APE Sociale
Regime fiscale
(circ.100/2017)
L’ indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di APE sociale:
- determina le ritenuta fiscale come previsto dal secondo comma dell’art. 23 del DPR n. 600/73, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir;
- riconosce le detrazioni d’imposta per reddito (commi 1 e 1-bis) art. 13 del Tuir) e, se richieste, le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica dei redditi (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
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