-
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
-
Assegno straordinario di sostegno al reddito
-
Codifica aziende
-
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
-
Contributi sindacali
-
Contributo ordinario e contributo addizionale
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Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
-
Cumulabilità
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Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
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Erogazione in unica soluzione
-
Finalità e ambito di applicazione
-
Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
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Finanziamento delle prestazioni straordinarie
-
Modalità di finanziamento delle prestazioni
-
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
-
Presentazione della domanda
-
Prestazioni concesse dal Fondo
-
Procedure di liquidazione e decorrenza
-
Regime tributario
-
Requisiti del datore di lavoro
-
Requisiti del lavoratore
-
Ricorsi amministrativi
Decreto Legislitivo 160 del 3 ottobre 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
Vigente al: 17-1-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.";
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.";
d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
e) al comma 8 le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centottanta giorni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Decreto Legge 134 del 28 agosto 2008
Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese
in crisi.
Vigente al: 16-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle
societa' operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non
subiscano interruzioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare
l'operativita' del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo
finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica
disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi
pubblici essenziali volta a garantire la continuita' nella
prestazione di tali servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", dopo le parole:
(("decreto legislativo n. 270," sono inserite le seguenti: "ovvero
del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,")).
(( 1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")".))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole:
"la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1"
sono sostituite dalle seguenti: "la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27".
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "((Per le imprese)) operanti
nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata
alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del
commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla
vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai
criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita'
della procedura.".
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "Per "imprese del gruppo" si
intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via
sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa
sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'.
((Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista
dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al
presente comma.))".
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono sostituite dalle seguenti: "del
commissario straordinario".
(( 6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che
per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui
al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento
ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,".))
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le
parole: "di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti:
"lettera a), ovvero ".
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e'
sostituito dal seguente: "4. Qualora non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.".
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: "e' presentato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' anche
essere presentato".
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza ((e
non discriminazione)) per ogni operazione disciplinata dal presente
decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto
legislativo n. 270, ((e con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo
)), il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche'
dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e'
inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata
da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo
105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a
preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita'
dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.((Fatto salvo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette
operazioni di concentrazione rientrino nella competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti
sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita')) unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di
prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con
propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le
modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi'
il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le
posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In
caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. ((Il presente comma si applica
alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.))
4-sexies. ((L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma
2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al
presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese
non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione
alle procedure previste dal presente decreto)), il venir meno dei
requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o
titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita'
svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure
previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami
di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono
trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato
ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessita', non possano essere definite entro il termine indicato
al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre
con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la
parola: "ristrutturazione" sono inserite le seguenti: "o alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale".
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per motivi di urgenza le
medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della
dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.".
13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle
consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse
infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare
il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita'
produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o
piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di
quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I
passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del
cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in
((cassa integrazione)) guadagni straordinaria o cessazione del
rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori
dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego,
sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.".
((13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto
nonche' da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero
lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato
anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle del
decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami
di aziende si applicano, altresi', alla cessione dei complessi di
beni e contratti.))
Art. 1-bis
(( 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso
che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del
contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir
meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo
articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino
all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario,
l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di
subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 270 del 1999.))
Art. 2
1. I trattamenti di ((cassa integrazione)) guadagni straordinaria e
di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per
periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi
indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di
riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola:
"derivanti" e' sostituita dalla seguente: "derivate".
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto
il seguente:
"1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a
1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i
lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie
incaricate del programma di reimpiego.".
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza
contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e
dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei
limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle
disponibilita' del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal
comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi
alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
(( 5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a
passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a
passeggero". Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito
dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla
riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso
la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui
al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a
comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei
passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre
precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali
per singolo aeroporto".
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291".
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa
integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa
indennita' per il periodo residuo del quadriennio.))
Art. 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano
stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto al fine di garantire la continuita'
aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonche' di
Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa' da queste controllate, in
considerazione del preminente interesse pubblico alla necessita' di
assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci
in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche,
la responsabilita' per i relativi fatti commessi dagli
amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a
carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e'
esclusa la responsabilita' amministrativa-contabile dei citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa'
indicate nel primo periodo non puo' costituire motivo per ritenere
insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei
requisiti di professionalita' richiesti per lo svolgimento delle
predette funzioni in altre societa'.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33 COME MODIFICATO DAL D.L.
1 LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO
2010, N. 122)).
2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo di cui al
citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
"345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il
termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli
istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui
all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono
devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi
postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che
non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo
diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi
di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica
la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e'
ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni
dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli
importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si
applica la sanzione amministrativa nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare
al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non
versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il
corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari
previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345,
345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia
di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui
sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al
primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli
importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al
relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali
gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei
beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui
siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche'
del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15
novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni
previste ai sensi del comma 345-sexies".
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e'
sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto
di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il
diritto si fonda".
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la
domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e
dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui
mercati regolamentati e' presentata dal rappresentante comune delle
relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono
presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente
entro il termine indicato dal giudice delegato.
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n.
111, e' abrogato.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Decreto legge 112 del 25 giugno 2008
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di società costituite da non più di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».
«199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Capo III
Energia
Art. 7.
«Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «e' adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: «per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».
2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» .
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonche' quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, e' disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto agronomico per l'oltremare».
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonche' dall'Allegato B).».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalità del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.
Art. 34.
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.
Art. 36.
Class action
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera m) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».
Art. 47.
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Capo I
Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e' trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA <\p>
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. E' consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilità, ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese e' coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' dalle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
Art. 61.
Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali.
2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed e' contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.
Art. 62.
Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo.
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
Art. 69.
Progressione triennale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al prente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Art. 75.
Autorità indipendenti
1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno «ad personam», riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».
2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di stabilità interno
Art. 77.
Patto di stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica dei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale.
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.
2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto e' dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia.
b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:
1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;
b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:
1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.
5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche' compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.
7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.
8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.
9. Il versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente e' stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto e' commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.
10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro;
b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente e' effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore e' rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11.
14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.
15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio
successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento e' effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26.
28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9 secondo periodo, del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel comparto energetico.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 e' dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo e' istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
19. La Società di gestione del risparmio verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione del fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e' verificata costantemente dalla società di gestione del risparmio, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla società di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera b).
20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: «5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo. 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.».
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonche' di coordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche' nei settori di altri pubblici servizi.
26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero.
27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato e' gratuita.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto legge 185 del 29 novembre 2008
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.
Vigente al: 6-11-2013
TITOLO I
Sostegno alle famiglie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo
l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure
straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e
non autosufficienti, nonche' per garantire l'accollo da parte dello
Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso
variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo
economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante
l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado
di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema
economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi
eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico
nazionale per apprendimento ed occupazione nonche' per interventi
infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole,
provvedendo alla introduzione altresi' di disposizioni straordinarie
e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse
con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con
la necessita' di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi
compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in
Italia di ricercatori residenti all'estero;
Rilevata, altresi', l'esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi
fissati dal programma di stabilita' e crescita approvato in sede
europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli
adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus straordinario per famiglie,
lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo
con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il ((28 febbraio 2009))
utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere
effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui
all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del
sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui alla legge ((29 ottobre 1984, n. 720,)) recuperano l'importo
erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalita' prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal ((decreto
del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001)).
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una
dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato applicando
il tasso tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di
maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del
contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le
condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque
costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita' connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei
riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da
ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da
persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche
ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di
finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il
conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate
da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle
banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali,
sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe
tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche
per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello Stato
ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 pari a 350 milioni di euro per
l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca
per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai
medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a tasso
variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo
applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le
altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107
del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e
trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
ai citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono
alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa
indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle
relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo
144, comma 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,
registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap, nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((18))
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ((per le violazioni dell'articolo
120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.)) sono destinate ad incrementare il Fondo
di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui
all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
((18))
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
Art. 2-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33))
Art. 3
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino al 31 dicembre 2010, e' sospesa l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonche' dei servizi di
trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio
pubblico, nonche' delle tariffe postali agevolate, fatta eccezione
per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico
e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi
eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e
per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i
diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di
governo. ((20))
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione
dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la
riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di
pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, dopo le parole "alla data di entrata in vigore del
presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo:
"Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una
percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura
degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n.
39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007,
ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati.
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: "b) mantenere adeguati requisiti di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;".
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche,
alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. La compensazione della
spesa tiene conto della necessita' di tutelare i clienti che
utilizzano impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al
numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo
indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto
beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario,
dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas
naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei
familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina
relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti
principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del presente
articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione
dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura
del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia sara' determinato in base a un meccanismo di
negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno
presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con
riferimento a prezzi e quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza
mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al concessionario del
servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di
selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la
sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi prezzi
offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati
dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per
le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di
dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore
flessibilita' operativa ed efficienza economica attraverso un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di
intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro
il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei
mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, puo'
adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo,
potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei
dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di
piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e
l'allocazione della capacita' di trasporto transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo
termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli
operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione
con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero
dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in
materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di
raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in conformita' ai
principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare
offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai
periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito
descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del
mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della
riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U.
26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione
al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Art. 4
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo di credito per i nuovi
nati", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse risorse del Fondo
per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di
funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle
garanzie. ((24))
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e'
altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009
per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano portatori di malattie rare, appositamente individuate
dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.".
3. ((Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012)), nel limite complessivo
di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita'
dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto,
titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale,
sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della
stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. (19) ((24))
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato
dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato,
destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a
decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento al fine
dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di
anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della
qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine
di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una
speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico
urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis
sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola "definite" e' sostituita dalle seguenti: "definiti i
requisiti, i criteri e".
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire
all'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma
13) che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite
di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire
all'anno 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le misure,
relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1,
primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014."
TITOLO II
Sostegno all'economia
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al ((31 dicembre 2011)) sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che "Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la
disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica
ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi
del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo
del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010".
Art. 6
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al
costo del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ((...)). ((26))
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e
del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni di euro per l'anno 2011 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2015, si provvede per l'importo
complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di cui al comma
4-bis mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a
178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno
2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 2009 e
2010";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La detrazione
relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ".
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter)
che la modifica al comma 1 del presente articolo si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Art. 6-bis
((Disposizioni in materia di disavanzi sanitari))
((1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle
condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
nelle quali non e' stato nominato il commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al
presente comma puo' essere deliberata a condizione che la regione
interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario
residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre
dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono
erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a
valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione
interessata non attui il piano di rientro nella dimensione
finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio
dei ministri sono stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di
rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, non si applicano le misure previste
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre
2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire
l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.))
Art. 7
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle fatte nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo. ((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 32-bis, comma 5)
che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2."
Art. 8
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore possono essere integrati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita'
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti
specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007)).
Art. 9
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati
nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite
alla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle
condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita'
ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita
l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed
evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri
avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse
in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi
rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante
delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della
legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base
delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del
presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti
nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario,
che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e
delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140
e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche con priorita' per le ipotesi nelle quali sia
contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito
originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, ((forniture, appalti e prestazioni professionali)),
le regioni e gli enti locali nonche' gli enti del Servizio sanitario
nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia di patto di stabilita' interno, entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo
credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire
al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche
o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, e'
nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente
debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio
competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali
periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21
febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo' essere
rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a
crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni
sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a
programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito
di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative
al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni
di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o
programmi operativi. (31)
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al
fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L.
6 luglio 2012, n. 94, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 4) che
"Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita'
indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal
comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai
fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
Art. 10
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3
punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42, comma
6) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo, e'
prorogato al 31 marzo 2009.
Art. 11
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di
concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il ((30 per cento)) della somma di cui al comma 1 e' riservato
agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269,
convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze ((. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)).
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
((5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive
nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro
per l'anno 2009.))
Art. 12
Finanziamento dell'economia attraverso la
sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali
e relativi controlli parlamentari e territoriali
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del
sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, fino al ((31 dicembre 2010)), anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta
delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni
sono negoziate su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di
gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su
mercati regolamentati. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita'
alla normativa comunitaria in materia.))
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere
strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta
dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE
2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27 FEBBRAIO 2009,
N. 14.(3)
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e a politiche dei dividendi
coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico
contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di
remunerazione dei vertici aziendali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28
GENNAIO 2009, N. 2.
5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli
schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi
alle Camere.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la
partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli
osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle
condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari
previsti dal presente articolo. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data
di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le
deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi
del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
190.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma
16-decies) che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2
dell'art. 12 decorre dal 1° febbraio 2009.
Art. 13
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del ((testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
((Art. 104. -(Difese). -)) 1. Gli statuti delle societa' italiane
quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro
emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane
quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica
dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non
decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od
operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta
anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle
attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di
cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.".
2. L'articolo 104-bis del ((testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto
dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane
quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3".
b) al comma 7 dopo le parole "in materia di limiti di possesso
azionario" sono aggiunte le seguenti parole: "e al diritto di voto".
3. L'articolo 104-ter del ((testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli
104 e 104-bis, commi 2 e 3," sono sostituite dalle parole: "Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di
promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.
Art. 14
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di
amministrazione straordinaria e di fondi comuni di
investimento speculativi (cd. hedge fund)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21)).
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per
attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del
demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.".
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: "18-bis. Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la
chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del
presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza
dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.".
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, le parole "fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti
parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12".
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
" 3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista
della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. ".
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori
in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo
netto del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote
eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le
quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso
presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali;
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso
dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili
anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora
regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi
regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento alla definizione di attivita' illiquide, alle
caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di
gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
Art. 15
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione
della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo
1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato
applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei
principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti
emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi
di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonche' quelli che
sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto
della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque,
determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni
dello stesso testo unico, cosi' come modificate dall'articolo 1,
comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e
negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta e'
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione
concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole
fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al
riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si
assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per
l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto
nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori
attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle
altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a
saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' versata
l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del
citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei
marchi d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un
decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e'
versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di
imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore
delle altre attivita' immateriali nel limite della quota imputata a
conto economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori
valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a
seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e
altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo
assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore
fiscale della partecipazione stessa. (23) ((37))
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori
valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni. (23) ((37))
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate nell'articolo 176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,
dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i
maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento.
L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo a singole
fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per
effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della
dichiarazione dei redditi.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in
base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere
reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(15)
14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di
turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito
emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche' al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano
le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della
coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al
comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori
di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a
quello della citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di
esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater
e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita'
corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a
partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono
tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle
imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o
garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere
durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta.
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di
risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione
conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita' e
condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli
effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio
per la solvibilita' dell'impresa che si avvale delle citate opzioni
avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura
dei flussi di cassa attesi, puo' comunque attivare gli strumenti di
vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini
di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad
oggetto il governo societario, i requisiti generali di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo
richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31
dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in
sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione in capo alla societa' di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del 3
per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere
versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 52, comma 1-bis)
che "Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 13) che "La
disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate
sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli
precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta
anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione entro il 30
novembre 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 14) che "Gli effetti del
riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma
16-terdecies, lettera b)) che i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter del
presente articolo sono abrogati a far data dall'esercizio 2012.
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 lulgio 2011, n. 111, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, ha disposto ( con l'art. 23, comma 14) che gli effetti del
riallineamento di cui ai commi 10-bis e 10-ter decorrono dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Art. 16
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite
dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
5-bis. La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo
di trasporto. ((L'introduzione si intende realizzata anche negli
spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la
preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere
assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione
posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che
disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello
Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme
dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n.
331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere
definitivamente assolta)).
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in
forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano
al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda
di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria
che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre
mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal
comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o
dell'ordine inadempiente. (24)
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica
di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno
comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in
un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse
disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8
del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma
6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di
posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta
elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi
o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a
richiedere per via telematica la registrazione degli atti di
trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono
sostituiti dai seguenti:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
possono essere individuate particolari tipologie di documenti
analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di
natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.".
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
"Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i
repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni
contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese
consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal
soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi
di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera,
della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o
di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento
contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora
per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di
una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo
trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le
scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto
dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli
articoli 2709 e 2710 del codice civile".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto nel" sono sostituite dalle seguenti: "del
deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite
dalle seguenti: "e' effettuato";
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni
degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere
depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della
compagine sociale".
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro
delle imprese".
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono
sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle
seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice
civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle
seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci
e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono
soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle
seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a
12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i cittadini
comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri
eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo
anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
((In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle
anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno
erariale.))
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti
al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le
annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce
violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita'
disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta
e' attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e
l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo
della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6
e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo
della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella
di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione
pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei
citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo
della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come
destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai
sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche'
le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto
"Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei
Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC)";
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione
della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto
della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per ogni fine di legge".
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla
legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
Art. 17
((Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
scientifici residenti all'estero. Applicazione del
credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso
di incarico da parte di committente estero ))
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o
equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due
anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non
concorrono alla formazione del valore della produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al presente comma si applica ((, a decorrere dal 1° gennaio 2009,))
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si
interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le
attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti ((. . .))
stipulati con imprese residenti o localizzate ((negli Stati membri
della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero)) in Stati o territori che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996)).
((2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203, e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.))
TITOLO III
Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico
nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica
accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per
l'edilizia scolastica
Art. 18
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di
ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non
delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una
quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le
risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione; (9)((37))
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza
delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per
l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(23)
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per
l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione
e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo
delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli
indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del
Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord.(12)
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di
realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del
disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di
partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure
previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere
realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera
b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime
finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla
seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto
previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. Per il
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di
competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate
si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla
gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis,
comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010
stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis
e' a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del
piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con apposito accordo tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita'
finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto
disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella
misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono
inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali
di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di
interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 158)
che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al presente
articolo, comma 1, lettera a), "e' ridotto di 100 milioni di euro per
l'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazoni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-ter,
comma 8) che "Al fine di consentire l'immediato avvio degli
interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera
CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 18 aprile 2009".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che la
dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto,
e' ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
253) che "La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative
e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013, della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica."
Art. 18-bis
((Disposizioni in materia di iniziative
finanziate con contributi pubblici))
((1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative
beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
saldo del contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al
soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la
percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso
e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale
rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con
salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento
ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma
originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno
o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento
dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni
ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali
e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi
in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione
di euro.))
Art. 19
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche'
disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate
le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto
l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti
con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il
riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al
nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si
computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente
in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di
applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi' effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per
ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi
precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al
comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo
scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca
dati nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai
percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra
informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e alla
quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro Spa
e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi
oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di
spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
(40)
4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di
misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione
ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al fine di
ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a
ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si impegnino a
mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di
quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di
garantire al Paese la massima accessibilita' internazionale e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore
a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da
parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno
degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al
comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e'
subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti
bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle
risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio
nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione,
secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I
fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al
reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, volte alla tutela dei
lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di
lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente
deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70
per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia'
utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri
piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte
le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno
pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende
o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni
precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e
piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al
fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di
provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di
provenienza e' altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro
novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del
datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un
nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a
decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il
trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro
interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del
procedimento di cui all'articolo 18, nonche' con le risorse di cui al
comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare
complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e
differenziare le misure medesime anche in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in
ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi
di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non
superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel
caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per
l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more
della definizione degli accordi con le regioni e al fine di
assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota
parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
10-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione. (9) (19) (24)
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati
12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e ai lavoratori delle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e
successive modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le
giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma, con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla
differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili
erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in
ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime. (9) (19) (24)
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2009" e le parole: "e di 45 milioni di euro
per il 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009". (9) (19) (24)
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
"al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223," sono aggiunte le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,". (9) (19)
(24) (37)
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di
attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione. (9) (19) (24) (37)
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 13 milioni
di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi
generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione. (9) (24) (37) ((41))
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 80 milioni di euro
per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella
cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e'
autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in
favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in
oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente
comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti
di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico
del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a
carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello
Stato".
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia
anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 136)
che sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi
10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 del presente articolo. Ha inoltre
disposto (con l'art. 2, comma 137) che l'intervento di cui al
presente articolo, comma 12 "e' prorogato per l'anno 2010 nel limite
di spesa di 15 milioni di euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 32)
che "E' prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro
per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008
e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di
euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione al comma 1-ter del presente articolo, che "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma
23) che "E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di
euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
405) che "E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che
"Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati
percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 ha disposto (con l'art. 2, comma
17) che "L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale
contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014".
Art. 19-bis
((Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e
l'imprenditoria giovanile))
((1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
"72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per
sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno
per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile";
b) al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle
seguenti: "del Fondo";
c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
"74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita'
operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72".))
Art. 19-ter
(( (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)
1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste,
anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel
mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza
utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della
pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in
possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia.))
Art. 20
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico
nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso
amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione economico finanziaria del
Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per
investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza
delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi
inclusi quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento
agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico
Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo
sviluppo economico del territorio nonche' per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli
impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro dello
sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto
riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro
finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi
provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula
dei contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale
fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare
il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio
dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile
rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro
competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale
o parziale dell'investimento, il commissario straordinario
delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento
e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad
ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua
esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o
straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa
comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo
contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende
derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione
pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo
di svolgimento dell'incarico, e' collocato fuori ruolo ai sensi
della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma
9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al
rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene temporaneamente
collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque,
al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono
compensati mediante contestuale indisponibilita' di un numero di
posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario,
idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, il commissario puo' avvalersi
degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal
commissario non possono comportare oneri privi di copertura
finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e
determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita'
con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente
per materia che esplica le attivita' delegate avvalendosi delle
strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza
regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente
comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato
nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. ((IL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)) (13) ((16))
8-bis. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53) (13)
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia in relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari
delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara'
fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto
e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora non siano
rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreti del
Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si
applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III,
Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti
definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici
di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo
III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si
applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004;
non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi
statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione
interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in
detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da
un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla
regione interessata, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al
comma 10 del presente articolo, per l'attivita' della struttura
tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera
a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di
cui al presente comma da parte della Banca europea per gli
investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la
BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda
prioritariamente gli interventi relativi alle opere
infrastrutturali identificate nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n.
