-
Ape Volontario
-
Comunicazione di adesione e recesso degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
-
Decorrenza ed erogazione dell’APE
-
Destinatari e compatibilità con altre prestazioni
-
Domanda di APE
-
Domanda di certificazione del diritto all’APE
-
Domanda di pensione di vecchiaia
-
Finanziamento supplementare
-
Fondo di garanzia per l’accesso all’APE
-
Importo minimo e massimo di APE ottenibile
-
Incremento del montante contributivo individuale
-
Monitoraggio dello stato di attuazione dell’APE
-
Recupero del finanziamento con trattenute su pensione
-
Regime fiscale
-
Requisito anagrafico
-
Requisito contributivo
-
Requisito di importo di pensione
-
Sospensione e interruzione dell’APE
-
Surroga del fondo di garanzia
-
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI