Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Esercizio del diritto
(circ.71/2017)
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.
Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
In base a quanto prevede il comma 3 dell’articolo 18 legge n. 115/15, la domanda di cumulo dei periodi assicurativi potrà essere presentata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali interessati al cumulo.
Con specifico riferimento alle modalità di esercizio del diritto al cumulo e ulteriori modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici nel caso in cui il richiedente il cumulo presenti periodi assicurativi nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996, saranno fornite ulteriori determinazioni gestionali e operative conseguenti alla stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati.
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