Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Decorrenza
(circ.71/2017)
Il comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa”.
In base a quanto disposto dalla norma, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.
Ne deriva che, in tutte le ipotesi in cui il trattamento pensionistico in Italia sia conseguito usufruendo del cumulo di cui all’articolo 18, trova applicazione la speciale disciplina della decorrenza prevista dal comma 6.
Peraltro relativamente al trattamento di invalidità, qualora il perfezionamento dei requisiti avvenga successivamente alla presentazione della domanda, opera il principio secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti.
Resta ferma la disciplina in materia di differimento della decorrenza previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 42/2006 e dall’articolo 12 della legge n. 122 del 2010.
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