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Circolare 224 del 23 ottobre 1998
OGGETTO:
LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196, NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO. PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ.
SOMMARIO: AI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO LE INDENNITÀ DI MALATTIA E DI MATERNITÀ VANNO CORRISPOSTE SECONDO I CRITERI APPLICATI AI LAVORATORI DEL SETTORE TERZIARIO, IN CUI SONO INQUADRATE PER LEGGE, AI FINI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI, LE IMPRESE FORNITRICI DALLE QUALI DIPENDONO. PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEI PERIODI DI DISPONIBILITÀ L'INDENNITÀ VA RICAVATA PRENDENDO A BASE L'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ STESSA PER I RELATIVI PERIODI DI MALATTIA O DI MATERNITÀ.
1) GENERALITÀ:
LA LEGGE 24.6.1997, N. 196 HA INTRODOTTO (ARTT. 1 - 11) L'ISTITUTO DEL C.D. LAVORO INTERINALE, O PIÙ ESATTAMENTE, COME DEFINITO DALL'ART. 1 DEL PROVVEDIMENTO IN ESAME, DELLA "FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO".
IL NUOVO ISTITUTO È STATO DISCIPLINATO INDIVIDUANDO UN ARTICOLATO SISTEMA DI RAPPORTI BILATERALI TRA I SOGGETTI COINVOLTI (IMPRESA FORNITRICE DI LAVORATORI TEMPORANEI; LAVORATORE; IMPRESA UTILIZZATRICE): UN RAPPORTO DI LAVORO CHE SI INSTAURA TRA IMPRESA FORNITRICE E LAVORATORE ATTRAVERSO IL "CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO" (ART. 3); UN RAPPORTO TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE CHE SI INSTAURA CON IL "CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO" (ART. 1) E UN RAPPORTO TRA L'IMPRESA UTILIZZATRICE ED IL LAVORATORE TEMPORANEO IN ORDINE AL QUALE LA NORMATIVA DETERMINA OBBLIGHI PRECISI (ARTT. 4 E 6).
IN PARTICOLARE IL CONTRATTO DI FORNITURA (TRA LE DUE AZIENDE) È L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO TEMPORANEO ALL'IMPRESA UTILIZZATRICE CHE ASSUME NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE LA DIRETTA RESPONSABILITÀ CIRCA GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO, ESERCITA IL POTERE DIRETTIVO ED È TENUTA IN SOLIDO CON QUELLA FORNITRICE ALL'OBBLIGO RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO NON ADEMPIUTO DA QUEST'ULTIMA.
IL CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO (TRA AZIENDA FORNITRICE E LAVORATORE) PUÒ ESSERE STIPULATO A TEMPO DETERMINATO, CORRISPONDENTE ALLA DURATA DELLA PRESTAZIONE PRESSO L'IMPRESA UTILIZZATRICE, OVVERO A TEMPO INDETERMINATO.
IL CONTRATTO DI LAVORO DI CUI SI TRATTA È STIPULATO, COME DETTO, TRA LAVORATORE E AZIENDA FORNITRICE, INQUADRATA NEL SETTORE TERZIARIO (ART. 9), A CUI FANNO CARICO, IN QUANTO DATORE DI LAVORO, GLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI.
AL LAVORATORE COMPETE, PER I PERIODI DI ATTIVITÀ SVOLTI PRESSO L'IMPRESA UTILIZZATRICE, UN TRATTAMENTO RETRIBUTIVO NON INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER I DIPENDENTI DI PARI LIVELLO DELLA STESSA IMPRESA UTILIZZATRICE.
PER I PERIODI PER I QUALI IL LAVORATORE (A TEMPO INDETERMINATO) RIMANE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE PRESSO UN'IMPRESA (UTILIZZATRICE), È STABILITA A FAVORE DEL LAVORATORE STESSO UNA INDENNITÀ MENSILE DI DISPONIBILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA FORNITRICE (ART. 4), FISSATA DALL'ATTUALE CONTRATTO COLLETTIVO IN LIRE 700.000 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
2) PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ
FACENDO SEGUITO ALLA CIRCOLARE N. 153 DEL 15.7.1998 CON LA QUALE SONO STATE IMPARTITE LE PRIME ISTRUZIONI SULLA MATERIA, SI FORNISCONO LE SEGUENTI PRECISAZIONI RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ.
