Opzione per il sistema contributivo
Massimale contributivo
(circ.42/2009) (circ.93/2019) (msg.730/2023) (msg.3748/2024)
Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
In particolare, la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva.
In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo.
In via preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva ante 1.1.96 in Paesi della CEE o convenzionati si veda la circolare n. 21 del 29 gennaio 2001), anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo.
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in merito alla operatività dell’art. 2, comma 18, della L. 335/1995, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionisticonon determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.
Lavoratori che possono vantare periodi anteriori all’1.1.96 utilizzabili a domanda (accrediti figurativi e riscatti)
L’ingresso di anzianità assicurative derivanti da operazioni descritte in epigrafe determina la loro collocazione temporale nei periodi cui gli eventi si riferiscono.
Si è, quindi, posto il problema dei soggetti che possono vantare periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento.
Al riguardo si chiarisce che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo.
Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione (Nel caso in cui la comunicazione al datore venga fatta in ritardo la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione) al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
Ad eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiestida soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo (vedi anche circolare n. 29 dell’11.3.2008).
Si precisa infine che l’accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto”, ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito.
Effetti del mancato pagamento dell’onere o della reiezione della domanda
Nel caso di riscatto l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).
Conseguentemente nei casi di mancato assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato “nuovo iscritto” e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all’applicazione del massimale contributivo.
Anche in tale fattispecie il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro il quale deve provvedere all’applicazione del massimale contributivo e, per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata.
L’onere della comunicazione sussiste in capo al lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento della domande di riscatto ovvero di accredito figurativo (es. mancanza dei requisiti).
Affinché si provveda ad una rapida sistemazione della posizione contributiva del lavoratore interessato si sottolinea l’importanza della tempestività della predetta comunicazione.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Considerato, inoltre, che la definizione del quadro di operatività del massimale contributivo nelle singole fattispecie ha richiesto un particolare approfondimento e che soltanto con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, si fa presente che ai fini della sistemazione delle differenze contributive troverà applicazione la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Pertanto la sistemazione delle differenze contributive potrà essere effettuata nei previsti termini prescrizionali entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.
Al riguardo, in linea con la citata norma, secondo la quale “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione”, l’Istituto, nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti (cfr., anche, la circolare n. 177/1996).
Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse – valutabili nel calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza), i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria.
In ordine all’applicazione della norma in esame alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa acquisita dall’interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa (cfr. l’art. 1, commi 6 e 12, della legge n. 335/1995) - e della conseguente applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile – si è posta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).
In proposito, si ricorda che l’Enasarco, costituito come ente di diritto pubblico con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, ha assolto inizialmente la funzione di gestore del Fondo per l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto e, successivamente, anche quella di gestore del Fondo di previdenza e del Fondo di assistenza in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In seguito, la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, funzione confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12. La Fondazione Enasarco, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.
La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.
Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.
Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
Importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli assicurati dal 1° gennaio 1996
ANNI | IMPORTO IN EURO | ||
---|---|---|---|
Annuo | Mensile | Settimanale | |
2024 | 119.560,00 | 9.963,33 | 2.299,23 |
2023 | 113.520,00 | 9.460,00 | 2.183,07 |
2022 | 105.014,00 | 8.751,16 | 2.019,50 |
2021 | 103.055,00 | 8.587,91 | 1.981,82 |
2020 | 103.055,00 | 8.587,91 | 1.981,82 |
2019 | 102.543,00 | 8.545,25 | 1.971,98 |
2018 | 101.427,00 | 8.452,25 | 1.950,52 |
2017 | 100.324,00 | 8.360,33 | 1.929,30 |
2016 (circ.13/2016) | 100.324,00 | 8.360,33 | 1.929,30 |
2015 | 100.324,00 | 8.360,33 | 1.929,30 |
2014 (circ.20/2014) | 100.123,00 | 8.343,58 | 1.925,44 |
2013 (circ.22/2013) | 99.034,00 | 8.252,83 | 1.904,50 |
2012 (circ.38/2012) | 96.149,00 | 8.012,41 | 1.849,02 |
2011 (circ.10/2012) | 93.622,00 | 7.801,83 | 1.800,42 |
2010 (circ.132/2009) | 92.147,00 | 7.678,91 | 1.772,05 |
2009 (circ.132/2009) | 91.507,00 | 7.625,58 | 1.759,75 |
2008 (circ.142/2007) | 88.670,00 | 7.389,16 | 1.705,19 |
2007 | 87.188,00 | 7.265,66 | 1.676,69 |
2006 | 85.478,00 | 7.123,16 | 1.643,80 |
2005 | 84.049,00 | 6.997,25 | 1.614,75 |
2004 | 82.402,00 | 6.866,83 | 1.584,65 |
2003 | 80.392,00 | 6.699,25 | 1.545,98 |
2002 | 78.507,00 | 6.542,25 | 1.509,75 |
ANNI | IMPORTO IN LIRE | ||
Annuo | Mensile | Settimanale | |
2001 | 148.014.000 | 12.334.500 | 2.846.423 |
2000 | 144.263.000 | 12.021.917 | 2.774.288 |
1999 | 141.991.000 | 11.832.583 | 2.730.596 |
1998 | 139.480.000 | 11.623.333 | 2.682.308 |
1997 | 137.148.000 | 11.429.000 | 2.637.462 |
1996 | 132.000.000 | 11.000.000 | 2.538.462 |
1995 | 125.237.000 | 10.436.417 | 2.408.404 |
1946 | 2.642.000 | 220.167 | 50.808 |
1947 | 3.118.000 | 259.833 | 59.962 |
1948 | 5.054.000 | 421.167 | 97.192 |
1949 | 5.352.000 | 446.000 | 102.923 |
1950 | 5.432.000 | 452.667 | 104.462 |
1951 | 5.361.000 | 446.750 | 103.096 |
1952 | 5.881.000 | 490.083 | 113.096 |
1953 | 6.128.000 | 510.667 | 117.846 |
1954 | 6.244.000 | 520.333 | 120.077 |
1955 | 6.413.000 | 534.417 | 123.327 |
1956 | 6.593.000 | 549.417 | 126.788 |
1957 | 6.923.000 | 576.917 | 133.135 |
1958 | 7.055.000 | 587.917 | 135.673 |
1959 | 7.394.000 | 616.167 | 142.192 |
1960 | 7.364.000 | 613.667 | 141.615 |
1961 | 7.563.000 | 630.250 | 145.442 |
1962 | 7.782.000 | 648.500 | 149.654 |
1963 | 8.179.000 | 681.583 | 157.288 |
1964 | 8.792.000 | 732.667 | 169.077 |
1965 | 9.311.000 | 775.917 | 179.058 |
1966 | 9.711.000 | 809.250 | 186.750 |
1967 | 9.905.000 | 825.417 | 190.481 |
1968 | 10.103.000 | 841.917 | 194.288 |
1969 | 10.234.000 | 852.833 | 196.808 |
1970 | 10.521.000 | 876.750 | 202.327 |
1971 | 11.058.000 | 921.500 | 212.654 |
1972 | 11.611.000 | 967.583 | 223.288 |
1973 | 12.261.000 | 1.021.750 | 235.788 |
1974 | 13.536.000 | 1.128.000 | 260.308 |
1975 | 16.162.000 | 1.346.833 | 310.808 |
1976 | 18.942.000 | 1.578.500 | 364.269 |
1977 | 22.067.000 | 1.838.917 | 424.365 |
1978 | 26.061.000 | 2.171.750 | 501.173 |
1979 | 29.293.000 | 2.441.083 | 563.327 |
1980 | 33.892.000 | 2.824.333 | 651.769 |
1981 | 41.043.000 | 3.420.250 | 789.288 |
1982 | 48.718.000 | 4.059.833 | 936.885 |
1983 | 56.659.000 | 4.721.583 | 1.089.596 |
1984 | 65.158.000 | 5.429.833 | 1.253.038 |
1985 | 72.065.000 | 6.005.417 | 1.385.865 |
1986 | 78.263.000 | 6.521.917 | 1.505.058 |
1987 | 83.037.000 | 6.919.750 | 1.596.865 |
1988 | 86.857.000 | 7.238.083 | 1.670.327 |
1989 | 91.200.000 | 7.600.000 | 1.753.846 |
1990 | 97.219.000 | 8.101.583 | 1.869.596 |
1991 | 103.149.000 | 8.595.750 | 1.983.635 |
1992 | 109.751.000 | 9.145.917 | 2.110.596 |
1993 | 115.678.000 | 9.639.833 | 2.224.577 |
1994 | 120.536.000 | 10.044.667 |
2.318.000 |
- Visite: 18488