Una tantum ai superstiti
Destinatari della norma
(circ.104/2003)
L'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2003 dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo.
I superstiti di assicurato, come individuati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, richiamato dal decreto del 13 gennaio 2003, aventi titolo all'indennità sono:
- il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli stata addebitata la responsabilità della separazione. Anche il coniuge separato cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, ha diritto all'indennità nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (circolare n. 277 del 28.12.1989);
- i figli minori degli anni 18;
- i figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
- i figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;
- i figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
- genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità;
- fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità.
Si ricorda che a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha diritto alla pensione ai superstiti il coniuge divorziato alle condizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto il predetto coniuge deve intendersi avente diritto all'indennità una tantum, anche in concorso con il coniuge superstite (v. circolare n. 132 del 27 giugno 2001).
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