121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella
direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II,
Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle
specifiche necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da
partedella BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI
una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici
pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi
177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive
modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della
Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di
finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta
la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia
certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha disposto (con l'art. 15, comma
1) che "Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo
20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, n. 41) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'articolo 20, comma
8, "fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53".
Art. 21
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e'
autorizzata la concessione di due ((contributi quindicennali)) di
60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo
pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma
177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350
milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 22
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. ((All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla))
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "dalla garanzia
dello Stato." sono aggiunte le seguenti "L'utilizzo dei fondi di
cui alla presente lettera, e' consentito anche per il compimento
di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo
statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi
soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa,
tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di
ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)."
2. ((All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla)) legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera e): "i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento".
3. Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui
al ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008)), emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge ((25 giugno 2008)), n. 112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e'
autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la
costituzione della societa', ivi compresa la sottoscrizione della
quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della
stessa Societa', pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per
l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al
conferimento delle somme della quota di capitale della predetta
societa' da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la
societa' Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse
autorizzate dal presente comma.
Art. 23
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse
locale operati dalla societa' civile nello spirito della
sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini organizzati possono formulare all'ente locale
territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilita' (( nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati )), indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale
provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo
prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre
apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi
di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, ((la
proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine
l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione
delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresi'
le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di
esecuzione)). La realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni ((del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)).
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in
ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico
del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto. ((Le spese)) per la formulazione delle proposte e la
realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del
federalismo fiscale, ((ammesse)) in detrazione dall'imposta sul
reddito dei soggetti ((che le hanno sostenute)), nella misura del
36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle
modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di
applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1.
Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi
propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi
regionali vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi
1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a
statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni
caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV
Servizi pubblici
Art. 24
Attuazione della decisione 2003/193/CE
in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero
degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei
relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di
esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi
pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile
2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di
accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.
Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta
definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
((1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai
fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le
plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate
dalle societa' di cui al comma 1. Ai fini della corretta
determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi
dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati
o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in
base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali
accertamenti.))
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati
ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a
ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito,
deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia' liquidato
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge
6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi
di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti
l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta
giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di
presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad
iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle
somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non
si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque
connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e
della sospensione in sede amministrativa e giudiziale. (4)
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base
alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri
di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al
recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo
24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da
applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte
non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni
dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto (con l'art. 7, comma
2-bis) che il comma 3 del presente articolo 24, si interpreta nel
senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto e' di
natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si
esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da
quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in
vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
2007, n. 46.
Art. 25
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ((da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,)) si provvede ((all'individuazione della quota
parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il
trasporto pubblico regionale e locale e)) alla ripartizione del fondo
e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a
criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno
2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE
2008, N. 207, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO
2009, N. 14)). ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti)).
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della
attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione
delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da
ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di
trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata,
sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
Art. 26
Privatizzazione della societa' Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa' da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai
sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte della Commissione Europea della compatibilita' della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ((convertito,
con modificazioni, dalla)) legge 6 agosto 2008, n. 133, per un
importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((
convertito, con modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2010.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 27
Accertamenti
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed
interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)";
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti
dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In
presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al
comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo
8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di
versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai
processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo
5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con
riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in
caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti
dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione
dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie
previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le
modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale,
nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la
definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito
di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'".
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi 1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con
le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si
applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli
inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto il seguente: "Art. 10-ter (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si
applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "in forma
societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di societa' che
optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico";
b) il comma 3 e' abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni
ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia
prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si applica anche alle somme dovute per il pagamento ditributi e dei
relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi
dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. ((Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione
oppure all'atto di contestazione, sono)) adottate ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna
formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore
dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo
puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in
particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.".
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le
dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione,
l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale , di norma,
entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento
milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono
presentate secondo le modalita' di cui al regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, ed il
rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene
verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e
successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il
relativo recupero;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse;
e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul
valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi.
15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di
violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per il reato previsto
dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di
crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il
pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi. E' punito con la
sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati
chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento
delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro
per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel presente comma,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme
dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del
presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
21-bis. Al fine di potenziare le capacita' di accertamento
dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato puo' avvalersi del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione
delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della societa'
Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con
riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del
presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste italiane
S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 7, alinea, le parole da: "previa verifica dei
presupposti" fino a: "quote delle risorse" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a una percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e
in base a criteri statistici,";
c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
"7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della
pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo'
essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici.".
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di
propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti
dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore
principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni
previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.
Art. 29
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza
e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, ((del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,)) sul monitoraggio dei crediti di
imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle
disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al
presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ((. . .)) si applicano le disposizioni di cui
ai commi ((seguenti)).
2.((Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a
283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a
375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per
l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni
di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento,
i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria, la
fruizione delcredito di imposta suddetto e' regolata come segue:))
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del
formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione
dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai
formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile
nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b),
la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' ((nei successivi
novanta)) giorni ((l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In
mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta
giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta
prenotazione)).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i
soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la
pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo
a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non
oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di
incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti
massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di
presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno
successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2
a 4 del presente articolo e' approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel
presente decreto)). Entro 30 giorni dalla data di adozione del
provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
((6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati
alledetrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre
condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano
all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e
secondo le modalita' previsti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con il medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche
tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine
di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pariimporto.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo
utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia
delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad
accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non
utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal
primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo
utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a
tale fine preordinate, nonche' altre risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 - Fondi di
bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3
milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno
2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di
euro per l'anno 2013.))
8.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
9.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
10.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
11.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
Art. 30
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in
possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa
tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del
presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle
entrate , al fine di consentire gli opportuni controlli,i dati e le
notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da
approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del
modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia'
costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,
nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi
ai sensi del comma 1.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1,
lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in
denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale
o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo
di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo
comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di
utilita' sociale".
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, le parole: " quarto e quinto periodo " sono sostituite
dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31
dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
((20))
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),
in relazione al presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011
il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati
nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo
2011".
Art. 30-bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai
singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a
quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento
della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione,
gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico
dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie
previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462
del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata
dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma
da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281
e 282 sono sostituiti dai seguenti:
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua
competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro
affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e
all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche'
le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono
determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata,
in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei
relativi settori, anche progressivamente, alle attivita'
istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie
esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche'
all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di
euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE,
cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del
predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ((, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,)) e' disposta la
destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque
eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui
all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 31
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito dal. seguente: "Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al reddito proporzionalmente corrispondente ((. . .)) alla quota di
ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del
medesimo contenuto ((nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni
televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si
rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento)). Nel
citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito:
"Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono
i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica,
audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da emanare entro 60 giorni ((dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto
sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'
popolare.")).
Art. 31-bis
((Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone o
di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari))
((1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico")).
Art. 32
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' degli
agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al nove per
cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi
di mora e che e' a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.";
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'agente della
riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse";
e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis.
Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio
spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal
decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000.";
e-bis) al comma 6, alinea, le parole: "Al concessionario" sono
sostituite dalle seguenti: " All'agente della riscossione" e, alla
lettera a), le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle
seguenti: "l'agente della riscossione";
e-ter) al comma 7-bis, le parole: "al concessionario" sono
sostituite dalle seguenti: "all'agente della riscossione".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole "di pari importo" sono soppresse;
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite
in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse
pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese
in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la
restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del
10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il
decreto di cui alla lettera a)."
"d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono
rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari
entita' i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai
bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro
dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in
occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art.
1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008
sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio
2009.".
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Con il piano di cui
all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
dei relativi accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a
quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei
creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu'
favorevole.";
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole:
"Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,".
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui
crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
inserito il seguente: "Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure
di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme
dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai
debiti iscritti a ruolo) ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma
3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.".
7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))
Art. 32-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106))
Art. 32-ter
Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre
tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e
previdenziali e ai premi assicurativi
1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e delle ritenute operate alla fonte per
l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali
si avvalgono del modello " F24 enti pubblici ", approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre
2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "
F24 enti pubblici " per il pagamento di tutti i tributi erariali e
dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e
assicurativi.
((1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno
festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno
lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del
versamento relativo al mese di dicembre)). ((22))
2. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per
i tributi erariali;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti,
per i contributi e i premi.
3. ((Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire)) mediante il
modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27
novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A
e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello Stato,
non si applicano le sanzioni (( . . . )) qualora il versamento sia
stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese
successivo alla scadenza stabilita.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2,
lettera bb)) che "Le disposizioni introdotte dal presente numero si
applicano a partire dal 1° luglio 2011".
Art. 33.
Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure
negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non
corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio
2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente
strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110
milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 35
((Copertura finanziaria))
((1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti
dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter,
dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi
1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle di
cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11,
comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c),
e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a
4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto)).
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Decreto Legge 134 del 28 agosto 2008
Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese
in crisi.
Vigente al: 18-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle
societa' operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non
subiscano interruzioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare
l'operativita' del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo
finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica
disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi
pubblici essenziali volta a garantire la continuita' nella
prestazione di tali servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", dopo le parole:
(("decreto legislativo n. 270," sono inserite le seguenti: "ovvero
del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,")).
(( 1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")".))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole:
"la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1"
sono sostituite dalle seguenti: "la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27".
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "((Per le imprese)) operanti
nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata
alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del
commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla
vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai
criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita'
della procedura.".
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "Per "imprese del gruppo" si
intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via
sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa
sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'.
((Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista
dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al
presente comma.))".
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono sostituite dalle seguenti: "del
commissario straordinario".
(( 6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che
per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui
al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento
ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,".))
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le
parole: "di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti:
"lettera a), ovvero ".
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e'
sostituito dal seguente: "4. Qualora non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.".
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: "e' presentato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' anche
essere presentato".
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza ((e
non discriminazione)) per ogni operazione disciplinata dal presente
decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto
legislativo n. 270, ((e con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo
)), il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche'
dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e'
inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata
da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo
105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a
preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita'
dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.((Fatto salvo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette
operazioni di concentrazione rientrino nella competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti
sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita')) unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di
prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con
propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le
modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi'
il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le
posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In
caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. ((Il presente comma si applica
alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.))
4-sexies. ((L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma
2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al
presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese
non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione
alle procedure previste dal presente decreto)), il venir meno dei
requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o
titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita'
svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure
previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami
di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono
trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato
ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessita', non possano essere definite entro il termine indicato
al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre
con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la
parola: "ristrutturazione" sono inserite le seguenti: "o alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale".
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per motivi di urgenza le
medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della
dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.".
13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle
consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse
infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare
il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita'
produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o
piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di
quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I
passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del
cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in
((cassa integrazione)) guadagni straordinaria o cessazione del
rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori
dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego,
sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.".
((13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto
nonche' da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero
lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato
anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle del
decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami
di aziende si applicano, altresi', alla cessione dei complessi di
beni e contratti.))
Art. 1-bis
(( 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso
che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del
contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir
meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo
articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino
all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario,
l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di
subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 270 del 1999.))
Art. 2
1. I trattamenti di ((cassa integrazione)) guadagni straordinaria e
di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per
periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi
indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di
riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola:
"derivanti" e' sostituita dalla seguente: "derivate".
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto
il seguente:
"1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a
1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i
lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie
incaricate del programma di reimpiego.".
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza
contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e
dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei
limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle
disponibilita' del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal
comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi
alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
(( 5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a
passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a
passeggero". Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito
dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla
riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso
la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui
al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a
comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei
passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre
precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali
per singolo aeroporto".
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291".
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa
integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa
indennita' per il periodo residuo del quadriennio.))
Art. 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano
stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto al fine di garantire la continuita'
aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonche' di
Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa' da queste controllate, in
considerazione del preminente interesse pubblico alla necessita' di
assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci
in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche,
la responsabilita' per i relativi fatti commessi dagli
amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a
carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e'
esclusa la responsabilita' amministrativa-contabile dei citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa'
indicate nel primo periodo non puo' costituire motivo per ritenere
insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei
requisiti di professionalita' richiesti per lo svolgimento delle
predette funzioni in altre societa'.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33 COME MODIFICATO DAL D.L.
1 LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO
2010, N. 122)).
2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo di cui al
citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
"345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il
termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli
istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui
all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono
devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi
postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che
non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo
diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi
di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica
la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e'
ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni
dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli
importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si
applica la sanzione amministrativa nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare
al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non
versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il
corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari
previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345,
345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia
di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui
sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al
primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli
importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al
relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali
gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei
beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui
siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche'
del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15
novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni
previste ai sensi del comma 345-sexies".
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e'
sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto
di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il
diritto si fonda".
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la
domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e
dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui
mercati regolamentati e' presentata dal rappresentante comune delle
relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono
presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente
entro il termine indicato dal giudice delegato.
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n.
111, e' abrogato.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano