Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Assegni straordinari di sostegno al reddito Dipendenti dalle imprese del credito Norme Messaggi ME 2023 Messaggio 1268 del 03 aprile 2023
-
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
-
Assegno straordinario di sostegno al reddito
-
Codifica Aziende
-
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
-
Contributi sindacali
-
Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
-
Cumulabilità
-
Dipendenti dalle imprese del credito
-
Erogazione in unica soluzione
-
Finalità e ambito di applicazione
-
Finalità e modalità di calcolo
-
Finanziamento degli assegni straordinari
-
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
-
Modalità di finanziamento delle prestazioni
-
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
-
Presentazione della domanda
-
Prestazioni concesse dal Fondo
-
Procedure di liquidazione e decorrenza
-
Regime tributario
-
Requisiti del datore di lavoro
-
Requisiti del lavoratore
-
Ricorsi amministrativi
-
Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati
- Dettagli
- Visite: 4055
Messaggio 1268 del 03 aprile 2023
Oggetto
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Circolare n. 131 del 12 dicembre 2022. Precisazioni
Testo Completo
Con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022,l’Istituto ha fornito chiarimenti circa l’attuazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni.
Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito, richiesto dal 1° gennaio 2009, è stato mutuato il criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, attraverso il richiamo alla norma suddetta, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Sono state previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.
In merito al riconoscimento del diritto alla prestazione, di seguito si riepilogano i requisiti anagrafici del richiedente, già oggetto di precedenti messaggi e circolari dell’Istituto:
a) età anagrafica (attualmente 67 anni);
b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);
c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);
d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).
È opportuno sottolineare che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Sul punto la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.
Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi