degli accertamenti che confermano la mancata anticipazione da parte del datore di lavoro dell’indennità di maternità,invita le lavoratrici a rivolgersi all’INPS per ottenere il pagamento delle somme non percepite.
A tal riguardo lo scrivente chiede di conoscere se, preso atto delle risultanze ispettive,può procedere alla definizione delle domande con le consuete modalità o se,nella fattispecie,è comunque necessario adottare particolari accorgimenti.
Si chiede altresì di conoscere se l’eventuale indebito conguaglio operato dal datore di lavoro,precluda, in qualche modo,nei casi sopra prospettati, la possibilità di erogare l’indennità in argomento.
La D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito ha così risposto :
"Premesso che lo specifico invito dell’ispettorato del Lavoro rientra tra le situazioni in presenza delle quali è consentito il pagamento diretto della prestazione,questa Direzione centrale rappresenta a codesta Sede l’opportunità di porre in essere,prima di procedere al pagamento suddetto,i seguenti ulteriori adempimenti.
Si invita,in particolare,codesta Sede ad esperire nei confronti dell’azienda un ultimo invito ad adempiere agli obblighi di legge, fermo restando che la mancata anticipazione costituisce illecito amministrativo che implica l’applicazione delle relative sanzioni.
Trascorso inutilmente un termine fissato da codesta stessa Sede, risultando superflua ogni azione ulteriore nei confronti dell’azienda, l’Istituto potrà intervenire direttamente, previa verifica della sussistenza del diritto.
Al fine di evitare possibili contestazioni,sarà opportuno, altresì, acquisire formale dichiarazione dell’azienda che, per l’evento di maternità, non si è provveduto, né si provvederà ad alcuna anticipazione ( o, in mancanza, formale invito a non erogare, considerato che provvederà l’Istituto), nonché dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessata di non aver percepito alcunché per l’evento stesso, con impegno alle debite restituzioni in caso di successive eventuali corresponsioni da parte del datore di lavoro.
Premesso che l’eventuale indebito conguaglio effettuato dall’azienda non preclude il pagamento in forma diretta della prestazione economica di maternità, si rappresenta da ultimo, l’opportunità, in tali casi, di utili accordi con gli uffici interessati per il recupero degli importi indebitamente conguagliati al titolo in questione e per l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti del responsabile dell’indebito conguaglio. "
Dott. Aldo Ferrucci
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO