Circolare 53 del 5 marzo 2025

Oggetto
Articolo 1, comma 162 e commi da 172 a 179, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027”. Disposizioni in materia pensionistica

Premessa

1. Effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali. Articolo 1, comma 162, della legge n. 207 del 2024

2. Abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 1974. Articolo 1, comma 172, della legge n. 207 del 2024

3. Pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti. Articolo 1, comma 173, della legge n. 207 del 2024

4. Pensione anticipata flessibile. Requisiti maturati nell’anno 2025. Articolo 1, comma 174, della legge n. 207 del 2024

5. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025. Articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 207 del 2024

6. Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, per gli anni 2025 e 2026. Articolo 1, comma 177, della legge n. 207 del 2024

7. Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988. Articolo 1, comma 178, della legge n. 207 del 2024

8. Modifiche all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 in materia di riduzione del requisito anagrafico di accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri. Articolo 1, comma 179, della legge n. 207 del 2024

Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito, anche legge di Bilancio 2025).

Nel quadro generale degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2025 sono previste alcune disposizioni in materia pensionistica di immediata applicazione e, in particolare, con riferimento all’articolo 1:
il comma 162, lettera b),apporta una modifica per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di limiti ordinamentali;
il comma 172 prevede l’abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;
il comma 173,lettera a),estende il diritto alla pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
il comma 174estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni;
i commi 175 e 176prorogano la scadenza del periodo di sperimentazione dell’indennità APE sociale al 31 dicembre 2025, prevedendo l’incumulabilità dell’indennità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui;
il comma 177 riconosce l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli anni 2025 e 2026, rispettivamente nella misura di 2,2 e 1,3 punti percentuali;
il comma 178, limitatamente all’anno 2025, aumenta l’importo dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e aumenta il limite reddituale massimo per il riconoscimento dello stesso;
il comma 179 innalza da dodici mesi a sedici mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 

Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative in argomento.

 

Con successiva circolare saranno fornite istruzioni applicative inerenti alle ulteriori disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di Bilancio 2025 che per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

 

 

1. Effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali. Articolo 1, comma 162, della legge n. 207 del 2024

L’articolo 1, comma 162, lettera b), della legge di Bilancio 2025, modificando il comma 4 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che: “Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia” di cui all’articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge.

 

Ai fini pensionistici, si precisa che ai sensi dell’articolo 1, commi da 157 a 159, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995  per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) sono calcolate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della medesima legge di Bilancio 2024.

 

Tenuto conto che le disposizioni sopra citate non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per applicazione dei limiti ordinamentali, si rappresenta che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della legge di Bilancio 2024.

 

2. Abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 1974. Articolo 1, comma 172, della legge n. 207 del 2024

L’articolo 1, comma 172, della legge di Bilancio 2025 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974,rubricato “Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.

Ai sensi del citato articolo 2-ter il titolare di pensione liquidata a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali), nonché il superstite dello stesso, per quanto concerne la pensione di reversibilità, hanno diritto a richiedere la pensione prevista dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'Assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali predette, con la possibilità di utilizzare ai fini del relativo diritto a pensione anche i contributi della predetta Assicurazione eventualmente computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale.

 

In seguito all’esercizio di tale facoltà, la pensione a carico della Gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico dell’AGO del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La contribuzione versata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi può dare luogo, a domanda, a un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (cfr. le circolari n. 60006 del 5 agosto 1974 paragrafo 3, n. 60016 del 12 maggio 1975 paragrafo 1, n. 60067 del 4 giugno 1981 e il messaggio n. 10857 del 14 aprile 2004).

 

Si precisa che la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti di pensionato entro il 31 dicembre 2024.

 

 

3. Pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti. Articolo 1, comma 173, della legge n. 207 del 2024

 

L’articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2025 estende la possibilità di accedere alla pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024.

 

In particolare, possono accedere alla pensione in argomento le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

 

Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

 

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

 

In merito alle condizioni richieste, come precisato nella circolare n. 59 del 3 maggio 2024, le stesse devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica nel caso di accesso alla pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

 

Con riferimento alla condizione di cui alla citata lettera c), si precisa che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2024, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.

 

La pensione anticipata opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

 

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Ai fini dell’accesso alla pensione in esame si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).

 

In merito alla decorrenza della pensione, nel caso di perfezionamento dei requisiti nel corso dell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

 

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto Scuola e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2024 e quanto sopra precisato in merito alla sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

 

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo si rinvia alle circolari n. 25 del 6 marzo 2023 e n. 59 del 2024.

 

 

4. Pensione anticipata flessibile. Requisiti maturati nell’anno 2025. Articolo 1, comma 174, della legge n. 207 del 2024

 

L’articolo 1, comma 174, della legge di Bilancio 2025 modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, estendendo all’anno 2025 le previsioni di cui ai commi 1, 5 e 6, lettera b), del medesimo articolo 14.1.

 

La disposizione normativa in esame riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

 

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2025, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. 

 

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

 

- sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

- nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

 

Per quanto non diversamente previsto, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024. 

5. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025. Articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 207 del 2024

 

L’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023.  

 

In considerazione del fatto che il beneficio è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2025 senza l’introduzione di alcuna modifica normativa, per l’istruttoria delle domande rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024.

  

In virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 all’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.

 

Al fine di garantire la concessione della misura, l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 114 milioni di euro per l’anno 2025, di 240 milioni di euro per l’anno 2026, di 208 milioni di euro per l’anno 2027, di 151 milioni di euro per l’anno 2028, di 90 milioni di euro per l’anno 2029 e di 35 milioni di euro per l’anno 2030.

 

Il successivo articolo 1, comma 176, della medesima legge conferma il regime di incumulabilità introdotto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2024. 

 

Pertanto, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato sulla base delle disposizioni della legge di Bilancio 2025, decade dall’indennità ove svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Si richiamano, ai fini applicativi, le istruzioni fornite al paragrafo 2 della circolare n. 35 del 2024.

6. Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, per gli anni 2025 e 2026. Articolo 1, comma 177, della legge n. 207 del 2024

L’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 prevede che l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, sia riconosciuto per gli anni 2025 e 2026 nella misura di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

L’importo in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento in argomento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L’importo spettante a titolo di incremento di cui al comma 310 della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 è corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale).

In merito al calcolo dell’incremento, alla relativa rilevanza sia ai fini fiscali che del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, nonché della rivalutazione della pensione, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023.

7. Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988. Articolo 1, comma 178, della legge n. 207 del 2024

L’articolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2025, limitatamente all’anno 2025, aumenta di 8 euro mensili l’importo dell’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, previsto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il medesimo comma 178 incrementa altresì di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto.

L’importo in esame viene riconosciuto d’ufficio a coloro già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.

8. Modifiche all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 in materia di riduzione del requisito anagrafico di accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri. Articolo 1, comma 179, della legge n. 207 del 2024

L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2025 innalza da dodici mesi a sedici mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, per effetto della disposizione normativa in esame, in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli.

La norma non modifica la misura del beneficio alternativo a tale riduzione in base al quale la lavoratrice può optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli ai fini della determinazione della pensione.
Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).
La riduzione del requisito anagrafico trova applicazione anche nel caso di conseguimento della pensione di vecchiaia di cui ai citati commi 6 e 7 dell’articolo 24, a seguito dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (per il biennio 2025-2026 67 anni di età e 20 anni di contribuzione). Il beneficio in argomento non opera d’ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione.

 

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga

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