AVUTO RIGUARDO ALL'ASSETTO NORMATIVO STABILITO DAL LEGISLATORE, IN BASE AL QUALE I LAVORATORI IN ESAME DIPENDONO DALL'IMPRESA FORNITRICE, INQUADRATA AI FINI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI NEL SETTORE TERZIARIO, PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ AI LAVORATORI IN QUESTIONE DEVONO ESSERE APPLICATI, TENENDO CONTO DEGLI ADATTAMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, LE DISPOSIZIONI, LE MODALITÀ ED I LIMITI PREVISTI PER I LAVORATORI DEL SETTORE TERZIARIO.
CIÒ, QUINDI, INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSIFICAZIONE PREVIDENZIALE ATTRIBUITA ALL'IMPRESA UTILIZZATRICE.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA, OLTRE CHE OVVIAMENTE ALL'ISTITUTO, DOVRÀ ESSERE INVIATA ALL'IMPRESA FORNITRICE (DATORE DI LAVORO), CHE HA IL DIRITTO DI FAR EFFETTUARE I CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA.
CONSIDERATA COMUNQUE LA PARTICOLARITÀ DELLA FATTISPECIE È EVIDENTE L'ESIGENZA DI PUNTUALI RACCORDI TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE PER COMUNICARE CON LA DOVUTA IMMEDIATEZZA LE ASSENZE DAL LAVORO PER MALATTIA, LE EVENTUALI CONTINUAZIONI O RIPRESE DELL'ATTIVITÀ, ECC.. TALE ESIGENZA DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATA ALLE IMPRESE DI CUI TRATTASI.
PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA DA PRENDERE A BASE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATA SECONDO I CRITERI CONSUETI (FACENDO RIFERIMENTO, CIOÈ, ALLA RETRIBUZIONE DEL PERIODO DI PAGA QUADRISETTIMANALE O MENSILE SCADUTO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE L'INIZIO DELL'EVENTO, OVVERO, PER I "NUOVI ASSUNTI", IL PERIODO LAVORATO, PRIMA DELL'EVENTO STESSO, NELLO STESSO MESE DI INSORGENZA DELL'EVENTO); PER LA MALATTIA, L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA TENENDO CONTO, SE RICORRE IL CASO, DELLE ULTERIORI LIMITAZIONI TEMPORALIPREVISTE DALLA LEGGE PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO (CESSAZIONE DELL'INDENNITÀ ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, INDIVIDUAZIONE MASSIMO ASSISTIBILE).
UN DIVERSO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA DEVE ESSERE SEGUITO INVECE RELATIVAMENTE AI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DURANTE I QUALI, COME DETTO, I LAVORATORI PERCEPISCONO TRATTAMENTI ECONOMICI DI DIVERSA ENTITÀ (RETRIBUZIONE DURANTE I PERIODI DI LAVORO PRESSO LEIMPRESE UTILIZZATRICI, INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ DURANTE I PERIODI DI ATTESA DI ASSEGNAZIONE).
PER I LAVORATORI IN QUESTIONE, AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI PREVIDENZIALI, DEVE FARSI RIFERIMENTO, A SECONDA DEI PERIODI IN CUI CADE L'EVENTO:
A)
ALL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ PER LE GIORNATE DI MALATTIA O DI MATERNITÀ CHE CADONO IN PERIODI DURANTE I QUALI IL LAVORATORE È IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE, ANCORCHÈ L'EVENTO SIA INIZIATO DURANTE UN PREGRESSO PERIODO DI ATTIVITÀ PRESSO UN'AZIENDA UTILIZZATRICE;
B)
ALLA RETRIBUZIONE CHE AVREBBE PERCEPITO PER IL LAVORO SVOLTO PRESSO L'AZIENDA UTILIZZATRICE E A PARTIRE DALLA RELATIVA DATA, NELL'IPOTESI IN CUI, A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'EVENTO, IL LAVORATORE NON POSSA PRENDERE SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA UTILIZZATRICE DI NUOVA ASSEGNAZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO